Iscrizione
all'albo dei cassazionisti senza limiti temporali per chi possiede i requisiti
di anzianità. Ovvero, coloro che hanno maturato i 12 anni di attività forense
alla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, oppure entro i tre anni
successivi, potranno iscriversi all'albo senza sostenere alcun corso o esame.
Lo
ha chiarito la commissione consultiva del Consiglio nazionale forense,
coordinata da Michele Salazar, che ha adottato un parere (quesito n. 69, relatore
Carlo Orlando) sulla portata della norma transitoria, contenuta nell'articolo
22, commi 3 e 4 della legge 247/2012, relativa all'iscrizione all'albo dei
cassazionisti secondo la normativa vigente. In particolare, il parere evidenzia
che, «ai sensi dell'articolo 22, comma 3, secondo periodo, potranno chiedere
direttamente l'iscrizione all'albo speciale anche coloro che abbiano già
maturato i requisiti per la iscrizione secondo la normativa previgente alla
data di entrata in vigore della legge n. 247/2012 (ossia il 2 febbraio 2013)
ovvero, in virtù di quanto previsto dalla norma transitoria di cui al comma 4,
articolo 22, li maturino entro tre anni dalla sua entrata in vigore (ossia
entro il 2 febbraio 2016)».
«Più
specificatamente», prosegue il parere del Cnf, «chi al momento dell'entrata in
vigore della legge aveva già maturato i requisiti di anzianità o li maturi
entro i tre anni dalla entrata in vigore (dunque entro il 2 febbraio 2016),
potrà presentare direttamente domanda di iscrizione all'albo speciale dei
patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori senza necessità di sostenere
nessun corso o esame».
Infine,
il parere specifica che, dalla lettura della normativa di riferimento, «l'unico
limite che viene in essere ai fini dell'iscrizione all'albo speciale per il
patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è quello relativo al momento di
acquisizione dei requisiti richiesti per detta iscrizione, e non già quello in
cui viene presentata la richiesta».
Gabriele Ventura (da
Italia Oggi del 14.10.2015)