venerdì 9 ottobre 2015

Padre non versa mantenimento, condanna se non dimostra indigenza

Cass., VI sez. Penale, sent. 39851/2015

Nonostante la situazione lavorativa "precaria" e saltuaria, è confermata la condanna a tre mesi di reclusione ed euro 260,00 di multa per il padre che si sottrae all'obbligo di versamento  dell'assegno di mantenimento.

I giudici della Corte di Cassazione, VI sez. penale, hanno così deciso nella sentenza n. 39851/2015 sul ricorso di un uomo che aveva omesso di versare l'assegno di mantenimento (dell'importo di euro seicento mensili) nei confronti di moglie e figli nell'intero arco temporale ricompreso fra l'agosto 2008 e l'aprile 2009, salvo un parziale adempimento per la somma di euro 640,00.

Il ricorrente precisa di non aver avuto alcuna volontà di sottrarsi all'obbligo di versamento del mantenimento, per non ha potuto provvedervi per oggettiva impossibilità considerando la precarietà delle sue condizioni di lavoro e della indisponibilità di un reddito costante nel tempo.

In aggiunta l'uomo afferma di aver comunque provveduto all'acquisto di generi di prima necessità e di un mezzo di trasporto per consentire gli spostamenti dei propri figli.

Per gli Ermellini il ricorso è tuttavia inammissibile, poiché teso ad una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali già svolte nei precedenti gradi di giudizio.

La Suprema Corte ritiene puntuale la ricostruzione svolta in merito, poiché esattamente i giudici hanno posto in rilievo il dato oggettivo che l'imputato, benché svolgesse attività lavorativa, sia pure in modo saltuario, ha fatto mancare con la sua condotta i mezzi di sussistenza alla coniuge ed ai tre figli minorenni, non essendo la persona offesa in grado di provvedere alle molteplici esigenze di un nucleo familiare composto di quattro unità.

Alla stregua delle rappresentate emergenze probatorie, dunque, deve ritenersi che l'impugnata pronuncia abbia fatto buon governo del quadro di principi che regolano la materia in esame ove si consideri che, in caso di mancato pagamento di quell'assegno, la tutela penale prescinde dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto e che l'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti fissati insede civile, deve essere assoluta, integrando una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.

Nel caso in esame, l'imputato non ha offerto alcuna dimostrazione di versare in una situazione di assoluta ed incolpevole indigenza, sì da rendere materialmente impossibile l'ottemperanza alle relative statuizioni civili.

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, d'altronde, incombe sull'interessato l'onere (nel caso in esame non soddisfatto) di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, del tutto inidonee dovendosi ritenere, a tal fine, la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà.

Il ricorso è inammissibile e il ricorrente è tenuto anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.


Lucia Izzo (da studiocataldi.it del 5.10.2015)