Cass.
Civ., sez. II, sent. 4.4.2014 n° 8036
Un’interessante
pronuncia della Corte di Cassazione è intervenuta nella regolamentazione dei
rapporti tra notaio e collaboratori, precisando che il notaio è tenuto a
svolgere le funzioni ad esso competenti nella ricezione degli atti notarili,
senza delegare tali funzioni ai collaboratori di studio.
La
sentenza muove dal procedimento penale promosso dalla Procura della Repubblica
di Savona nei confronti di un notaio, in relazione ai reati di riciclaggio e ad
altri connessi, per il quale veniva disposta la misura cautelare interdittiva
della sospensione dall'esercizio della professione, successivamente revocata.
A
seguito della comunicazione di tali provvedimenti al Consiglio Notarile
Distrettuale di Savona, detto organo, avendo ritenuto che nel corso delle indagini
svolte in sede penale era emersa una organizzazione del lavoro da parte del
notaio incompatibile con il disposto dell'art. 47, comma 2, L. N. in quanto
caratterizzata da un amplissimo ricorso alla delega a favore dei suoi numerosi
collaboratori con conseguente elusione del carattere personale della
prestazione professionale, deliberava l'apertura di un procedimento
disciplinare nei confronti del V. per la violazione della norma sopra
menzionata.
Esaminando
i motivi del ricorso, gli Ermellini sottolineano innanzitutto l’importanza di
quanto riportato agli art. 36 e 37 dei Principi di Deontologia Professionale,
con riferimento al rapporto personale del professionista con le parti, che
permette al notaio di farsi assistere dai collaboratori, ma non in misura tale
da lasciare al professionista la sola lettura dell’atto senza sincerarsi
personalmente circa la reale volontà delle parti trasfuse poi nell’atto, come
invece avveniva per il professionista in causa (“Art 36: L'esecuzione della
prestazione del notaio è caratterizzata dal "rapporto personale" con
le parti. La facoltà di valersi di collaboratori non può pregiudicare la
complessiva connotazione personale che deve rivestire l'esecuzione
dell'incarico professionale. - Art. 37: In ogni caso compete al notaio svolgere
di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari:
per l'accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di
tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di identificazione
in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione; per l'indagine
sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e completo,
mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare
anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come
prospettatagli; per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più
congruente alla accertata volontà delle parti): viene confermato così
l'orientamento espresso dalla Suprema Corte circa i doveri del notaio di
audizione delle parti, di informazione delle stesse, di imparzialità ed
equidistanza tra di esse, che secondo gli Ermellini vanno adempiuti dal
professionista sia prima che dopo la stesura dell'atto da leggere alle parti,
dovendo quindi escludersi che il notaio possa sistematicamente delegare le
suddette attività preparatorie ai propri collaboratori, senza incorrere in
responsabilità disciplinare (Cass. 18 marzo 2008, n. 7274; vedi anche Cass. 30
novembre 2006, n. 25487); inoltre, in tema di responsabilità disciplinari a
carico di notai costituisce illecito deontologico il comportamento del
professionista che proceda all’accertamento della volontà delle parti ed alla
direzione nella compilazione dell'atto, ma ometta di interessarsi delle attività
preparatorie e successive necessarie ad assicurare la serietà e la certezza
degli effetti tipici dell'atto e del risultato pratico perseguito, trattandosi
di violazione prevista dall'art. 138 della L. N. come sostituito dal D.Lgs. 1°
agosto 2006, n. 249, art. 22 (Cass. S.U. 31 luglio 2012, n. 13617).
Concludendo,
secondo la Suprema Corte
“deve ribadirsi che il notaio è tenuto a svolgere personalmente tutte le
funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento in riferimento al ricevimento
degli atti notarili e con specifico riguardo alle indagine relativa alle
individuazione delle volontà delle parti, dalla fase delle attività
preparatorie a quella delle attività successive al compimento degli atti, senza
possibilità di delegare integralmente ai suoi collaboratori dette attività, e
senza alcuna distinzione tra atti "routinari" ed atti non
"routinari", accogliendo in tal modo le doglianze del Ricorrente.
(Da Altalex del 18.4.2014.
Nota di Mauro Lanzieri)