Cass.
Civ., sez. III, sent. n. 10524 del
14.5.2014
Il
danno non patrimoniale, risarcibile a determinate condizioni e presupposti, pur
sottostando al principio della non duplicazione, è scindibile in diverse voci
di danno, ognuna dotata di propria autonomia.
In
un caso esaminato dalla Suprema Corte, concernente la domanda di risarcimento
avanzata dagli eredi di vittima di incidente stradale (vicenda processuale
alquanto lunga, dato che già era intervenuta una prima pronuncia della
Cassazione contemplante la formulazione del principio di diritto, quindi del
rinvio alla Corte d'appello; si tenterà dunque, in questa sede, un'estrema
sintesi) vi è stata richiesta di liquidazione del danno morale, di per sé
indipendente rispetto al danno biologico.
Secondo
la Suprema Corte
la richiesta di liquidazione del danno biologico non può essere interpretata
come comprensiva del danno morale (mentre, la voce "danno non
patrimoniale" le comprende tutte); È quindi corretta la decisione della
corte d'appello che ha rigettato la domanda degli eredi che in primo grado
avevano proposto solo domanda di risarcimento per il danno biologico e non per
il danno morale.
La
richiesta di liquidare il danno morale in appello deve quindi essere
considerata come nuova in sede d'appello e dunque dichiarata inammissibile.
La
richiesta del "danno biologico terminale" avanzata dagli eredi nel
primo grado di giudizio non è dunque equiparabile alla domanda di risarcimento
del "danno morale terminale", collegabile agli ultimi giorni di vita
sofferti dal de cuius.
Secondo
la Corte,
infatti, il danno morale avrebbe "piena autonomia ontologica rispetto al
danno biologico, per cui la specifica richiesta di quest'ultimo non può essere riferita
anche al primo". Il danno morale non costituisce un accessorio del danno
biologico. Inoltre, dato che il giudizio di rinvio ha un carattere
"chiuso", resta inibito alle parti il prendere decisioni e posizioni
differenti rispetto a quelle mantenute nei precedenti gradi di giudizio, a meno
che gli stessi non siano strettamente derivanti dalla cassazione della
sentenza.
Il
ricorso degli eredi è rigettato.
Licia Albertazzi (da
studiocataldi.it)