Min. Giustizia, provv. 16.4.2014 su
G.U. 30.4.2014
Il
30 aprile 2014 sono state pubblicate in G.U. le nuove specifiche tecniche del
16 aprile 2014, previste dall’art. 34 del D.M. n. 44/2011, che sostituiranno,
dal 15 maggio 2014 (data di entrata in vigore), quelle emanate il 18 luglio
2011.
A
seguire si evidenziano le novità più importanti introdotte dalle nuove
specifiche tecniche.
Nuove
modalita’ di autenticazione (Artt. 2 e 6). Viene introdotta una nuova modalità
di autenticazione (autenticazione a due fattori) che si basa sull’utilizzo
congiunto di due metodi di autenticazione individuale, ossia che combina
un’informazione nota (ad esempio un nome utente e una password) con un oggetto
a disposizione (ad esempio, una carta di credito, token o telefono cellulare).
Ai
sensi e per gli effetti del nuovo articolo 6, l’identificazione informatica per
i soggetti abilitati esterni e gli utenti privati avviene:
sul portale dei servizi telematici del
Ministero della Giustizia (PST), nelle stesse modalità previste dall’art. 6
delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011 e quindi tramite TOKEN, CIE (carta
d’identità elettronica) e CNS (carta nazionale servizi);
sul PDA (punto di accesso), invece, tramite
TOKEN crittografico (smart card, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro) in
conformità all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 o, così
come previsto dal contenuto del nuovo articolo 6 delle specifiche tecniche
pubblicate il 30 aprile 2014, mediante autenticazione a due fattori come sopra
descritta.
Indirizzi pec delle Pubbliche
Amministrazioni (Art. 9 bis). Tale
articolo, introdotto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 16 comma 12
del D.L. 179/2012, convertito nella L. 17.12.2012 n. 221, stabilisce che la PA deve comunicare il proprio
indirizzo PEC per la ricezione delle comunicazioni e notificazioni inserendo
tale indirizzo sul portale dei servizi telematici del Ministero della
Giustizia, avendo cura di inviare a DGSIA un documento contenente l’indicazione
del soggetto incarico di inserire e modificare gli indirizzi PEC della PA
medesima, la descrizione, il codice fiscale, i recapiti del soggetto
incaricato, il nominativo, il codice fiscale e l’indirizzo PEC di eventuali
dipendenti tramite i quali la PA
sta in giudizio personalmente; tali soggetti alimentano il Registro Generale
degli Indirizzi Elettronici.
L’elenco
è consultabile dagli uffici NEP attraverso i sistemi informatici a disposizione
dei soggetti abilitati esterni e dagli avvocati sul ReGIndE (registro generale
degli indirizzi elettronici).
Si
osserva che l’art. 30 n. 4 delle nuove specifiche tecniche dispone che le
pubbliche amministrazioni dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata entro il novantesimo giorno dalla pubblicazione delle
nuove specifiche tecniche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ma
le stesse potranno comunicare detto indirizzo anche successivamente alla
scadenza del citato termine; il medesimo articolo prevede che l'indirizzo sarà
reso consultabile dagli uffici giudiziari a partire dal 91° giorno dalla
pubblicazione delle nuove specifiche tecniche sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Formati di firma (Art. 12 n. 2). Viene introdotta una nuova modalità di firma,
denominata PAdES-BES (o PAdES Part 3) oltre a quella già prevista dalle
precedenti specifiche tecniche del 2011, CAdES-BES per la quale però è ora
fatto divieto di inserire, nella busta crittografica, le informazioni di revoca
riguardanti il certificato del destinatario; tale divieto è stato introdotto
per limitare, alleggerire, le dimensioni (contenuto) della busta che, come
noto, non possono superare i 30 MB così come stabilito dall’art. 14 n. 3 delle
nuove specifiche tecniche che confermano quanto già stabilito con il medesimo
articolo dele precedenti specifiche tecniche del 18 luglio 2011.
Si
conferma la possibilità che uno o più soggetti firmino, ognuno con il proprio
dispositivo, lo stesso documento (o contenuto della busta).
Formati
dei documenti informatici allegati (Art. 13). Alla busta telematica se da una
parte non è più possibile allegare file in formato .odf dall’altro è ora
possibile inserire i formati .eml e .msg .
I
due nuovi formati (.eml e .msg) consentiranno, quindi, di poter allegare alla
busta telematica i files necessari per poter fornire la prova, mediante
deposito telematico dell’atto e degli allegati notificati dall’avvocato tramite
PEC ex L. 53/94 nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 n. 1 della citata
legge.
Comunicazioni e notificazioni per via
telematica (Art. 17). L’articolo 17
delle specifiche tecniche del 18 luglio 2011 prevedeva che il gestore dei
servizi telematici inviasse le comunicazioni o le notificazioni per via
telematica provenienti dall’ufficio giudiziario, alla casella di posta
elettronica certificata del soggetto abilitato esterno destinatario,
recuperando il relativo indirizzo sul ReGIndE; il nuovo articolo 17 prevede
adesso che il gestore dei servizi telematici provvede ad inviare le citate
comunicazioni o le notificazioni per via telematica recuperando il relativo
indirizzo dai pubblici elenchi ai sensi dell'art 16-ter del decreto legge del
30 ottobre 2012, n. 179 oppure ai sensi dell'art 16 comma 7 del medesimo
decreto.
Notificazioni per via telematica
eseguite dagli avvocati (Art. 19 bis).
Viene precisato che l’atto da notificarsi tramite PEC dovrà avere, come unico
formato consentito, il formato PDF e ciò sia per l’atto predisposto come
documento originale informatico ottenuto dalla trasformazione di un documento
testuale senza scansione e per il quale si precisa che non è ammessa la
scansione di immagini, sia per le copie informatiche, anche per immagine, di
documenti analogici.
Il
documento informatico da notificarsi potrà essere sottoscritto o con firma
PAdES-BES (o PAdES Part 3) o con firma CAdES-BES avendo cura di osservare
quanto previsto all’art. 12 comma 2 (ad es. divieto di inserire nella busta
crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del
destinatario).
Si
precisa che la trasmissione (deposito) in via telematica all'ufficio
giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge
21 gennaio 1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto
notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come
allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna
relativa ad ogni destinatario della notificazione.
La
ricevuta di avvenuta consegna dovrà essere quella completa, così come disposto
dall’art. 18 del DM 44/11.
Requisiti di sicurezza (Art. 24). Il comma 10 di tale articolo prevede ora che il
punto di accesso possa consentire l'accesso a soggetti delegati da un utente
registrato (soggetto delegante), con le stesse modalità di cui ai commi 7, 8 e
9, purché il soggetto delegante abbia predisposto un atto di delega,
sottoscritto con firma digitale, che il punto di accesso conserva per cinque
anni unitamente alla tracciatura di ogni accesso effettuato su delega; le
informazioni e gli atti di cui sopra sono forniti su richiesta al Ministero
della Giustizia.
Il
punto di accesso dovrà fornire al Ministero della giustizia, su richiesta, i
dati di censimento sul ReGlndE di cui articolo 8 comma 1 per i casi di
iscrizione dei professionisti non iscritti in albi di cui articolo 9 comma 1 e
dovrà verificare l'effettiva funzionalità e adeguatezza del sistema di
sicurezza almeno una volta l'anno e provvedere ad inviare l'esito delle stesse,
unitamente ad eventuali variazioni nei contenuti del piano, all'indirizzo di
posta elettronica certificata del responsabile per i sistemi informativi
automatizzati: prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.
(Da Altalex del
7.5.2014. Nota di Maurizio Reale)