Cass. Pen., sez. V, sent. 15.4.2014 n°
16382
Ai
fini della configurabilità del reato di ingiuria, anche a mezzo sms, non è
richiesta la sussistenza dell’animus iniurandi, essendo sufficiente il dolo
generico che può anche assumere la forma del dolo eventuale in quanto basta che
l’agente, consapevolmente, faccia uso di espressioni o parole socialmente
interpretabili come offensive.
Con
la sentenza n. 16382 del 13 gennaio - 15 aprile 2014 la Corte di Cassazione, sez. V
penale, confermando la sentenza del Tribunale di Trento sostiene la
configurabilità del reato di ingiuria commesso a mezzo di sms.
Nel
caso di specie, difatti, la
Suprema Corte, afferma, sulla base di costante giurisprudenza
di legittimità, che le regole, dettate dall’art. 192, comma 3, c.p.p. non si
applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione,
della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca
del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e
rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi
testimone.
Inoltre,
ai fini della configurabilità del reato di ingiuria non è richiesta la
sussistenza dell’animus iniurandi, essendo sufficiente il dolo generico che può
anche assumere la forma del dolo eventuale (v. Cass. Sez. V 19 ottobre 2012, n.
6169), in quanto basta che l’agente, consapevolmente, faccia uso di espressioni
o parole socialmente interpretabili come offensive, cioè utilizzate in base al
significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto
riferimento alle intenzioni dell’agente (nella specie il seguente messaggio a
mezzo telefono cellulare: “troia, vai con altri...”).
Si
ricorda che SMS è l’acronimo di Short Message System e fa capo alla tecnologia
innestata sui telefoni cellulari la quale consente di inoltrare e ricevere
brevi messaggi di testo tra utenti. La diversa tecnologia “Movement Monitoring
System” (MMS), invece, abilita ai servizi multimediali: video, audio, immagine
(photo).
In
particolare la tecnologia SMS abilita un servizio di trasmissione di messaggi
brevi tra telefoni cellulari GSM (Global System for Mobile) e consente l’invio
di short messages di testo da un telefono cellulare all’altro o da una pagina
Web che supporti il servizio.
L’art.
594 c.p. nel condannare l’offesa all’onore ed al decoro di una persona prevede
che il fatto offensivo possa essere commesso anche mediante comunicazione
telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti al destinatario. In
tal modo, quindi, la norma, avuto riferimento alla comunicazione telefonica
intesa in senso ampio, è direttamente applicabile nel caso di specie, anche se
il legislatore, per ovvi motivi temporali, nemmeno poteva immaginare l’sms.
Proprio per questi motivi bisogna sottolineare che le sempre maggiori
potenzialità degli attuali cellulari, oggi veri e propri computer, impongono un
adeguamento di tutte quelle norme nate in epoca antecedente all’attuale
progresso tecnologico. Tale considerazione ovviamente vale per tutti i
dispositivi tecnologici di recente introduzione.
(Da Altalex del
24.4.2014. Nota di Michele Iaselli)