CNF, circolare 20.5.2014 n° 10
Nessun
obbligo di possedere un POS in studio. Piuttosto un onere per gli avvocati, in
funzione di semplificazione e di facilitazione per i clienti circa le modalità
di pagamento a fronte di una prestazione professionale. Modalità che possono
prevedere anche -ma non solo- il pagamento elettronico, tramite POS ma anche
tramite bonifico bancario.
E’
in questi termini che si configura correttamente, secondo il CNF, l’adempimento
richiesto ai professionisti dall’articolo 15 del decreto legge 179/2012
(Sviluppo bis), in vigore dal 30 giugno prossimo. Che è cosa ben diversa
dall’esistenza di un presunto obbligo di dotarsi di POS.
Per
chiarire la portata dell’articolo 15 il CNF ha diramato una circolare agli
Ordini (CNF N. 10-C-2014), chiedendone la più ampia diffusione.
Riportando
il testo della norma, la circolare chiarisce che “la previsione corrisponde a
chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti
debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati
dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma
solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il
professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento”.
La
circolare, in altre parole, ribadisce la centralità della volontà della parti
del contratto d’opera professionale (cliente ed avvocato) per la individuazione
delle forme di pagamento. “Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i
pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo”.
Qualora,
poi, il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento
tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, la circolare
specifica che “si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del
creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna
sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento
tramite carta di debito”. Ovviamente rimangono fermi i limiti vigenti
nell’ordinamento previsti da altre fonti normative , come ad esempio il divieto
di pagamento in contanti oltre la soglia di mille euro, previsto dalla
normativa antiriciclaggio, espressamente richiamata dalla disposizione del dl
179.
(Da Newsletter CNF
20.5.2014, n. 196)