Eredità. La Cassazione, analizzando l'atto
di un aspirante suicida,
definisce la corretta datazione
«Oggi voglio farla finita e vi saluto»: questa espressione (con cui il testatore preannuncia il suo suicidio) non è considerabile come una data e, quindi, il testamento olografo che contenga queste drammatiche parole (o altre frasi analoghe), e non sia altrimenti datato, deve essere considerato privo di data e, di conseguenza, è annullabile.
È
quanto la Cassazione
ha deciso nella sentenza n. 23014 depositata l’11 novembre 2015: una sentenza
veramente ben scritta, la cui lettura offre una esaustiva e chiara
rappresentazione del problema della datazione del testamento olografo.
Ai
sensi dell’articolo 602, comma 1, del Codice civile, il testamento olografo
deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. E
se è vero che la prova della non verità della data è ammessa solo quando si
tratta di giudicare:
-
della capacità del testatore;
-
della priorità di data tra più testamenti; oppure
-
di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (articolo 602,
comma 3);
è
anche vero che il testamento olografo privo di data è comunque in ogni caso
annullabile (articoli 602 e 606 del Codice civile), con azione da proporre nel
termine di 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni
testamentarie.
La
data del testamento può essere apposta in modo “ordinario”, e cioè indicando il
giorno, il mese e l’anno in cui il testamento è redatto; ma è pure possibile
datare il testamento facendo uso di riferimenti equipollenti, come può essere
«il giorno di Natale del 2012» oppure il giorno in cui «è stato eletto Papa
Giovanni Paolo II».
Nel
caso in cui invece il testatore alluda, nel testamento, al giorno del suo
suicidio, questa indicazione non può valere come data del testamento: si tratta
infatti, evidentemente, di un evento futuro e incerto rispetto al testamento;
il quale, se poi davvero purtroppo accada, serve bensì a dimostrare che il
testamento è evento anteriore all’evento suicidio, ma non può valere come
collocazione della redazione del testamento in un dato giorno (ciò che è invero
lo scopo della legge quando essa richiede l’apposizione di una data al
testamento, sancendo l’invalidità del testamento non datato).
Infatti,
se anche il testatore scrive «oggi finisco di soffrire» (o espressioni
analoghe), manifestando dunque la nefasta intenzione di togliersi la vita nel
giorno stesso in cui redige il suo testamento, ciò non significa che egli abbia
poi effettivamente messo in atto questa sua drammatica volontà; e quindi nulla
consente di concludere che il testatore abbia soppresso la sua vita proprio in
quel giorno. In altri termini, dalla lettura di un simile testamento non si
evince la data in cui esso è stato redatto e, quindi, si tratta di un
testamento privo del requisito formale della data richiesto dalla legge,
conseguendone dunque una inevitabile sua annullabilità.
Angelo Busani (da Il
Sole 24 Ore del 12.11.2015)