Trib. Taranto, Sent. n. 2743
dell’11.9.2015
L'usucapione,
al pari della prescrizione estintiva, puo' essere invocata soltanto da colui in
favore del quale si e' verificata e dai suoi danti causa, oltre che, per il
combinato disposto degli art. I 165, 2939cc, dai creditori e da coloro che vi
abbiano interesse, in quanto legati a colui per il quale l'acquisto si sarebbe
verificato,da un rapporto per cui l'usucapione avvenuta inciderebbe sull'esistenza
o estensione di un loro diritto o obbligo nei confronti del medesimo.
Sicche',
in difetto di tale rapporto, deve escludersi che il terzo semplice possessore
della cosa, convenuto in giudizio di rivendicazione o divisione, possa opporre
l'usucapione del diritto dell'attore,rientrando nei poteri di disposizione di
questi l'avvalersi o meno dell'usucapione medesima.
(Da dirittoitaliano.com
del 2.11.2015)