lunedì 2 novembre 2015

Inammissibile eccezione d’usucapione da parte del terzo

Trib. Taranto, Sent. n. 2743 dell’11.9.2015

L'usucapione, al pari della prescrizione estintiva, puo' essere invocata soltanto da colui in favore del quale si e' verificata e dai suoi danti causa, oltre che, per il combinato disposto degli art. I 165, 2939cc, dai creditori e da coloro che vi abbiano interesse, in quanto legati a colui per il quale l'acquisto si sarebbe verificato,da un rapporto per cui l'usucapione avvenuta inciderebbe sull'esistenza o estensione di un loro diritto o obbligo nei confronti del medesimo.

Sicche', in difetto di tale rapporto, deve escludersi che il terzo semplice possessore della cosa, convenuto in giudizio di rivendicazione o divisione, possa opporre l'usucapione del diritto dell'attore,rientrando nei poteri di disposizione di questi l'avvalersi o meno dell'usucapione medesima.

(Da dirittoitaliano.com del 2.11.2015)