Trib. Civ. Pescara, sez. Civile, ordinanza 2.10. 2015
Merita accoglimento l’istanza di
riammissione in termini formulata nell’interesse della parte che sia incorsa in
una decadenza imputabile al sistema telematico, che ha segnalato solo
successivamente alla scadenza del termine per il deposito dell’atto il
messaggio di «atto rifiutato per deposito fascicolo errato».
Lo
ha deciso il Tribunale di Pescara con un’ordinanza del 2 ottobre 2015.
Il
caso. Il Tribunale di Pescara è stato chiamato a pronunciarsi su un’istanza di
rimessione in termini formulata dal difensore del convenuto ai sensi dell’art.
153, comma 2, c.p.c., ed ha ritenuto che dagli atti prodotti a supporto
dell’istanza in parola risultasse che il termine finale per la tempestiva
costituzione in giudizio del convenuto fosse scaduto per causa non imputabile
alla parte.
Il
sistema avrebbe dovuto segnalare immediatamente l’errore. In particolare, il
Tribunale ha rilevato che la comparsa di costituzione e risposta di parte
convenuta era stata inviata telematicamente entro il termine finale previsto a
pena di decadenza dal codice di rito con esito di «controlli automatici
deposito terminati con successo». Solo in un secondo momento, successivo alla
scadenza del termine de quo, era poi pervenuto al difensore di parte convenuta
il messaggio di «atto rifiutato per deposito fascicolo errato», in seguito al
quale il legale aveva provveduto ad una nuova trasmissione per via telematica
della citata comparsa di risposta.
Tale
– banale – errore di indicazione del numero di fascicolo di destinazione
dell’atto difensivo, sottolinea il Tribunale abruzzese, avrebbe dovuto essere
segnalato immediatamente, se il sistema «fosse ideato e realizzato in modo da
funzionare adeguatamente e cioè con efficienza quantomeno parti a quella umana
in operazioni automatizzabili».
Qualsia
operatore di cancelleria, infatti, ricevendo un atto di comparsa di
costituzione e risposta, secondo i Giudici pescaresi sarebbe «perfettamente in
grado di rilevare immediatamente, semplicemente incrociando i dati relativi ai
nominativi delle parti in causa e al numero della causa, l’indicazione erronea
del numero del fascicolo da parte del depositante (…) e di segnalarglielo», e
pertanto la medesima capacità può e deve essere pretesa da un sistema
telematico.
La
decadenza in cui è incorsa parte convenuta, concludono quindi dal Tribunale, è
imputabile essenzialmente ad un difetto del sistema e pertanto l’istanza di
rimessione in termini deve essere accolta.
(Da
dirittoegiustizia.it del 4.11.2015)