mercoledì 4 novembre 2015

Decadenza imputabile al sistema telematico? Rimessione in termini

Trib. Civ. Pescara, sez. Civile, ordinanza 2.10. 2015
Merita accoglimento l’istanza di riammissione in termini formulata nell’interesse della parte che sia incorsa in una decadenza imputabile al sistema telematico, che ha segnalato solo successivamente alla scadenza del termine per il deposito dell’atto il messaggio di «atto rifiutato per deposito fascicolo errato».



Lo ha deciso il Tribunale di Pescara con un’ordinanza del 2 ottobre 2015.

Il caso. Il Tribunale di Pescara è stato chiamato a pronunciarsi su un’istanza di rimessione in termini formulata dal difensore del convenuto ai sensi dell’art. 153, comma 2, c.p.c., ed ha ritenuto che dagli atti prodotti a supporto dell’istanza in parola risultasse che il termine finale per la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto fosse scaduto per causa non imputabile alla parte.

Il sistema avrebbe dovuto segnalare immediatamente l’errore. In particolare, il Tribunale ha rilevato che la comparsa di costituzione e risposta di parte convenuta era stata inviata telematicamente entro il termine finale previsto a pena di decadenza dal codice di rito con esito di «controlli automatici deposito terminati con successo». Solo in un secondo momento, successivo alla scadenza del termine de quo, era poi pervenuto al difensore di parte convenuta il messaggio di «atto rifiutato per deposito fascicolo errato», in seguito al quale il legale aveva provveduto ad una nuova trasmissione per via telematica della citata comparsa di risposta.

Tale – banale – errore di indicazione del numero di fascicolo di destinazione dell’atto difensivo, sottolinea il Tribunale abruzzese, avrebbe dovuto essere segnalato immediatamente, se il sistema «fosse ideato e realizzato in modo da funzionare adeguatamente e cioè con efficienza quantomeno parti a quella umana in operazioni automatizzabili».

Qualsia operatore di cancelleria, infatti, ricevendo un atto di comparsa di costituzione e risposta, secondo i Giudici pescaresi sarebbe «perfettamente in grado di rilevare immediatamente, semplicemente incrociando i dati relativi ai nominativi delle parti in causa e al numero della causa, l’indicazione erronea del numero del fascicolo da parte del depositante (…) e di segnalarglielo», e pertanto la medesima capacità può e deve essere pretesa da un sistema telematico.

La decadenza in cui è incorsa parte convenuta, concludono quindi dal Tribunale, è imputabile essenzialmente ad un difetto del sistema e pertanto l’istanza di rimessione in termini deve essere accolta.


(Da dirittoegiustizia.it del 4.11.2015)