I chiarimenti del Cnf sul nuovo art. 35
del codice deontologico forense
Informazioni vere, corrette e trasparenti
del codice deontologico forense
Informazioni vere, corrette e trasparenti
Nessuna
restrizione alla pubblicità professionale degli avvocati. Basta che non sia
volta all'accaparramento di clientela. Lo ha chiarito il Consiglio nazionale
forense, che il 16 novembre scorso ha inviato ai presidenti dei consigli degli
ordini territoriali il nuovo testo dell'art. 35 del codice deontologico
forense, come modificato dal plenum il 23 ottobre scorso, per avviare la
consultazione prevista dalla legge professionale forense. Inoltre, il Cnf ha
adottato una seconda delibera interpretativa del parere dello stesso Consiglio
nazionale n. 48/12 (AmicaCard), nel mirino dell'Antitrust, specificando che va
interpretato come azione di condanna del comportamento di accaparramento di
clientela. Entrando nel dettaglio, le modifiche introdotte (ai commi 9 e 10)
sono volte a definire la portata dell'art. 35, che disciplina il dovere di
corretta informazione «quale che sia il mezzo utilizzato per rendere le
informazioni», eliminando il riferimento specifico alla disciplina dei siti
web. In altre parole, qualsiasi mezzo è ammesso, e dunque, specifica il Cnf,
anche siti web con o senza re-indirizzamento, purché l'informazione rispetti i
doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo
in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione
professionale. Nella direzione di fugare fraintendimenti va la seconda
delibera, interpretativa del parere Cnf n. 48/12 che ha provocato la sanzione
da parte dell'autorità Antitrust, pari a 900 mila euro. La delibera specifica
che «il parere n. 48/12 vada interpretato come ferma stigmatizzazione
dell'accaparramento di clientela con modi e mezzi non idonei, ovvero come
stigmatizzazione dell'acquisizione di incarichi professionali tramite l'offerta
di omaggi e/o di prestazioni a terzi e/o di promesse di vantaggi e/o la
corresponsione di denaro a procacciatori di affari». La delibera sottolinea
ancora che «la libertà di informare nel modo più opportuno e con qualsiasi
mezzo, ma nel rispetto dei canoni fondamentali, ha costituito, e costituisce,
oggetto di costante riconoscimento da parte del Consiglio nazionale forense il
quale, più volte, ha avuto modo di ribadire la liceità deontologica di una
pubblicità informativa resa attraverso la cartellonistica all'interno di
impianti sportivi o l'utilizzazione di spazi sulla carrozzeria di automezzi», a
titolo di esempio. Ricordiamo che nel parere contestato dall'Antitrust il Cnf
evidenziava che la natura dei siti web in questione (AmicaCard e Groupon dove
risultavano iscritti avvocati), «nei quali l'offerta di prestazioni
professionali può apparire promiscuamente insieme a proposte di ogni altro
genere, tutte tra loro omogeneizzate dal dato della sola convenienza economica,
comporta in re ipsa lo svilimento della prestazione professionale da contratto
d'opera intellettuale a questione di puro prezzo».
Gabriele Ventura (da
Italia Oggi del 19.11.2015)