Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 23950 del
10.11.2014
Nullità
della clausola apposta al preliminare: invalidità dell’intero contratto?
La S.C. tra il principio di conservazione del contratto e
quello della valorizzazione della comune intenzione delle parti opta per
quest'ultimo.
Il
principio di conservazione del negozio giuridico va contemperato con quello,
più generale, dell'autonomia privata e della prevalenza della comune volontà
delle parti. In particolare, al fine di stabilire se la nullità di una clausola
contrattuale importi la nullità dell'intero contratto, ovvero sia applicabile
il principio utile per inutile non vitiatur, la scindibilità del contenuto del
contratto deve essere accertata soprattutto attraverso la valutazione della
potenziale volontà delle parti in relazione all'ipotesi che nel contratto non
fosse stata inserita la clausola nulla. Occorre, dunque, considerare gli
strumenti negoziali prescelti dalle parti in funzione dell’interesse in
concreto perseguito dalle stesse.
Commento di Daniele Minussi
Nel
caso di specie veniva in considerazione un contratto preliminare di vendita
immobiliare nel quale era prevista una clausola integrante patto commissorio
(specificamente introducendo una dinamica per cui, a garanzia dell'adempimento
dell'obbligazione di facere consistente nell'esecuzione di opere di
urbanizzazione, l'impresa si vincolava a rilasciare accordi preliminari di
vendita già integralmente quietanzati in riferimento ad immobili si sua
proprietà). Nulla soltanto la clausola o nullo tutto il contratto? E' chiaro
che il ricorso al criterio oggettivo relativo al la enunciazione del principio
di conservazione del contratto (utilizzato dalla Corte d'Appello) viene a
penalizzare l'intento pratico dei contraenti, con speciale riferimento a quello
tra i due che aveva ritenuto (sia pure illegittimamente) di munirsi di una
garanzia di tipo "reale" per il tramite della clausola nulla. Ecco
perché la S.C.
perviene ad esito interpretativo radicalmente difforme, valorizzando il
principio cardine di ermeneutica negoziale costituito dalla ricostruzione della
"comune volontà" dei contraenti.
(Da e-glossa.it del
27.1.2015)