Cass. Civ. sent. 19.1.2015 n. 753
Anche
i comportamenti intolleranti e prevaricatori in un rapporto di coppia, tali da
limitare la libertà d’opinione dell’altro e comunque il rispetto reciproco tra
i due coniugi hanno rilievo ai fini dell’addebito della separazione.
Con
questo principio, la prima sezione civile della Cassazione con sentenza n. 753
del 19 gennaio 2015, ha
messo la parola fine alla vicenda di due coniugi, confermando l’addebito della
separazione, attribuito dalla Corte d’Appello di Trento, al marito, per aver
limitato, con carattere autoritario e intollerante, “la libertà di decisione
della moglie” e qualsiasi contestazione, “al punto che, ai tentativi della
donna di esprimere la propria opinione, egli reagiva con offese, attacchi d'ira
e violenza, tenendo un comportamento che, nonostante la terapia di coppia cui i
due coniugi si erano sottoposti, non aveva voluto mutare”.
Condividendo
quanto affermato dalla corte territoriale, la S.C. ha considerato prive di rilievo le doglianze
dell’uomo che lamentava la mancanza di rilevanza causale delle condotte
contestate rispetto all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
avvenute in epoca successiva al manifestarsi della crisi coniugale e alla
stessa decisione della donna di separarsi, nonché la mancanza di valutazione
della sua condotta quale “marito e padre presente e attento alle esigenze della
famiglia e dei figli”.
Si
tratta, invero, di doglianze che, per i giudici del palazzaccio, non colgono
nel segno. La corte di merito, infatti,
ha valutato tutti gli episodi contestati, non quale fonte
dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza ma quali “indici del
comportamento prevaricatore del ricorrente”, considerando inoltre
l’atteggiamento positivo nei confronti dei figli generico ed estraneo al thema
decidendum giacchè non avente rilievo rispetto alle ragioni della crisi del rapporto
con la moglie.
Dalle
risultanze di causa, infatti, ha concluso la Cassazione rigettando
il ricorso, non sono state registrate soltanto delle mere diversità
caratteriali tra i coniugi, ma un comportamento prevaricatore dell’uomo,
“assolutamente incompatibile con il fondamento comunitario della vita
familiare, giacché un atteggiamento unilaterale, sordo alle valutazioni ed alle
richieste dell'altro coniuge, eccessivamente rigido, può tradursi, nella
violazione dell'obbligo, nei confronti dell’altro coniuge, di concordare
l'indirizzo della vita familiare e, in quanto fonte di angoscia e dolore per il
medesimo, nella violazione del dovere di assistenza morale e materiale sancito
dall'art. 143 c.c.”.
Marina Crisafi (da
studiocataldi.it del 26.1.2015)