Cass.
Sez. I Pen., Sent. 12.1.2015, n. 864
In
questa recente pronuncia, la
Corte di Cassazione ha stabilito che l’Ordine degli Avvocati
può richiedere e ottenere il risarcimento del danno se un professionista riceve
intimidazioni e minacce per l’esercizio della sua attività, in quanto questa è
strettamente connessa al diritto di difesa, che gode di tutela costituzionale
all’articolo 24.
Nel
caso di specie, il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli
dichiarava due soggetti responsabili, in concorso tra loro, dell’omicidio di un
terzo, in seguito ad un accordo stipulato con il reale mandante dell’omicidio
di porto e detenzione dell’arma comune da sparo utilizzata per commettere
l’omicidio; uno di questi, infine, dell’incendio dello studio professionale di
un avvocato.
L’incendio,
in particolare, aveva riguardato lo studio professionale dell’avvocato,
ritenuto responsabile di aver creato problemi al mandante dell’omicidio compiuto
dai due imputati, per alcuni abusi edilizi da questi realizzati sul terrazzo
della sua abitazione: il legale in un procedimento penale aveva difeso un
ufficiale di polizia giudiziaria, denunciato dal mandante dell’omicidio, per
violenza privata commessa nel contesto dell’accertamento dei reati edilizi.
In
relazione al rigetto della domanda risarcitoria presentata dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, il giudice osservava che la
legittimazione dell’ordine professionale sussisteva solo quando fosse derivato
un danno patrimoniale, proprio di detto Ordine, e non quando si trattasse di
difendere gli interessi morali della categoria. I danni patrimoniali subiti dal
singolo professionista, in conseguenza di incarichi professionali ricevuti, non
si riverberavano sull’ordine professionale cui lo stesso era iscritto.
La
sentenza di primo grado è stata impugnata da più parti e, in particolare, dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Il
difensore del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli ha chiesto la
condanna degli imputati al risarcimento dei danni, evidenziando che l’avvocato
era stato vittima dell’azione incendiaria a scopo intimidatorio, per impedirgli
l’esercizio del diritto di difesa. L’Ordine, in quanto organismo giuridico pubblico
rappresentante dell’insieme degli avvocati di uno stesso Foro, era titolare,
unitamente al singolo, del diritto di difesa e la lesione o messa in pericolo
di tale diritto legittimava l’azione risarcitoria.
Con
l’impugnata sentenza la Corte
di assise di appello di Napoli rigettava tutti i gravami ad eccezione di quello
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, in accoglimento del quale condannava
l’autore del reato al risarcimento dei danni in favore del predetto Ordine, da
liquidarsi in separato giudizio. Riteneva in proposito che il Consiglio era
legittimato all’azione civile in quanto danneggiato dal reato. Il diritto
all’esercizio della funzione difensiva andava riconosciuto anche all’Ordine di
appartenenza in considerazione della natura pubblica dell’ente al quale il
professionista era iscritto. Il comportamento illecito realizzato dall’imputato
era stato diretto a limitare il diritto di difesa costituzionalmente
riconosciuto ed aveva pertanto leso anche l’Ordine di appartenenza del soggetto
passivo del reato.
Avverso
la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore
generale di Napoli e l’imputato.
Il
Procuratore generale deduceva che nel processo si era costituito il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, da ritenersi non legittimato in quanto la
legittimazione all’esercizio dell’azione civile competeva all’Ordine
professionale. Inoltre, in assenza di danno patrimoniale gli Ordini
professionali non erano abilitati a costituirsi parte civile per la tutela di
interessi morali della categoria.
La Corte di Cassazione ha ritenuto non censurabile la
legittimazione dell’Ordine de quo a costituirsi parte civile per richiedere il
risarcimento di un danno non patrimoniale dallo stesso subito. La
giurisprudenza di legittimità, sul presupposto che danno ingiusto è quello che
deriva dalla lesione di un interesse tutelato in via diretta ed immediata
dall’ordinamento, e cioè dalla lesione di un diritto soggettivo, ha affermato
che “è indubbio che anche il danneggiato del reato, a norma del combinato
disposto dell’articolo 185 del Codice Penale, e articolo 74 del Codice di
Procedura Penale, sia legittimato a proporre la azione civile nel processo
penale per il risarcimento del danno da lui riportato, indipendentemente dalle
azioni proposte o proponibili dalla persona offesa del reato, che restano
autonome”.
Ha
anche statuito che: “in una prospettiva notevolmente ampliativa dell’area del
danno risarcibile, negli ultimi tempi si è affermata la tesi secondo cui
l’articolo 2043 del Codice Civile, racchiude in sé una clausola generale di
responsabilità e che ormai il danno ingiusto può identificarsi in un danno
lesivo di una situazione soggettiva giuridicamente protetta, alla quale cioè
l’ordinamento, a prescindere della qualificazione formale in termini di diritto
soggettivo, ha attribuito rilevanza. Ad avviso del Collegio, la legittimazione
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ad intervenire in giudizio a tutela
delle posizioni soggettive proprie deriva in via immediata dall’articolo 24
della Costituzione, che sancisce l’inviolabilità del diritto di difesa, cui si
correla direttamente la libertà nell’esercizio del mandato difensivo del
difensore: per l’ovvia ragione che un difensore minacciato o intimidito non può
garantire la pienezza della difesa dell’assistito. La Legge n. 242 del 2012,
sancisce il principio che “l’ordinamento forense, stante la specificità della
funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e
sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta .... b) garantisce
l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni
dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti”. La libertà dei
singoli avvocati è assicurata dagli Ordini di appartenenza e la lesione al
diritto del singolo lede anche quello dell’organismo associativo”.
(Da filodiritto.com del
23.1.2015)