Trib. Roma, sez. VIII, sent. 15.11.2014
n° 22789
L’interruzione
improvvisa e non causata dal fruitore del servizio, della linea telefonica, ad
uso affari in ragione dell’utilizzo professionale, è idonea ad arrecare danni e
disagi che, pertanto, devono trovare ristoro mediante il risarcimento dei
danni.
Così
il Tribunale di Roma nella decisione del 15 novembre 2014.
Nella
fattispecie concreta sottoposta all’attenzione del giudicante, lo stesso ha
precisato che il rapporto contrattuale dedotto in giudizio tra le parti è
inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione a prestazioni
corrispettive ed efficacia obbligatoria.
Gli
obblighi nascenti da tale tipo di rapporto impongono, di conseguenza, ogni
forma di assistenza, correttezza e diligenza alla luce (costituzionalmente
orientata) degli artt. 1175, 1375 e 1176, comma 2, c.c.
Già
altri precedenti sul tema (cfr. Tribunale Brindisi, sez. Ostuni, sentenza 30
dicembre 2011) avevano precisato che la sospensione del servizio in assenza di
congruo preavviso è affetta da illiceità; pertanto, in ragione dell’uso
professionale della linea telefonica deve ritenersi, in applicazione di una
regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa della
medesima sia idonea ad arrecare disagi e danni.
In
ragione dell’uso professionale e sistematico della linea il Giudice, nella
menzionata decisione del 2011,
ha argomentato che “deve ritenersi, in applicazione di
una regola di esperienza di difficile smentita, che l’interruzione improvvisa
della linea telefonica (…) sia stata idonea ad arrecare disagi e danni
all’attore”.
In
particolare, nel caso in esame il Giudice identifica: il danno emergente nelle
spese relative alla divulgazione del nuovo recapito telefonico; il lucro
cessante nella perdita di clientela per l’impossibilità di ricevere le
prenotazione mediante l’uso del mezzo telefonico.
Nella
decisione che si commenta del Tribunale di Roma del 15 novembre 2014 il Giudice
ha, altresì, rilevato che, all’esito delle risultanze istruttorie, è stata
provata l’inadempienza contrattuale da parte del gestore del servizio
telefonico, per non avere assicurato la regolare fruizione del servizio stesso,
alle condizioni contrattuali concordate.
Da
ciò ne consegue il pagamento da parte della società telefonica dell’indennizzo
(in favore dell’attore) proporzionato al disservizio subito.
Tutto
ciò da calcolarsi in base alle condizioni generali di abbonamento.
Il
giudice precisa, inoltre, che per quanto concerne il profilo del danno non
patrimoniale non è stato provato alcun pregiudizio esistenziale idoneo a
superare la soglia di sufficiente gravità e compromissione della sfera
personale (come individuata dalle Sezioni Unite con le sentenze gemelle del
2008), quale limite imprescindibile al risarcimento del danno non patrimoniale.
(Da Altalex del 3.12.2014.
Nota di Manuela Rinaldi)