Cass. pen. 1788/2015
Il
genitore che versa un mantenimento per i figli esiguo (200 euro per due figli
nel caso di specie) commette reato di violazione degli obblighi di assistenza
familiare.
Non
rileva che l’onerato affermi di avere delle difficoltà economiche (peraltro
senza provarle in concreto), avendo comunque l'obbligo giuridico di attivarsi
per trovare un lavoro, nel caso sia disoccupato. La condotta può essere
scriminata solo se sussiste un vero e proprio «stato di necessità».
Lo
ha affermato la Cassazione
con la sentenza n. 1788, depositata il 15/1/2015, respingendo il ricorso di un
padre contro la condanna a sei mesi di carcere e a pagare 600 euro di multa
dalla Corte d'appello di Catania perché colpevole del reato previsto
dall'articolo 570 c.p.
Secondo
l’uomo, il reato non sussisteva poiché l’ex moglie non si trovava in stato di
bisogno e le sue condizioni economiche non erano cambiate nel corso della
separazione. Inoltre, il padre, nei momenti di minore difficoltà, aveva versato
più di quanto statuito dal giudice della separazione, il che dimostrava di
fatto la «natura non dolosa dell'inadempimento quando si era verificato».
La
Cassazione ritiene
tuttavia che il padre, nel periodo di riferimento, «si è limitato a versare
solo 200 euro al mese per il mantenimento dei due figli minori, somma
chiaramente insufficiente, sia per quanto dimostrato essere stato speso dalla
moglie, per fronteggiare spese documentate nel medesimo periodo, sia per quanto
indirettamente si desume dalla quantificazione dell'assegno nella misura di 350
euro, ad opera del giudice, in epoca successiva». Con particolare riferimento a
quest'ultimo aspetto si deve evidenziare che, «la presenza di due figli minori,
il cui stato di bisogno si presume, rende inidoneo a escludere il reato
l'accertamento della presenza di difficoltà economiche in capo all'obbligato,
che ha l'obbligo giuridico di attivarsi, anche ove sia privo di occupazione,
potendo la sua condotta inadempiente essere scriminata solo dallo stato di
necessità».
Valeria Mazzotta (da
personaedanno.it del 16.1.2015)