Cass. Civ., ord. 17.11.2014, n. 24420
Cari
ex mariti, poche storie: anche se la vostra ex moglie si è laureata ed ha
trovato lavoro dovrete versarle il mantenimento. E' quanto afferma la Corte di Cassazione
(ordinanza n. 24420/14 depositata il 17 novembre 2014) in cui i Giudici di
Piazza Cavour ribadiscono che se c'è una sproporzione tra i redditi dei due ex
coniugi l'assegno divorzile va riconosciuto sia pur in misura ridotta.
L'ex
marito aveva proposto appello contro una sentenza del tribunale che aveva posto
a suo carico un assegno di mantenimento di 150 euro da versare in favore della
moglie.
L'uomo
aveva contestato il fatto che la sua ex compagna si era laureata in scienze
naturali ed era stata assunta presso un Bio Parco dove percepiva una
retribuzione di circa 1.300 euro mensili, a cui andavano a sommarsi anche gli
assegni familiari.
La
donna inoltre aveva anche la possibilità di utilizzare un appartamento che gli
era stato messo a disposizione dai genitori mentre lui, pur godendo di un
reddito mensile di € 1800, ne avrebbe dovuti spendere 450 per il canone di
locazione e avrebbe anche dovuto versare il mantenimento per il figlio.
La
corte d'appello, rilevata la differenza di redditi tra gli ex coniugi ha
ritenuto però giustificato il riconoscimento di un assegno divorzile sia pur di
modesta entità.
Nel
ricorso per Cassazione l'ex marito aveva sostenuto che la disparità di reddito
in realtà non vi era, dato che il suo doveva essere valutato al netto del
canone di locazione e delle somme che comunque doveva versare per il
mantenimento del figlio.
La
Cassazione ha
dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tutto ciò che riguarda le
contestazioni di merito mentre ha ritenuto infondati i motivi del ricorso
laddove si censura la corretta applicazione dei criteri indicati dall'art. 5
della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio) dato che, una volta accertata la
disparità reddituale, anche se modesta, è possibile liquidare un assegno
divorzile e non appare fondata la deduzione secondo cui dovrebbe detrarsi solo
dal solo reddito del marito il contributo al mantenimento del figlio che anche
la moglie sostiene.
(Da studiocataldi.it)