Trib. Reggio Emilia, ord. 30.10.2014
Il
richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto, comprese
quelle prive di carattere vessatorio, non determina la validità ed efficacia,
ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., di quelle onerose, poiché il richiamo
così effettuato integra un riferimento generico che priva l’approvazione della
specificità e della separatezza richieste, rendendo difficoltosa la selezione e
la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio, essendo
necessaria non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una
tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul
significato delle clausole specificamente approvate.
Così
ha deciso il Tribunale di Reggio Emila nella sentenza 30 ottobre 2014.
Nella
fattispecie, una società, quando era in bonis, aveva stipulato un contratto di
leasing con una Banca, versando nel tempo circa l’86% dei canoni
complessivamente stabiliti. A seguito del mancato pagamento di alcuni canoni, la Banca aveva risolto il
contratto, rientrando nel possesso dei beni. Pertanto, il fallimento della
società conveniva in giudizio la
Banca chiedendo la restituzione dei canoni versati, con
deduzione solo dell’equo compenso per l’uso, sul presupposto dell’applicazione
analogica dell'articolo 1526 c.c.
La Banca eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale
del Tribunale adito, per essere esclusivamente competente il Tribunale di
Milano, così come indicato nelle condizioni generali di contratto pattuite tra
le parti, espressamente sottoscritte ex articolo 1341 c.c.
Ma,
osserva il Tribunale di Reggio Emilia, nella fattispecie tutte e ciascuna delle
diciotto clausole delle condizioni generali di contratto, comprese anche quelle
non vessatorie, sono richiamate nel modulo unilateralmente predisposto dalla
Banca per la specifica approvazione per iscritto.
Ciò
basta a far ritenere l’approvazione inefficace, poiché un’approvazione di tutte
le clausole del contratto, comprese anche quelle non vessatorie, integra un
riferimento generico che priva l’approvazione della specificità e della
separatezza richiesta dall'art. 1341 c.c., rendendo difficoltosa la selezione e
la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio.
La
norma in argomento, infatti, richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche
la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del
sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.
Quanto
al merito, viene confermata la natura traslativa del leasing oggetto di causa,
atteso che il contratto stipulato dalle parti prevedeva, dopo il pagamento
dell’ultimo canone locatizio, l’automatico acquisto della proprietà da parte
dell’utilizzatore.
Ciò
comprova come i canoni fossero in parte destinati a compensare il godimento ed
in parte destinati a pagare il prezzo di riscatto.
Pertanto,
correttamente parte attrice ha richiesto la restituzione dei canoni versati,
con detrazione del giusto prezzo spettante per il godimento.
(Da Altalex del
10.12.2014. Nota di Giuseppina Mattiello)