domenica 11 gennaio 2015

Clausole vessatorie: conta anche la tecnica redazionale

Trib. Reggio Emilia, ord. 30.10.2014


Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto, comprese quelle prive di carattere vessatorio, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c., di quelle onerose, poiché il richiamo così effettuato integra un riferimento generico che priva l’approvazione della specificità e della separatezza richieste, rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio, essendo necessaria non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.

Così ha deciso il Tribunale di Reggio Emila nella sentenza 30 ottobre 2014.

Nella fattispecie, una società, quando era in bonis, aveva stipulato un contratto di leasing con una Banca, versando nel tempo circa l’86% dei canoni complessivamente stabiliti. A seguito del mancato pagamento di alcuni canoni, la Banca aveva risolto il contratto, rientrando nel possesso dei beni. Pertanto, il fallimento della società conveniva in giudizio la Banca chiedendo la restituzione dei canoni versati, con deduzione solo dell’equo compenso per l’uso, sul presupposto dell’applicazione analogica dell'articolo 1526 c.c.

La Banca eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, per essere esclusivamente competente il Tribunale di Milano, così come indicato nelle condizioni generali di contratto pattuite tra le parti, espressamente sottoscritte ex articolo 1341 c.c.

Ma, osserva il Tribunale di Reggio Emilia, nella fattispecie tutte e ciascuna delle diciotto clausole delle condizioni generali di contratto, comprese anche quelle non vessatorie, sono richiamate nel modulo unilateralmente predisposto dalla Banca per la specifica approvazione per iscritto.

Ciò basta a far ritenere l’approvazione inefficace, poiché un’approvazione di tutte le clausole del contratto, comprese anche quelle non vessatorie, integra un riferimento generico che priva l’approvazione della specificità e della separatezza richiesta dall'art. 1341 c.c., rendendo difficoltosa la selezione e la conoscenza delle clausole a contenuto realmente vessatorio.

La norma in argomento, infatti, richiede non solo la sottoscrizione separata, ma anche la scelta di una tecnica redazionale idonea a suscitare l'attenzione del sottoscrittore sul significato delle clausole specificamente approvate.

Quanto al merito, viene confermata la natura traslativa del leasing oggetto di causa, atteso che il contratto stipulato dalle parti prevedeva, dopo il pagamento dell’ultimo canone locatizio, l’automatico acquisto della proprietà da parte dell’utilizzatore.

Ciò comprova come i canoni fossero in parte destinati a compensare il godimento ed in parte destinati a pagare il prezzo di riscatto.

Pertanto, correttamente parte attrice ha richiesto la restituzione dei canoni versati, con detrazione del giusto prezzo spettante per il godimento.


(Da Altalex del 10.12.2014. Nota di Giuseppina Mattiello)