martedì 20 gennaio 2015

Attenzione ai siti di richiesta preventivi per prestiti

Garante Privacy, provvedimento 9.10.2014, n. 447

Un recente provvedimento del Garante ha censurato l’attività di raccolta dati di una società, esercitata tramite un sito web per l’inoltro, da parte degli interessati, di richieste di preventivi per prestiti personali.

I dati personali forniti dagli interessati attraverso la compilazione del form del sito, venivano conservati e successivamente comunicati agli intermediari abilitati ad erogare i prestiti personali.

L’informativa presente nel sito è risultata inidonea al vaglio del Garante, in quanto priva di alcune indicazioni fondamentali. L’articolo 13 del Codice Privacy, infatti, delinea chiaramente qual è lo scopo dell’informativa e quali informazioni risultano necessarie ai fini del suo raggiungimento.

La società titolare del sito, nell’informativa resa agli utenti al momento della registrazione, menzionava esclusivamente le attività di informazione (newsletter), promozionali, pubblicitarie e di studi statistici e di mercato, ma taceva in merito alle modalità con cui si sarebbero svolte, non indicava le attività di conservazione e successiva comunicazione dei dati a soggetti terzi e neanche la natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati.

Ulteriore motivo di censura rilevato dal Garante è stato il modo di acquisizione del consenso degli utenti. Il form di raccolta dati prevedeva, infatti, un unico ed indistinto consenso a fronte delle più eterogenee finalità dichiarate nell’informativa, peraltro con il flag preinserito. Anche in questo caso emerge la non conformità al dettato del Codice Privacy, che all’articolo 23 definisce i caratteri fondamentali del consenso che deve essere espresso, libero, preventivo, informato, documentato per iscritto e specifico.

Il Garante, pertanto, riscontrate le suddette violazioni, con provvedimento n. 447 del 9 ottobre 2014, ha disposto il blocco del trattamento e ha prescritto alla società le misure necessarie da adottare ai fini dell’adeguamento dell’informativa e dell’acquisizione del consenso.


Marco Dettori (da filodiritto.com del 16.1.2015)