Garante Privacy, provvedimento
9.10.2014, n. 447
Un
recente provvedimento del Garante ha censurato l’attività di raccolta dati di
una società, esercitata tramite un sito web per l’inoltro, da parte degli
interessati, di richieste di preventivi per prestiti personali.
I
dati personali forniti dagli interessati attraverso la compilazione del form
del sito, venivano conservati e successivamente comunicati agli intermediari
abilitati ad erogare i prestiti personali.
L’informativa
presente nel sito è risultata inidonea al vaglio del Garante, in quanto priva
di alcune indicazioni fondamentali. L’articolo 13 del Codice Privacy, infatti,
delinea chiaramente qual è lo scopo dell’informativa e quali informazioni
risultano necessarie ai fini del suo raggiungimento.
La
società titolare del sito, nell’informativa resa agli utenti al momento della
registrazione, menzionava esclusivamente le attività di informazione
(newsletter), promozionali, pubblicitarie e di studi statistici e di mercato,
ma taceva in merito alle modalità con cui si sarebbero svolte, non indicava le
attività di conservazione e successiva comunicazione dei dati a soggetti terzi
e neanche la natura obbligatoria o meno del conferimento dei dati.
Ulteriore
motivo di censura rilevato dal Garante è stato il modo di acquisizione del
consenso degli utenti. Il form di raccolta dati prevedeva, infatti, un unico ed
indistinto consenso a fronte delle più eterogenee finalità dichiarate
nell’informativa, peraltro con il flag preinserito. Anche in questo caso emerge
la non conformità al dettato del Codice Privacy, che all’articolo 23 definisce
i caratteri fondamentali del consenso che deve essere espresso, libero,
preventivo, informato, documentato per iscritto e specifico.
Il
Garante, pertanto, riscontrate le suddette violazioni, con provvedimento n. 447
del 9 ottobre 2014, ha
disposto il blocco del trattamento e ha prescritto alla società le misure
necessarie da adottare ai fini dell’adeguamento dell’informativa e
dell’acquisizione del consenso.
Marco Dettori (da
filodiritto.com del 16.1.2015)