Così
ha deciso la prima sezione penale della Corte di cassazione che, con sentenza
n. 44978 depositata il 29 ottobre 2014, ha accolto il ricorso, con cui il
ricorrente lamentava, tra l’altro, la lesione del diritto di difesa del
contraddittorio, in riferimento all’ordinanza di non ammissione dei testi, in
quanto indicati nella lista inviata dal difensore alla cancelleria a mezzo fax.
La
Suprema Corte ha
ritenuto, infatti, che il Tribunale del precedente grado di giudizio non ha
ritenuto di ammettere i testi indicati dalla difesa solo perché la relativa
lista era stata trasmessa via fax alla cancelleria.
“Deve
convenirsi – ha affermato la
Corte – che correttamente la difesa ha evocato l’ormai
consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il deposito in
cancelleria della lista testimoniale di cui all’art. 468, comma 1, c.p.p., (…)
può avvenire anche a mezzo di trasmissione con i mezzi tecnici quale il fax.
Posto, infatti, che detto adempimento ha la funzione di far conoscere, prima
del dibattimento, le prove che l’interessato vorrà far acquisire e di
consentire così alle parti di preparare la propria linea difensiva e richiedere
eventualmente la prova contraria, e considerato che nessuna espressa sanzione
d’inammissibilità è collegata all’irritualità del deposito comunque realizzato,
non può non condividersi l’osservazione che anche l’invio mediante fax o altro
strumento telematico pienamente assolve, in ipotesi di corretto inoltro alla
cancelleria del giudice che procede e di completa ricezione, alla funzione di
comunicazione all’ufficio ed agli interessati di quanto trasmesso, incidendo
comunque sul trasmittente, che ha l’onere di assicurarsi della corretta
ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità
dell’eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della
consegna materiale diretta alla cancelleria.
“Questa
soluzione – continua la Corte
– non solo non trova ostacoli in alcuna specifica previsione di inammissibilità
della lista diversamente inoltrata, ma appare conforme all’esigenza di una
interpretazione sistematica meno legata a schemi formalistici e più rispondente
alla evoluzione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche, oltre
che ad evidenti esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio
della ragionevole durata del processo.
Quanto,
poi, al controllo della provenienza e della ricezione della comunicazione a
mezzo fax basterà ricordare, da un lato, che le indicazioni automaticamente
impresse sul documento ricevuto dall’ufficio sono idonee ad assicurare
l’autenticità della provenienza dal difensore, peraltro facilmente
controllabile dall’ufficio, almeno quanto l’indicazione del mittente su missiva
raccomandata; dall’altro che il telefax è strumento tecnico che dà
assicurazioni in ordine alla ricezione dell’atto da parte del destinatario,
attestata dallo stesso apparecchio mediante il cosiddetto “OK” o altro simbolo
equivalente”.
In
conclusione, ritenendo leso il diritto alla prova dell’imputato, la Corte annulla la sentenza
impugnata con rinvio al Tribunale, affinché proceda ad un nuovo esame
attenendosi ai principi enunciati.
Biancamaria Consales
(da diritto.it del 31.10.2014)