E’
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 ottobre n. 241 il Nuovo Codice
deontologico forense, destinato ad aggiornare le regole deontologiche
applicabili agli avvocati. Il Nuovo Codice, approvato dal CNF sulla base delle
previsioni della legge di riforma dell’ordinamento della professione forense
(L. 247/2012) stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad
osservare in via generale e, specificatamente, nei suoi rapporti con il
cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti.
Le
previsioni deontologiche tutelano l’affidamento della collettività ad un
esercizio corretto della professione che esalti lo specifico ruolo
dell’avvocato come attuatore del diritto costituzionale di difesa e garante
della effettività
dei diritti, salvaguardandosi, al contempo, quella funzione sociale della
difesa richiamata anche nelle disposizioni di apertura della legge n. 247/2012.
Nello specifico, il Nuovo Codice contempla i “canoni” che impongono una
“condotta irreprensibile”, requisito necessario per l'iscrizione all'albo e per
mantenere detta iscrizione. Detto Codice prevede altresì i “principi” ai quali
l’avvocato deve uniformarsi esercitando la professione e le “norme di
comportamento” che è tenuto ad osservare in via generale (oltre a quelle che è
tenuto ad osservare specificamente nei rapporti con certi soggetti). La
violazione di tutti i doveri, di tutte le regole di condotta, di tutti i
canoni, di tutti i principi e di tutte le norme di comportamento previste dal
codice deontologico forense costituisce illecito disciplinare.
Il
ripensamento del codice nato nel 1997, con le modifiche che ne hanno, a più
riprese, scandito gli oltre diciassette anni di vita, è stata anche l’occasione
per rivalutarne e riconsiderarne la struttura, mirandosi ad una
razionalizzazione del testo, per riorganizzarlo secondo un impianto più moderno
e meno frastagliato.
Il
modificato assetto ordinamentale prevede l’introduzione di due nuovi Titoli,
uno (il IV) riservato ai doveri dell’avvocato nel processo, riunendosi in un
unico ambito tutte quelle previsioni deontologiche attinenti alla tipicità
della funzione difensiva che risultavano in qualche modo disperse in diverse
parti dell’attuale codice, l’altro dedicato ai doveri verso le Istituzioni forensi
alla luce del rafforzamento che vi è stato del rapporto avvocato/istituzione
nell’ambito della legge n. 247/2012. Coerente è apparsa poi la scelta di
riunire e raccogliere nell’ambito del Codice deontologico le varie disposizioni
di carattere disciplinare che si rinvengono sia nella legge n. 247/2012, sia,
con un fenomeno che si è andato accentuando negli ultimi tempi, in ambiti di
legislazione speciale, con lo Stato che è divenuto fonte della normazione
deontologica attentando all’autonomia dell’ordinamento forense come unica fonte
di norme deontologiche.
Il
Nuovo Codice si compone di 73 articoli raccolti in 7 Titoli: il primo (artt.
1-22) individua i principi generali; il secondo (artt. 23-37) è riservato ai
rapporti con il cliente e la parte assistita; il terzo (artt. 38-45) si occupa
dei rapporti tra colleghi; il quarto (artt. 46-62) attiene ai doveri
dell’avvocato nel processo; il quinto (artt. 63-68) concerne i rapporti con
terzi e controparti; il sesto (artt. 69-72) concerne i rapporti con le Istituzioni
forensi; il settimo (art. 73) contiene la disposizione finale, che prescrive
l’entrata in vigore del Nuovo Codice a partire dal 15 dicembre prossimo,
decorsi 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Anna Costagliola (da
diritto.it del 20.10.2014)