Con
la sentenza n. 21404 del 10 ottobre 2014 i giudici di legittimità hanno
respinto il ricorso di un uomo che era finito sui giornali, con tanto di
riferimenti al suo orientamento sessuale, in conseguenza della pubblicazione
del contenuto di un’ordinanza cautelare spiccata nei confronti dell’indagato.
Il
ricorrente era quindi estraneo al reato oggetto d’indagine, ma era stato
intercettato mentre parlava al cellulare con l’indagato: ad avviso della
Cassazione le risultanze delle intercettazioni possono essere pubblicate sui
giornali anche se coinvolgono soggetti terzi a patto che sussiste comunque un
interesse a che vengano divulgate e sempre che l’atto non sia coperto da
segreto.
Tuttavia
il suddetto
requisito manca se i fatti pubblicati sul conto di terzi estranei all’indagine
hanno comunque indole diversa dalla pretesa punitiva esercitata, se, cioè, si
tratta di fatti che nulla c’entrano col reato ipotizzato.
In
particolare, concludono i giudici, se l’informazione potrebbe risultare
potenzialmente lesiva dell’onore, della reputazione della riservatezza o di
altri interessi primari di una persona che pure non è parte dell’indagine,
bisogna accertare caso per caso se sul fatto vi sia o meno un interesse di
natura pubblica e quindi possa essere pubblicato; nel caso di specie l’opinione
sulla tendenza sessuale della persona, manifestata in un’intercettazione
inserita in un atto penale, come un’ordinanza di custodia cautelare, se non è
circostanziata e quindi idonea ad identificare un fatto, non costituisce dato
personale né sensibile agli effetti del codice della privacy.
Lucia Nacciarone (da
diritto.it del 14.10.2014)