Pubblichiamo il testo del documento
elaborato dall'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale Forense recante le novità
introdotte in Senato con il maxi-emendamento al Ddl di conversione del
Decreto-Legge n. 132/2014 sul processo civile, nonchè il testo coordinato del
Decreto Legge con le suddette modifiche.
UFFICIO STUDI CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Conversione
in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato
in materia di processo civile (Nuove norme in materia di processo civile)
RIEPILOGO
NOVITA’ INTRODOTTE AL SENATO
arbitro unico (come da proposta CNF) solo
per cause di valore inferiore a 100.000 euro;
Translatio semiautomatica per talune
controversie di cui sia parte una PA;
gli arbitri devono essere avvocati iscritti
da almeno 5 anni (non 3);
incompatibilità tra incarico di arbitro e
consigliere COA, anche per quelli uscenti per la durata dell'intera
consiliatura successiva;
facoltà di proroga per il deposito del lodo
di ulteriori 30 giorni;
termine di 90 giorni per l’adozione di un
DM che riduce i parametri per i compensi degli arbitri;
un DM stabilirà assegnazione arbitrati, con
criterio rotazione e designazione automatica (come da proposta CNF);
termine per la conclusione del procedimento
di negoziazione assistita non superiore a 3 mesi (come da proposta CNF);
integrazione del comma 5 dell’art. 3, in materia di negoziazione
obbligatoria con previsione non chiarissima: «Restano ferme le disposizioni che
prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione,
comunque denominati. Il termine di cui ai commi 1 e 2, per materie soggette ad
altri termini di procedibilità, decorre unitamente ai medesimi»;
trascrizione integrale dell’accordo
raggiunto con la negoziazione nel precetto;
eliminato l'art. 7, che estendeva la
conciliazione ex art. 2113 c.c. alle controversie aventi per oggetto diritti
del prestatore di lavoro;
eliminato l'art. 15, in tema di dichiarazioni
rese al difensore, con potere di autenticazione a favore di quest'ultimo;
esclusione delle controversie di lavoro
dall'ambito della negoziazione assistita e l'obbligo per la PA di affidare le convenzioni
di negoziazione assistita alla propria Avvocatura, ove presente (art. 2);
aumento dei termini per gli oneri
processuali ivi previsti (processo di esecuzione) e l'inserimento di un potere
di certificazione per l'avvocato, ma riferito soltanto all'attestazione di
conformità delle copie degli atti depositati all'atto dell'iscrizione a ruolo
del precetto (art. 18);in materia di negoziazione assistita in materia di
separazione e divorzio deve esserci «almeno un avvocato per parte» (art. 6);
è previsto un particolare procedimento in
presenza di taluni soggetti "protetti" (figli minori, maggiorenni
incapaci o portatori di handicap: si
tratta della trasmissione, secondo una tempistica predeterminata, dell'accordo
al Procuratore della Repubblica per ottenere autorizzazione; altrimenti,
qualora non corrisponda all'interesse dei figli, la successiva trasmissione al
Presidente del Tribunale) (art. 6);
un procedimento analogo è altresì previsto
per gli accordi in assenza di figli. In questi casi, tuttavia, non vi è la
previsione di termini a carico del PM;
occorre menzionare nell'accordo di
negoziazione assistita per separazione/divorzio (art. 6) che:
gli avvocati hanno tentato la
conciliazione delle parti;
le parti sono state informate della
possibilità di esperire la mediazione familiare;
le parti sono state informate
dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei
genitori.
riduzione della sanzione già prevista per
l'avvocato (da 5000/50.000 si passa a 2.000/10.000) che non trasmette copia
dell'accordo all'ufficiale di stato civile entro il termine di dieci giorni;
possibilità per le parti di assistenza
facoltativa da parte di un avvocato (art. 12) nel procedimento di
separazione/divorzio "breve";
viene individuato nel Sindaco la figura
dell'ufficiale di stato civile al quale rendere la dichiarazione volta ad
attestare la volontà di separarsi; a pena di caducazione dell’accordo raggiunto
i coniugi debbono presentarsi nuovamente di fronte al Sindaco entro 30 giorni
dal primo accordo.
per quanto concerne le ferie dei magistrati
viene ripristinato il periodo a tutto il mese di agosto (anziché dal 6 al 31).
Tra le modifiche apportate in materia di
esecuzione forzata si segnalano:
a) la previsione di ulteriori casi di
applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei
beni da pignorare estese anche all’attuazione del sequestro conservativo e per
la ricostruzione dell'attivo e del passivo nell'ambito di procedure concorsuali
di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di
patrimoni altrui»;
b) una specifica forma di pignoramento
(e custodia) di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi;
c) l’impignorabilità dei «Crediti delle
rappresentanze diplomatiche e consolari straniere».
Ripristino degli uffici del giudice di pace
di Ostia e di Barra, ad organico invariato, con posti (sia per magistrati onorari
che per personale amministrativo) da coprire mediante trasferimento, ed
affidando ad un DM la data di inizio del funzionamento degli uffici.
(Da Altalex del
24.10.2014)