Cass. Sent. 15.10.2014, n. 21871:
una tirata d'orecchie ai giudici
che compensano le spese con troppa
disinvoltura.
Cassata sentenza che aveva compensato
le spese
perché una parte era rimasta contumace
Diciamo
la verità, siamo abituati a vedere le motivazioni più strampalate poste a
sostegno della decisione di compensare le spese legali al termine di una lite.
Questa volta un giudice di pace si è spinto a compensare le spese per il
semplice rilievo che la controparte non si era costituita in giudizio ed era
rimasta contumace.
La
bizzarra motivazione adottata da giudice di prime cure era stata recepita anche
dal Tribunale di Roma investito dell'appello secondo cui la mancata
costituzione del convenuto e "la mancata contestazione delle ragioni
espresse dal ricorrente, con il sostanziale implicito riconoscimento delle
ragioni dello stesso, costituiva un elemento giustificativo della avvenuta
compensazione delle spese".
Integrando
la motivazione del giudice di pace il Tribunale aveva anche osservato che
l'opposizione in primo grado era stata accolta per motivi che prescindevano dal
merito e che la natura della controversia dinanzi al giudice di pace escludeva
l'obbligo del patrocinio.
Nel
respingere l'appello il Tribunale compensava anche le spese del secondo grado.
La
vicenda finiva così dinanzi ai giudici della Corte di Cassazione che
accogliendo il ricorso (sentenza 15 ottobre 2014 n. 21871), hanno ricordato che
non può costituire un valido motivo per compensare le spese legali il rilievo
che una delle parti è rimasta contumace e non ha contestato la domanda.
Nella
parte motiva della sentenza la
Corte fa notare che "nel regime anteriore a quello
introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge 28 dicembre 2005, n. 263,
e, successivamente, dalla legge n. 69 del 2009, il provvedimento di
compensazione parziale o totale delle spese 'per giusti motivi' deve trovare un
adeguato supporto motivazionale".
(Da studiocataldi.it
del 20.10.2014)