Il
Cnf ha informato che è stato pubblicato nella apposita pagina web del sito
istituzionale del CNF il regolamento n. 6/2014 che disciplina le nuove modalità
per la formazione continua ispirate all'obiettivo di promuovere l'adempimento
di tale obbligo da parte degli avvocati nella maniera più proficua e utile per
le specifiche necessità di ciascuno.
Il
nuovo sistema entrerà in vigore il primo gennaio 2015.
Il
plenum del 26 settembre ha anche deliberato i componenti della Commissione
centrale per l'accreditamento della formazione, deputata a valutare e attestare
la qualità degli eventi di formazione e aggiornamento che abbiano una rilevanza
nazionale, siano seriali, prevedano modalità di formazione a distanza (Fad),
che si svolgono all'estero.
Componenti
della Commissione centrale sono: Antonio De Giorgi (coordinatore), Susanna
Pisano, Nicola Bianchi, Rosa Capria, Angelo Esposito.
I
principi generali cui si ispira il regolamento declinano il concetto di
formazione continua ricomprendendo in essa tutte le attività a carattere
formativo che danno luogo a percorsi di apprendimento e di acquisizione di
conoscenze e competenze in tempi successivi rispetto a quelli della formazione
iniziale, come comunemente e universalmente inteso in campo formativo.
L'obbligo
formativo viene coniugato con il principio della libertà di formazione, teso a
consentire all'avvocato la scelta degli eventi da seguire il più ampia
possibile e coerente con i propri fabbisogni formativi.
Il
regolamento disegna un "sistema" con pluralità di attori, con
responsabilità diverse e una governance che garantisca il maggior livello di
uniformità possibile secondo il seguente processo: professionista, formazione,
coerenza, valutazione, verifiche e monitoraggio.
Attenzione
e disciplina viene assicurata alle regole per il finanziamento delle attività
formative da parte di soggetti terzi, pubblici e privati, nella convinzione che
la formazione, per rispondere alle esigenze di completezza, qualità ed
efficacia, comporta costi che non debbono necessariamente ricadere sui soggetti
beneficiari, ma che il finanziamento non debba incidere con ingerenze sulla
didattica per garantirne l'indipendenza.
Il
periodo di valutazione dell'obbligo formativo sarà di 3 anni, nei quali
occorrerà accumulare 60 crediti formativi (almeno 15 all'anno), di cui nove in
ordinamento/previdenza/deontologia forense.
Spazio
alla formazione a distanza, per un massimo del 40% dei crediti del triennio.
Il
periodo decorre dal primo gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo o
all'elenco di tirocinanti con patrocinio.
L'avvocato
potrà essere esonerato in relazione ad alcune ipotesi di impedimento indicate
dal regolamento e fintanto che tale impedimento perdura. Il regolamento
introduce l'Attestato di formazione continua, rilasciato dal Consiglio
dell'Ordine su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento
dell'obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell'adempimento.
Il
possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per
l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da
specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli
dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la
nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti
alla frequenza del proprio studio. In ogni caso, il mancato adempimento
dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare.
Il
regolamento disciplina la procedura di accreditamento degli eventi formativi,
che potranno essere organizzati da enti pubblici e privati, da parte del CNF e
dei Consigli dell'Ordine, che entro il 31 gennaio di ogni anno renderanno noto
il Piano dell'offerta formativa.
(Da ilsole24ore,com del
28.10.2014)