Cass. Sez. Unite, Sent. 29.9.2014, n.
20448
La Corte a Sezioni Unite, con Sentenza depositata il 29
settembre, si è pronunciata sul comodato di immobile destinato a casa
famigliare, affermando che quando il comodato è destinato a soddisfare le
esigenze della famiglia, tale scopo permane anche dopo la separazione dei
coniugi, salva l’ipotesi di sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno.
Nel
caso in esame, il proprietario dell’immobile ha agito nei confronti del proprio
figlio e della moglie dello stesso per ottenere il rilascio della casa concessa
in comodato ai coniugi in occasione del loro matrimonio. La nuora ha resistito,
opponendo che in sede di separazione coniugale aveva ottenuto l’assegnazione della
casa familiare in quanto affidataria del figlio; che pertanto aveva titolo per
il godimento dell’immobile.
La Corte di appello di Bari ha rigettato il gravame. Il
comodante ha proposto ricorso per Cassazione successivamente rimesso alle
Sezioni Unite.
La
Suprema Corte spiega
che nel codice esistono due diverse forme di comodato: una inerente il comodato
in senso stretto, regolato agli articoli 1803 e 1809 del codice civile; l’altra
concernente il cosiddetto comodato precario, di cui all’articolo 1810 del codice
civile. È solo nel secondo caso, data la mancata pattuizione di un termine e
l’impossibilità di desumerlo dall’uso cui doveva essere destinata la cosa, che
è consentito di richiedere il rilascio al comodatario.
La
questione sottoposta alla valutazione delle Sezioni Unite concerne l’ipotesi in
cui il comodante concede al figlio un’abitazione da destinare a casa familiare
per un uso determinato, che consente di stabilire la scadenza contrattuale:
quindi, in tal caso il comodante ha la facoltà di richiedere la restituzione
immediata dell’immobile solo in caso di sopravvenienza di un urgente e
imprevisto bisogno (articolo 1809 del codice civile). Pertanto, tale
destinazione, secondo i giudici, non viene meno a seguito della separazione dei
coniugi se nella casa familiare restano la moglie e i figli a carico.
Le
Sezioni Unite, con tale sentenza, confermano l’ipotesi prevista nel 2004 che
vuole sia riconosciuto il diritto al rilascio dell’immobile assegnato a nuora e
figli quando sopraggiunga una necessità seria e urgente.
Quindi,
la Suprema Corte
rigetta il ricorso proposto dal comodante e dichiara che non vi è luogo per
pronunciare sulle spese, considerato che la parte occupante l’immobile, unica
oppostasi alla domanda, non ha svolto attività difensiva in sede di Cassazione.
Francesca Russo (da
filodiritto.com del 20.10.2014)