Estratto dal D.L. n. 90 del 24.6.2014
Art.
53
(Norma
di copertura finanziaria)
1.
Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle
disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014
e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro
per l'armo 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per
l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per
l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione
dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori
entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13
del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 43»;
b)
all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 98»;
c)
all'articolo 13. comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 237 »;
d)
all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 518 »;
e)
all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 759»;
f)
all'articolo 13; comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
g)
all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
h)
all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal. seguente: «2. Per i processi di
esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri
processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della meta'. Per i processi
esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e'
pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo
dovuto e' pari a euro 168.»;
i)
all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 851».
2.
Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui
alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia provvede,
con proprio decreto, all'aumento del contributo unificato di cui al medesimo
comma 1, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori
entrate risultanti dall'attivita' di monitoraggio.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere
con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti ed alla adozione
delle misure di cui al secondo periodo.
4.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
54
Entrata
in vigore
1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo (25 giugno 2014 NdAGANews) a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.