Cass. Civ. sez. II, sent. n. 6786 del 2.4.2015
Una
tirata di orecchie dalla Corte di Cassazione per i giudici di merito che nel
caso di specie, a seguito di accertamenti disposti per lamentata violazione
dell'art. 844 del codice civile (rumori ed immissioni intollerabili), avevano
negato la rimozione degli apparati di condizionamento d'aria che una gelateria,
sita al piano terra di un complesso condominiale, aveva provveduto ad
installare.
Gli
interessati ricorrevano in Cassazione lamentando che il giudicante non aveva
preso in considerazione alcuni elementi di fatto inerenti alla domanda,
debitamente allegati.
La
norma sopra citata dispone che “il proprietario di un fondo non può impedire le
immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e
simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale
tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
E'
fondamentale dunque, in sede processuale, delineare questa soglia di normale
tollerabilità, onde valutare se effettivamente sia stata superata.
La
proprietà, rimarca la Corte,
è qui tutelata nella sua interezza, “con riferimento alle multiformi esigenze
di vita e di piena fruibilità del bene e non dunque solo alla tutela della
salute in quanto tale”.
L'interpretazione
del concetto di normale tollerabilità deve avvenire in senso ampio, pur
mantenendo un collegamento alla norma costituzionale che provvede alla tutela
della salute.
Accertato
il mutamento della “normale qualità della vita” (tenuto conto degli elementi
probatori non esaminati nei gradi di merito) la Suprema corte ha ritenuto
fondate le doglianze del ricorrente, cassando con rinvio la sentenza impugnata.
Licia Albertazzi (da
studiocataldi.it del 4.4.2015)