lunedì 6 aprile 2015

Non coerenza studi di settore non basta per accertamento

Comm. Tributaria Reg. Milano sez. Brescia, 
sent. 10.10.2014 n° 5136/64/14

Non basta che il contribuente non risulti congruo e coerente per giustificare l’accertamento fiscale.

Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano – sezione staccata di Brescia (sentenza n. 5136/64/14), secondo la quale l’Agenzia delle Entrate non può accertare il reddito del contribuente basandosi solo sull’incongruità dallo studio di settore.

Il motivo di questa pronuncia deriva dal fatto che, secondo i giudici lombardi, la predetta rettifica rientra tra quegli accertamenti presuntivi che richiedono necessariamente la presenza di INCONGRUENZE tali da sconfessare la contabilità aziendale (cd. “gravi incongruenze”).

Proprio su questo punto i giudici chiariscono che “il Legislatore … oltre ad inquadrare gli accertamenti determinati degli studi di settore tra quelli basati su presunzioni semplici, ha ulteriormente richiesto, per legittimare l’accertamento, che vi siano <<gravi incongruenze>> tra i ricavi/compensi dichiarati e quelli derivanti dagli stessi studi. Sono tali incongruenze, quindi, a conferire allo scostamento risultante dall’applicazione degli studi di settore i requisiti di gravità, precisione e concordanza, propri delle presunzioni semplici. Va inoltre osservato che secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente lo scostamento dagli studi di settore non costituisce che una presunzione semplice e, come tale, non può giustificare la rettifica del reddito d’impresa se non è supportato da ulteriori elementi indiziari (Cass. SU 18/12/2009, sent. n.26635, 26636, 26637, 26638 e, da ultimo, sez. trib. 6/07/2010, ordinanza n.15905)”.

Nel caso in questione, invece, l’Ufficio delle imposte non era stato in grado di evidenziare alcuna grave incongruenza (la contabilità del contribuente ad esempio risultava formalmente corretta) ma aveva provveduto comunque ad emettere l’accertamento fiscale.

Per tali motivi, dunque, i giudici hanno dichiarato l’accertamento illegittimo.


(Da Altalex del 25.2.2015. Nota di Matteo Sances)