Comm. Tributaria Reg. Milano sez. Brescia,
sent. 10.10.2014 n° 5136/64/14
Non
basta che il contribuente non risulti congruo e coerente per giustificare
l’accertamento fiscale.
Ciò
è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale
di Milano – sezione staccata di Brescia (sentenza n. 5136/64/14), secondo la
quale l’Agenzia delle Entrate non può accertare il reddito del contribuente
basandosi solo sull’incongruità dallo studio di settore.
Il
motivo di questa pronuncia deriva dal fatto che, secondo i giudici lombardi, la
predetta rettifica rientra tra quegli accertamenti presuntivi che richiedono
necessariamente la presenza di INCONGRUENZE tali da sconfessare la contabilità
aziendale (cd. “gravi incongruenze”).
Proprio
su questo punto i giudici chiariscono che “il Legislatore … oltre ad inquadrare
gli accertamenti determinati degli studi di settore tra quelli basati su
presunzioni semplici, ha ulteriormente richiesto, per legittimare
l’accertamento, che vi siano <<gravi incongruenze>> tra i
ricavi/compensi dichiarati e quelli derivanti dagli stessi studi. Sono tali
incongruenze, quindi, a conferire allo scostamento risultante dall’applicazione
degli studi di settore i requisiti di gravità, precisione e concordanza, propri
delle presunzioni semplici. Va inoltre osservato che secondo l’orientamento
giurisprudenziale prevalente lo scostamento dagli studi di settore non
costituisce che una presunzione semplice e, come tale, non può giustificare la
rettifica del reddito d’impresa se non è supportato da ulteriori elementi
indiziari (Cass. SU 18/12/2009, sent. n.26635, 26636, 26637, 26638 e, da
ultimo, sez. trib. 6/07/2010, ordinanza n.15905)”.
Nel
caso in questione, invece, l’Ufficio delle imposte non era stato in grado di
evidenziare alcuna grave incongruenza (la contabilità del contribuente ad
esempio risultava formalmente corretta) ma aveva provveduto comunque ad
emettere l’accertamento fiscale.
Per
tali motivi, dunque, i giudici hanno dichiarato l’accertamento illegittimo.
(Da Altalex del 25.2.2015.
Nota di Matteo Sances)