Lui
è un maresciallo della Finanza e guadagna poco più di duemila euro al mese.
Lei, invece, lavora come operatrice in un call center. Lui abita nella casa
coniugale. Lei paga un affitto di 900 euro al mese ed è collocataria dei figli.
Chiara la disparità economica tra i due ex coniugi che dovrebbe far sorgere
automaticamente il diritto al mantenimento per l’ex moglie.
Ma
questo solo sulla carta.
L’uomo,
infatti, paga il mutuo sulla casa comune per oltre 600 euro, versa un assegno
di mantenimento mensile ai figli pari a 527 euro e rimborsa mensilmente 140
euro per un finanziamento precedentemente contratto.
Facendo
due conti, dunque, l’assegno per la moglie, fissato dalla Corte d’appello in
400 euro mensili, non è poi così scontato, atteso che all’uomo rimarrebbero per
vivere circa 300 euro al mese!
È
questo il ragionamento seguito dalla Cassazione con sentenza n. 7053 dell’8
aprile 2015, la quale, bacchettando i giudici di merito ha ritenuto fondate le
doglianze dell’uomo e cassato la sentenza d’appello con rinvio per un nuovo
giudizio.
In
particolare, hanno affermato i giudici della sesta sezione civile, ha errato la
corte nell’omettere di considerare gli oneri economici sostenuti dal
ricorrente, giustificando il riconoscimento dell’assegno soltanto sulla
valutazione della situazione economica dei coniugi, senza tenere conto delle
prove documentali prodotte dall’ex marito che dimostravano che il rispettivo
reddito netto era gravato da spese tali (e, in primis, l’accollo totale del
mutuo dell’appartamento acquistato in comproprietà con la moglie) da risultare
insufficiente a far fronte alle esigenze della vita quotidiana.
È
vero, dunque, che la disparità della situazione economica tra i due coniugi è
uno dei fattori determinanti per far maturare il diritto all’assegno di
mantenimento a favore di quello più debole, ma è anche vero, ha concluso la S.C., che nel porre a
confronto entrambe le posizioni reddituali, è doverosa la valutazione, da parte
del giudice, dell’incidenza degli esborsi sulla complessiva situazione
patrimoniale, solo all’esito della quale potrà stabilirsi se ed in quale misura
sorga il diritto alla corresponsione dell’assegno.
Marina Crisafi (da
studiocataldi.it del 10.4.2015)