Niente
più assegno alla moglie divorziata che si rifà una vita con un altro uomo,
anche se la convivenza è solo di fatto. Lo ha affermato la Cassazione, con la
sentenza n. 6855 depositata il 3 aprile scorso, ponendo fine così alla
"prassi" di non risposarsi per non perdere il sostegno economico
determinato dal parametro dell’inadeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di
vita goduto durante il matrimonio.
Per
la Cassazione,
infatti, anche se non convola a nozze, l’ex coniuge che inizia una nuova
convivenza non ha più diritto al trattamento posto a carico dell’onerato, che
non risorge, peraltro, neanche laddove detta convivenza dovesse cessare.
La
decisione di creare una nuova famiglia, per quanto fuori dal matrimonio,
infatti, ha sostenuto la prima sezione della S.C., è frutto di una libera e
consapevole scelta e chi la assume deve tenere in debito conto che questa, per
quanto stabile, in futuro può anche cessare, facendo salvi ovviamente i diritti
dei figli eventualmente nati dall’unione.
Così,
la Corte ha
accolto le ragioni dell’ex marito, rigettate invece dai giudici di merito che
avevano ritenuto legittimo il diritto della signora alla percezione
dell’assegno divorzile anche dopo aver avviato una nuova relazione affettiva
con un altro uomo (avendo avuto anche un figlio), poi finita.
Una
decisione, quella del Palazzaccio, che assume molta importanza anche sotto
l’aspetto della rilevanza della coppia di fatto nell’orientamento della
giurisprudenza di legittimità: laddove, infatti, i conviventi elaborino un
“progetto e un modello di vita in comune” che riveste i connotati della
stabilità e della continuità, questo va considerato come una “vera e propria
famiglia di fatto”, hanno ribadito i giudici di legittimità, che non può che
rescindere qualsiasi legame con il tenore di vita che caratterizzava la
precedente convivenza matrimoniale, facendo cadere ogni presupposto per il
riconoscimento di un assegno divorzile.
Non
vi è, dunque, nessuna “quiescenza” del diritto all’assegno che lo farebbe
risorgere in seguito alla rottura della convivenza tra i familiari di fatto, ma
un esonero definitivo dall’obbligo posto a carico dell’ex coniuge (il quale,
altrimenti sarebbe onerato del sostentamento economico di una donna che ha
avviato un progetto di vita e familiare insieme a un altro), sebbene in assenza
di apposita normativa, hanno sottolineato gli Ermellini, occorra sempre una
decisione del giudice per accertarlo.
Marina Crisafi (da
studiocataldi.it del 15.4.2015)