Con
l’entrata in vigore della legge n. 162/2014, di conversione del d.l. n.
132/2014 (pubblicata nella G.U. n. 261 del 10 novembre), a breve il
pignoramento degli autoveicoli dovrà effettuarsi secondo le nuove regole
dettate dal legislatore.
Applicabile
a tutti i procedimenti iniziati a partire dal 30° giorno successivo alla data
di entrata in vigore della legge di conversione, la nuova forma di
pignoramento, unitamente alla possibilità di accedere alla banca dati del Pra
(Pubblico registro automobilistico), dovrebbe portare ad una notevole
semplificazione della procedura esecutiva.
L’impatto
della riforma è evidente.
Da
un lato, infatti, i maggiori poteri di “investigazione” conferiti all’ufficiale
giudiziario dall’art. 19 del decreto giustizia, consentiranno, tramite
l’accesso diretto alle banche dati pubbliche telematiche, di ampliare e rendere
più fruttifere le ricerche dei beni del debitore, potendo individuare
facilmente i mezzi allo stesso intestati e, di concerto con la collaborazione
del creditore, procedere al pignoramento.
Dall’altro,
la procedura ad hoc prevista per il pignoramento dei veicoli, in luogo di
quella precedente che seguiva le norme dei pignoramenti mobiliari, consentirà
una notevole semplificazione ed una maggiore efficacia, risolvendosi in una
sorta di fermo auto dei mezzi, di proprietà del debitore, ivi compresi quelli
aziendali.
Vediamo
nel dettaglio le misure descritte:
L’accesso
alle banche dati pubbliche online
Il
nuovo art. 492-bis introdotto dal d.l. n. 132/2014 prevede che su istanza del
creditore procedente, il presidente del tribunale del luogo di residenza,
domicilio, dimora o sede del debitore, autorizzi l’ufficiale giudiziario alla
ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.
Al
fine di acquisire tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose
e crediti da sottoporre ad esecuzione, all’ufficiale è, dunque, consentito
l’accesso diretto alle banche dati delle pubbliche amministrazioni e degli enti
previdenziali, nonché all’anagrafe tributaria, ivi compreso l’archivio dei
rapporti finanziari, e al pubblico registro automobilistico.
Una
volta terminate le operazioni, l’ufficiale dovrà redigere verbale, nel quale
indicare tutte le banche dati interrogate e i risultati ottenuti.
Ove
l’accesso abbia consentito di individuare cose appartenenti al debitore, in
luoghi compresi nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario,
quest'ultimo procederà d’ufficio al pignoramento; ove, invece, i beni non siano
compresi nelle zone di competenza, l’ufficiale dovrà indicarlo nel verbale
consegnandone copia al creditore il quale entro 15 giorni dovrà procedere, a
pena d’inefficacia, alla richiesta all’ufficiale giudiziario territorialmente
competente.
Quando
l’accesso consente di individuare beni o crediti del debitore nella
disponibilità di terzi, l’ufficiale è tenuto a notificare d’ufficio il verbale,
contenente l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e
del precetto, sia al debitore che al terzo, intimando a quest’ultimo di non disporre
delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’art. 546 c.p.c.,
sottoponendo altresì ad esecuzione, i beni o i crediti indicati dal creditore,
entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ufficiale giudiziario, a pena
d’inefficacia del pignoramento, ai sensi del nuovo art. 155-ter disp. att.
c.p.c.
La
procedura
Secondo
il nuovo art. 521-bis, introdotto dall’art. 19 del d.l. n. 132/2014, il
pignoramento degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi dovrà eseguirsi
d’ora in poi mediante notificazione al debitore di un atto, indicante gli
estremi del mezzo che si intende sottoporre all’esecuzione, l’ingiunzione
prevista dall’art. 492 c.p.c., nonché l’intimazione a consegnare, entro dieci
giorni, il bene pignorato, i relativi titoli e documenti di proprietà,
all’Istituto Vendite Giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del
circondario nel quale è compreso il luogo di residenza (domicilio, dimora o
sede) del debitore.
Dalla
notifica del pignoramento, sino alla consegna del mezzo e dei titoli all’Ivg,
il debitore è costituito custode dei mezzi pignorati e dei relativi accessori,
ivi comprese pertinenze e frutti, senza diritto ad alcun compenso;
successivamente, è l’Ivg ad assumere la custodia, dandone immediata
comunicazione, ove possibile, al creditore pignorante.
Qualora
il debitore, scaduto il termine di 10 giorni, non ottemperi all’obbligo di
consegna, saranno gli organi di polizia che accerteranno la circolazione del
bene pignorato a procedere al ritiro della carta di circolazione (e dei
relativi e documenti di proprietà del mezzo), consegnando il tutto all’Ivg
competente per territorio.
Nelle
more, il creditore, ricevuto l’atto di pignoramento dall’ufficiale giudiziario,
dovrà trascriverlo nei pubblici registri, depositando, entro trenta giorni
dalla comunicazione, nella cancelleria del tribunale, nota di iscrizione a
ruolo e copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di
pignoramento e della nota di trascrizione. Il termine è perentorio e, in caso
di mancato rispetto da parte del creditore, il pignoramento perde efficacia.
(Da studiocataldi.it del
17.11.2014)