Trib. Taranto,
sez. II, sent. 4.4.2014 n° 1098
Il
Tribunale di Taranto ha affrontato una complicata fattispecie caratterizzata
dall'intrecciarsi di titoli di responsabilità in ordine al medesimo danno.
Era
avvenuto che alcuni condomini avessero agito in giudizio al fine di ottenere la
condanna al risarcimento del danno derivante da alcune infiltrazioni
provenienti dal terrazzo posto all'ultimo piano dell'edificio condominiale.
Nel
far ciò i condomini avevano individuato come legittimati passivi della domanda
risarcitoria il proprietario dell'ultimo piano, titolare di un diritto di uso
esclusivo del terrazzo, il condominio e l'impresa appaltatrice che aveva
realizzato alcuni lavori di rifacimento del pavimento del terrazzo (oltre che
l'impermeabilizzazione dello stesso).
Il
condominio, da parte sua, vistosi convenuto in giudizio aveva chiamato in causa
il direttore dei lavori, sostenendo la responsabilità di quest'ultimo in ordine
alla errata realizzazione dei lavori.
Ebbene,
rileva che, in punto di fatto, a seguito dell'espletamento di una CTU in corso
di causa era stato accertato – oltre all'ammontare del valore delle opere
necessarie al ripristino – che le cause delle infiltrazioni erano riconducibili
ad una serie di ragioni, fra cui l'errata esecuzione di alcune lavorazioni
relative all'impermeabilizzazione, e, al contempo, al fatto che la
pavimentazione versava in uno stato di incuria tale da consentire al fenomeno
delle infiltrazioni stesse.
La CTU aveva inoltre evidenziato come non fosse possibile
individuare come causa unica delle infiltrazioni il posizionamento di una
piscina da parte del proprietario dell'ultimo piano: piscina che, in ogni caso,
era poi stata rimossa.
Ecco
allora che il giudicante si è trovato innanzi ad una situazione in cui per il
medesimo danno veniva in rilievo la responsabilità di più soggetti:
responsabilità, peraltro, non omogenee sotto il profilo del titolo.
Oltre
a ciò, il giudicante si è dovuto confrontare con la possibilità che della
chiamata in causa del terzo (ossia il direttore dei lavori) potessero giovarsi
anche gli attori, in forza del principio dell'estensione della domanda attorea
al terzo chiamato.
Ebbene,
nell'indagare tali questioni, il Giudice ha innanzitutto qualificato la
responsabilità del proprietario titolare di un uso esclusivo del terrazzo e del
condominio. Per entrambi, secondo il giudicante, il titolo di responsabilità
sarebbe da ravvisarsi nell'art. 2051 c.c., in forza del quale “Ciascuno è responsabile
del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito”.
Ha
ritenuto infatti il Giudice che sia il Condominio sia il condomino titolare di
un diritto d'uso esclusivo del terrazzo, in quanto custodi del bene, avrebbero
dovuto prestare la massima diligenza nel manutenere il terrazzo in uno stato
idoneo ad evitare il prodursi del danno dedotto in giudizio.
Peraltro,
il Giudice ha precisato come la responsabilità del Condominio non potesse
essere esclusa per il fatto che la terrazza era in uso esclusivo del condomino
proprietario dell’attico. E questo in ragione del fatto che il terrazzo
svolgendo una funzione di copertura dell’edificio fa sì che il condominio ne
conservi la custodia, al fine di prevenire il verificarsi di rischi di
infiltrazioni nei piani sottostanti.
Così
individuata la responsabilità di tali due soggetti, il Giudice ha poi fatto
applicazione dell'art. 1126 c.c. al fine di suddividerne, nei rapporti interni,
l'entità. La disposizione richiamata, come noto, prevede che “Quando l'uso dei
lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli
che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa
delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a
carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il
lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di
piano di ciascuno.” E così nella pronuncia in esame è stato ritenuto che, nei
rapporti interni, condomino e condominio dovessero rispondere nelle seguenti
proporzioni: 1/3 il condomino titolare del diritto d'uso esclusivo, 2/3 il
condominio.
Come
detto, però, anche altri soggetti erano coinvolti nella controversia.
In
particolare, gli attori avevano convenuto in giudizio l'appaltatore che aveva
eseguito, fra l'altro, le opere di impermeabilizzazione del terrazzo.
Il
condominio, da parte sua, aveva poi evocato in giudizio il direttore dei
lavori.
A
quest'ultimo riguardo giova innanzitutto evidenziare come il giudicante abbia
fatto applicazione dei principi giurisprudenziali emersi al riguardo, ritenendo
automaticamente estesa anche a beneficio degli attori la domanda proposta dal
convenuto nei confronti del terzo chiamato.
Detto
ciò, rileva come, sulla base della CTU svolta in corso di causa, il Giudice
abbia ritenuto sussistente una responsabilità dell'appaltatore e, di
conseguenza, del direttore dei lavori (il quale non aveva ben vigilato
sull'operato dell'appaltatore).
Il
Giudice ha poi ritenuto che la responsabilità dell'appaltatore fosse
ascrivibile alle ipotesi di cui all'art. 1669 c.c., così superando ogni
questione inerente la prescrizione e la decadenza della domanda principale.
Posta
tale responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori, il Giudice ha
quindi modulato la responsabilità fra i due “gruppi”: da un lato quella del
condominio e del condomino, dall'altra quella del direttore lavori e
dell'appaltatore.
Nel
far ciò, anziché dividere la responsabilità in parti uguali fra i due gruppi,
il Giudice ha enfatizzato la circostanza che i lavori, per quanto mal eseguiti
e, dunque, per quanto concausa nel verificarsi dell'evento dannoso, si erano
comunque svolti a distanza di cinque anni dalla contestazione.
Di
conseguenza, nel ragionamento del giudicante, la maggior parte della
responsabilità era da attribuirsi all'incuria posta in essere dal condominio e
dal condomino, mentre la compartecipazione all'evento dannoso da parte del
direttore dei lavori e dell'appaltatore era da individuarsi in una porzione
minore.
E
così, facendo applicazione dell'art. 2055 c.c., il Giudice ha ritenuto che “La
responsabilità dell’impresa appaltatrice e del professionista può essere
fissata in parti uguali ex art. 2055, II co., c.c., tuttavia, va limitato il loro
apporto causale sulle infiltrazioni ad un terzo del totale, se si considera il
notevole lasso di tempo che i custodi convenuti ex art. 2051 lasciavano passare
senza fare opera di manutenzione sulla terrazza a livello. Tra il condominio ed
il titolare dell’uso esclusivo della terrazza, come sopra si è detto, va invece
applicata la proporzione ex art. 1126 c.c.”.
La
statuizione finale è stata dunque nel senso di accertare la responsabilità
concorrente dei convenuti e del terzo chiamato, precisandosi che la
responsabilità era così ripartita: appaltatrice e direttore dei lavori, nella
misura di 1/3 del totale (1/2 nei rapporti interni); di 2/3 invece a carico del
Condominio e del condomino titolare di diritto esclusivo ( nei rapporti interni
2/3 per il primo ed 1/3 per l’altro ex art. 1126 c.c.)
(Da Altalex del
18.11.2014. Nota di Riccardo Bianchini)