La Cassa
Forense, in attuazione
del Regolamento pubblicato in G.U. il 20.8.2014, provvederà alla iscrizione dei
colleghi che, alla data del 21.8.2014, erano iscritti ad un Albo Forense, ma
non alla Cassa, comunicando a mezzo raccomandata o PEC agli interessati
l'avvenuta iscrizione, che decorrerà dall'1.1.2014, gli importi dovuti, e la
scadenza del versamento.
Nella
stessa comunicazione sarà espressamente indicata la possibilità di avvalersi
del beneficio della retrodatazione della iscrizione (art. 3).
Tale
facoltà potrà essere esercitata entro il termine perentorio di sei mesi dalla
ricezione della comunicazione.
Si
precisa che la retrodatazione si può chiedere solo al momento della prima
iscrizione, entro il termine di sei mesi dalla data di avvenuta iscrizione, (o
dalla data di ricezione della comunicazione, per coloro i quali al 21.8.2014
erano iscritti all'Albo ma non ancora alla Cassa).
Decorso
il termine di sei mesi si decade dal beneficio.
Ne
consegue che non potranno più esercitare la facoltà della retrodatazione coloro
i quali siano stati già in precedenza iscritti alla Cassa e poi si siano
cancellati, per qualsiasi motivo.
Inoltre,
per accedere al beneficio è necessario che l'interessato sia in regola con l'invio
delle comunicazioni obbligatorie e non sia incorso nell'infrazione all'obbligo
di iscrizione alla Cassa.
Si
ricorda che possono essere “recuperati” gli anni di iscrizione nel Registro dei
Praticanti, per un massimo di cinque, i primi tre anni di iscrizione all'Albo,
con le stesse modalità del Regolamento dei contributi vigente, e l'anno 2013.
Anche
gli iscritti agli Albi che al momento dell'iscrizione alla Cassa abbiano
compiuto il 40° anno di età possono ottenere i benefici della retrodatazione,
nei termini e con le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento. Inoltre,
laddove necessario, potrebbero ottenere i benefici previsti dall'art. 4, con il
pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi,
soggettivo ed integrativo, in misura piena, dell'anno di decorrenza della
iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di
età fino a quello anteriore alla decorrenza della iscrizione, entrambi inclusi.
Anche
per gli ultraquarantenni la retrodatazione si può chiedere solo al momento
della prima iscrizione, entro il termine di sei mesi dalla data di avvenuta
iscrizione, (o dalla data di ricezione della comunicazione, per coloro i quali
al 21.8.2014 erano iscritti all'Albo ma non ancora alla Cassa).
(Da CF Newsletter - A
cura dei delegati Cecilia Barilli, Alessandro Di Battista e Francesco Notari)