Cass.
Civ. sent. n. 22737 del 27.10.2014
L’avvocato
che impegni il proprio tempo e le proprie competenze professionali, anche in
assenza di un conferimento formale dell’incarico, ha diritto al compenso
secondo il tariffario forense.
Così
ha deciso la Corte
di Cassazione, con ordinanza n. 22737 del 27 ottobre 2014, dando partita vinta
a un legale nei confronti di una società che si opponeva al decreto ingiuntivo
emesso dal giudice di pace di Pisa per il pagamento di prestazioni
professionali.
Rigettate
le proprie istanze in primo grado, la società presentava appello, asserendo di
non aver mai conferito alcun mandato all’avvocato e che lo stesso non aveva mai
effettuato prestazioni professionali in suo favore.
Ma
il legale aveva un asso nella manica: aveva conservato i documenti (nella
specie un atto di citazione per una causa già pendente) che i rappresentanti della
società avevano portato presso il suo studio per visionarli in vista di un
possibile procedimento giudiziale, nonché la missiva con la quale lo stesso
avvocato invitava la società a formalizzare l’incarico professionale.
Da
qui la prova decisiva, che il legale aveva impiegato tempo nello studio della
questione e per quello andava pagato, giacchè, come affermato dai giudici di
merito: “non si trattò di un mero colloquio informativo ma vennero sottoposti
all’attenzione del legale atti giudiziari ancora in possesso in copia
dell’avvocato e prodotti in giudizio, al fine di ottenere un parere e in vista
di un futuro mandato professionale”.
Confermando
le statuizioni di primo e secondo grado, la Cassazione ha ritenuto
evidente la sussistenza di un rapporto professionale tra la società e il
legale, con il conferimento di un incarico “avente ad oggetto un parere
professionale in merito ad una causa già pendente”.
Pertanto,
ha concluso la S.C.,
rigettando il ricorso, “il professionista per aver impegnato il proprio tempo e
le proprie competenze professionali” aveva maturato, senza alcun dubbio, il
diritto al compenso sulla base delle tariffe forensi.
(Nemes 7.11.2014 – da
studiocataldi.it)