Da
oggi (dal 6, NdAGANews) in poi sara'
possibile divorziare senza mai mettere piede in un Tribunale: a patto che non
ci siano contenziosi tra marito e moglie, trascorsi comunque i tre anni dal
momento della separazione, ci si potra' dire addio davanti al sindaco o
dall'avvocato. Lo prevede il decreto in materia di processo civile convertito
oggi in legge con il voto finale dell'aula della Camera. Il provvedimento
prevede, tra le altre cose, la riduzione del periodo di ferie dei magistrati da
45 a 30
giorni e la possibilita' di ricorrere all'arbitrato nelle cause civili
pendenti. Queste le novita':
NEGOZIAZIONE
ASSISTITA NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO. Sono previste convenzioni di
negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di
avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o
di divorzio. La procedura e' possibile sia in assenza che in presenza di figli
minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni
non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso e' vagliato
esclusivamente dal Procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori
o non autosufficienti), al vaglio del PM si aggiunge il possibile passaggio
dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di
negoziazione assistita da avvocati e' equiparato ai provvedimenti giudiziali
che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli
effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio.
DIVORZIO
DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. I coniugi potranno comparire innanzi
all'ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di
separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L'assistenza dei difensori non e' obbligatoria. Tale modalita' semplificata e'
a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori o portatori di
handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che
l'accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti
patrimoniali. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in
questione, e' stato previsto un doppio passaggio dinanzi al Sindaco in qualita'
di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni.
DECISIONI
DELLE CAUSE PENDENTI MEDIANTE IL TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE FORENSE. Sia
nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello, le parti
potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo
le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel codice di procedura civile
espressamente richiamate). Le cause che consentono il trasferimento alla sede
arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in
materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell'ipotesi in
cui l'opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi. Gli arbitri
dovranno essere individuati tra gli avvocati iscritti all'albo del circondario
da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al
Consiglio dell'ordine circondariale sulla base di criteri di selezione
predeterminati e automatizzati da individuarsi in sede regolamentare. E'
previsto un contenimento dei compensi degli arbitri da stabilirsi con decreto
ministeriale.
CONCILIAZIONE
CON L'ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI (NEGOZIAZIONE ASSISTITA). La convenzione di
negoziazione assistita da avvocati e' un accordo mediante il quale le parti,
che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono
di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere la controversia tramite
l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole. Per talune materie e'
condizione di procedibilita' e cio' per accrescerne l'efficacia in chiave
deflattiva e (per la diversita' delle materie) in funzione complementare alla
mediazione. Viene valorizzata la figura del professionista avvocato: a lui e'
attribuito il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla
convenzione, per la quale e' prevista, a pena di nullita', la forma scritta.
Poteri di certificazione sono espressamente conferiti agli avvocati designati
per la negoziazione: l'autografia della firma apposta in calce all'invito, la
dichiarazione di mancato accordo. L'intervento normativo prevede il regime di improcedibilita'
delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione
assistita in determinate materie (controversie in materia di risarcimento del
danno da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento a qualsiasi
titolo di somme non eccedenti 50.000 euro). L'accordo raggiunto all'esito
dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle
parti e dagli avvocati che li assistono, costituira' titolo esecutivo e per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
MODIFICA
AL REGIME DELLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE: CHI PERDE RIMBORSA LE SPESE DEL
PROCESSO. Per disincentivare l'abuso del processo, viene previsto che la
compensazione potra' essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza
reciproca ovvero di novita' assoluta della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
PASSAGGIO
DAL RITO ORDINARIO AL RITO SOMMARIO: LE CAUSE SEMPLICI RICHIEDONO UN PROCESSO
SEMPLICE. Le cause meno complesse e per la cui decisione e' idonea
un'istruttoria semplice passeranno d'ufficio, previo contraddittorio anche
mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito
sommario, garantendo cosi' una piena intercomunicabilita' tra i due modelli di
trattazione.
SOSPENSIONE
DEI TERMINI E FERIE DEI MAGISTRATI. Nuovi termini di sospensione feriale dei
procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sara' dall'1 al 31 agosto (non
piu' fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della durata del
periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli Avvocati e
procuratori dello Stato: 30 giorni.
RITARDO
NEI PAGAMENTI: CHI NON PAGA VOLONTARIAMENTE I PROPRI DEBITI DOVRÀ PAGARE DI
PIÙ. In coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti
relativi alle operazioni commerciali e' previsto uno specifico incremento del
saggio di interesse moratorio dal momento della proposizione della domanda
giudiziale.
ELIMINAZIONE
DEI CASI IN CUI LA
DICHIARAZIONE DEL TERZO DEBITORE VA RESA IN UDIENZA. In materia
di espropriazione presso terzi in generale si provvede, quale diretta
conseguenza dell'introduzione delle nuove norme in materia di competenza
territoriale ad eliminare i casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme
di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti
retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sara' resa dal terzo in ogni
caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura
potra' incrementare la competitivita' del sistema economico, dal momento che
evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le
inefficienze connesse alla necessita' di comparire in udienza.
PROVVEDIMENTI
CIRCA I MOBILI ESTRANEI ALL'ESECUZIONE PER RILASCIO. In merito alle esecuzioni
per rilascio viene delineato uno specifico procedimento che, in sede di
rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile
dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere
consegnati.
INFRUTTUOSITÀ
DELL'ESECUZIONE. Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del
processo esecutivo per infruttuosita' quando risulta che non e' piu' possibile
conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche
tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle
probabilita' di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Il
giudice dell'esecuzione sara' chiamato a compiere una specifica valutazione a
riguardo evitando che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a
seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo)
procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore, ma
manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei
creditori in quanto generatori di costi processuali piu' elevati del concreto
valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati.
NUOVE
MODALITÀ DI PIGNORAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI. E' stata riformata la disciplina
del pignoramento dei veicoli terrestri, prevedendo una modalita' di
pignoramento mutuata dalla disciplina contenuta nel codice della navigazione
relativa all'apprensione delle navi e degli aeromobili, cosi' da superare le
criticita' dell'esecuzione di siffatti beni.
TRASPARENZA
ED EFFICIENZA DEI FALLIMENTI, DEI CONCORDATI PREVENTIVI E DELLE ESECUZIONI
SUGLI IMMOBILI. Con la finalita' di consentire al giudice di esercitare un
controllo efficace sullo stato delle procedure concorsuali, si prevede a carico
del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale l'obbligo di
elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in
conformita' a quanto gia' previsto dalla legge fallimentare. L'intervento
evitera' le numerosissime condanne per violazione della ragionevole durata del
processo; inoltre, i giudici avranno a disposizione dati utilissimi per il
conferimento degli incarichi ai professionisti, con indubbio incremento della
trasparenza delle procedure esecutive stesse.
(ASCA del 6.11.2014)