lunedì 10 novembre 2014

DL processo civile: via libera alle nuove disposizioni

L'aula della Camera ha dato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto sul processo civile. I si' sono stati 317, i no 182, 5 gli astenuti.

Da oggi (dal 6, NdAGANews) in poi sara' possibile divorziare senza mai mettere piede in un Tribunale: a patto che non ci siano contenziosi tra marito e moglie, trascorsi comunque i tre anni dal momento della separazione, ci si potra' dire addio davanti al sindaco o dall'avvocato. Lo prevede il decreto in materia di processo civile convertito oggi in legge con il voto finale dell'aula della Camera. Il provvedimento prevede, tra le altre cose, la riduzione del periodo di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni e la possibilita' di ricorrere all'arbitrato nelle cause civili pendenti. Queste le novita':

NEGOZIAZIONE ASSISTITA NELLE CAUSE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO. Sono previste convenzioni di negoziazione assistita da avvocati in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di avvenuta separazione personale), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura e' possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti: nel primo caso l'accordo concluso e' vagliato esclusivamente dal Procuratore della Repubblica; nel secondo caso (figli minori o non autosufficienti), al vaglio del PM si aggiunge il possibile passaggio dinanzi al Presidente del Tribunale. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati e' equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

DIVORZIO DALL'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE. I coniugi potranno comparire innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune per concludere un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'assistenza dei difensori non e' obbligatoria. Tale modalita' semplificata e' a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e a condizione che l'accordo non contenga atti con cui si dispone il trasferimento di diritti patrimoniali. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, e' stato previsto un doppio passaggio dinanzi al Sindaco in qualita' di ufficiale di Stato civile a distanza di 30 giorni.

DECISIONI DELLE CAUSE PENDENTI MEDIANTE IL TRASFERIMENTO IN SEDE ARBITRALE FORENSE. Sia nelle cause civili pendenti in primo grado che in grado d'appello, le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale (secondo le ordinarie regole dell'arbitrato contenute nel codice di procedura civile espressamente richiamate). Le cause che consentono il trasferimento alla sede arbitrale non devono avere ad oggetto diritti indisponibili, né vertere in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, salvo che nell'ipotesi in cui l'opzione arbitrale sia prevista dai contratti collettivi. Gli arbitri dovranno essere individuati tra gli avvocati iscritti all'albo del circondario da almeno tre anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell'ordine circondariale sulla base di criteri di selezione predeterminati e automatizzati da individuarsi in sede regolamentare. E' previsto un contenimento dei compensi degli arbitri da stabilirsi con decreto ministeriale.

CONCILIAZIONE CON L'ASSISTENZA DEGLI AVVOCATI (NEGOZIAZIONE ASSISTITA). La convenzione di negoziazione assistita da avvocati e' un accordo mediante il quale le parti, che non abbiano adito un giudice o si siano rivolte ad un arbitro, convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere la controversia tramite l'assistenza dei propri avvocati in via amichevole. Per talune materie e' condizione di procedibilita' e cio' per accrescerne l'efficacia in chiave deflattiva e (per la diversita' delle materie) in funzione complementare alla mediazione. Viene valorizzata la figura del professionista avvocato: a lui e' attribuito il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione, per la quale e' prevista, a pena di nullita', la forma scritta. Poteri di certificazione sono espressamente conferiti agli avvocati designati per la negoziazione: l'autografia della firma apposta in calce all'invito, la dichiarazione di mancato accordo. L'intervento normativo prevede il regime di improcedibilita' delle domande giudiziali quando sia in corso una procedura di negoziazione assistita in determinate materie (controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e domande di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 euro). L'accordo raggiunto all'esito dell'attivazione della procedura di negoziazione assistita, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che li assistono, costituira' titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

MODIFICA AL REGIME DELLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE: CHI PERDE RIMBORSA LE SPESE DEL PROCESSO. Per disincentivare l'abuso del processo, viene previsto che la compensazione potra' essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novita' assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

PASSAGGIO DAL RITO ORDINARIO AL RITO SOMMARIO: LE CAUSE SEMPLICI RICHIEDONO UN PROCESSO SEMPLICE. Le cause meno complesse e per la cui decisione e' idonea un'istruttoria semplice passeranno d'ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario di cognizione al rito sommario, garantendo cosi' una piena intercomunicabilita' tra i due modelli di trattazione.

SOSPENSIONE DEI TERMINI E FERIE DEI MAGISTRATI. Nuovi termini di sospensione feriale dei procedimenti: il periodo feriale nei tribunali sara' dall'1 al 31 agosto (non piu' fino al 15 settembre). Rivista anche la disciplina della durata del periodo annuale di ferie di tutti i magistrati professionali e degli Avvocati e procuratori dello Stato: 30 giorni.

RITARDO NEI PAGAMENTI: CHI NON PAGA VOLONTARIAMENTE I PROPRI DEBITI DOVRÀ PAGARE DI PIÙ. In coordinamento con la disciplina comunitaria sui ritardi nei pagamenti relativi alle operazioni commerciali e' previsto uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio dal momento della proposizione della domanda giudiziale.

ELIMINAZIONE DEI CASI IN CUI LA DICHIARAZIONE DEL TERZO DEBITORE VA RESA IN UDIENZA. In materia di espropriazione presso terzi in generale si provvede, quale diretta conseguenza dell'introduzione delle nuove norme in materia di competenza territoriale ad eliminare i casi in cui il terzo tenuto al pagamento di somme di denaro deve comparire in udienza per rendere la dichiarazione (crediti retributivi). Ne consegue che la dichiarazione sara' resa dal terzo in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tale misura potra' incrementare la competitivita' del sistema economico, dal momento che evita ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessita' di comparire in udienza.

PROVVEDIMENTI CIRCA I MOBILI ESTRANEI ALL'ESECUZIONE PER RILASCIO. In merito alle esecuzioni per rilascio viene delineato uno specifico procedimento che, in sede di rilascio, l'ufficiale giudiziario deve seguire al fine di liberare l'immobile dai beni mobili in esso eventualmente rinvenuti e che non debbono essere consegnati.

INFRUTTUOSITÀ DELL'ESECUZIONE. Viene introdotta una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosita' quando risulta che non e' piu' possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilita' di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo. Il giudice dell'esecuzione sara' chiamato a compiere una specifica valutazione a riguardo evitando che vadano avanti (con probabili pregiudizi erariali anche a seguito di azioni risarcitorie per danno da irragionevole durata del processo) procedimenti di esecuzione forzata pregiudizievoli per il debitore, ma manifestamente non idonei a produrre il soddisfacimento degli interessi dei creditori in quanto generatori di costi processuali piu' elevati del concreto valore di realizzo degli asset patrimoniali pignorati.

NUOVE MODALITÀ DI PIGNORAMENTO DEGLI AUTOVEICOLI. E' stata riformata la disciplina del pignoramento dei veicoli terrestri, prevedendo una modalita' di pignoramento mutuata dalla disciplina contenuta nel codice della navigazione relativa all'apprensione delle navi e degli aeromobili, cosi' da superare le criticita' dell'esecuzione di siffatti beni.

TRASPARENZA ED EFFICIENZA DEI FALLIMENTI, DEI CONCORDATI PREVENTIVI E DELLE ESECUZIONI SUGLI IMMOBILI. Con la finalita' di consentire al giudice di esercitare un controllo efficace sullo stato delle procedure concorsuali, si prevede a carico del curatore, del liquidatore o del commissario giudiziale l'obbligo di elaborazione e di deposito del rapporto riepilogativo finale, da redigere in conformita' a quanto gia' previsto dalla legge fallimentare. L'intervento evitera' le numerosissime condanne per violazione della ragionevole durata del processo; inoltre, i giudici avranno a disposizione dati utilissimi per il conferimento degli incarichi ai professionisti, con indubbio incremento della trasparenza delle procedure esecutive stesse.

(ASCA del 6.11.2014)