Il
15 dicembre 2014 entrerà in vigore il nuovo codice deontologico (approvato dal
Consiglio Nazionale Forense il 31 gennaio 2014) che, tra l'altro, disciplinerà
anche le modalità di pubblicità online da parte degli avvocati.
Al
riguardo, il nuovo art. 35, coomma 9 stabilisce che: "L'avvocato può
utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri
senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale
associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione
al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito
stesso".
L'unica
novità sostanziale, rispetto alla versione precedente, è il divieto di
"reindirizzamento", che avviene quando il curatore di un determinato
indirizzo internet "comanda" al browser di riferimento (Internet
Explorer, Chrome, Firefox, ecc…) di indirizzare automaticamente l'utente che ha
digitato tale indirizzo su un altro sito.
In
tal modo, si vuole evitare che un utente, senza averne intenzione, si trovi a
dover visitare il sito di un avvocato (si pensi, ad esempio, al caso in cui un
utente clicchi su un sito denominato "infrazioni al codice della
strada" e venga automaticamente reindirizzato al dominio di un avvocato
specializzato in tale settore).
Premesso
ciò, quali limiti incontrerà la pubblicità informativa svolta dagli avvocati
sul web?
In
primo luogo, l'informativa deve avvenire su domini propri dell'avvocato. E',
quindi, lecito l'utilizzo di siti web in cui è chiaramente identificato il
professionista o lo studio legale associato le cui attività vengono
pubblicizzate. E', invece, vietato l'utilizzo di siti web con domini generici
(quali, ad esempio, "www.avvocati(città).it" ovvero "www.avvocati(regione).it"),
senza l'identificazione dell'avvocato o dello studio legale (cfr. parere CNF
del 14 gennaio 2011).
Dubbi
potrebbero sorgere in relazione all'utilizzo, a fini pubblicitari, di social
network (quali Facebook o Twitter), considerato che tali siti web non sono
"domini propri" dell'avvocato.
Invero,
gli avvocati sono tenuti ad utilizzare "siti web con domini propri"
sin dal 2008; nonostante ciò, nel 2011, il CNF ha espressamente ammesso
l'utilizzo dei social network a scopo promozionale, da parte del
professionista, a condizione che lo stesso enunci chiaramente la sua qualità di
avvocato di modo che l'utente / cliente percepisca chiaramente di trovarsi sul
sito di un professionista legale senza essere "vittima" di
un'informazione fuorviante o decettiva (cfr. parere CNF del 27 aprile 2011).
L'utilizzo
dei social network è, quindi, legittimo se posto in essere in conformità con
quanto statuito dal CNF e non pare possa essere inibito dal suddetto divieto di
reindirizzamento che, infatti, sembra attenere fattispecie diverse.
L'art.
35, comma 10 del nuovo codice prevede, poi, che il sito internet del legale
"non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante
l'indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni
al sito". (art. 35, co. 10). Tale disposizione (rimasta anch'essa
pressoché immutata rispetto alla versione precedente del codice) impone
all'avvocato di limitare i contenuti del sito web all'ambito di informazioni
professionali indicate nel codice deontologico, senza reclamizzare (anche
attraverso banner pubblicitari) prodotti o servizi non attinenti all'attività
pubblicitaria.
Non
è chiaro se tale norma, così come formulata, sia compatibile con l'utilizzo di
strumenti di pubblicità online - quali Google Adwords - con cui l'avvocato
sponsorizza il proprio sito web. Vietare tale tipo di pubblicità sarebbe, però,
in netta contraddizione con quanto di recente affermato dal CNF, per cui la
pubblicità informativa dell'avvocato può essere veicolata con qualsiasi mezzo
sempre nel rispetto dei canoni di trasparenza, veridicità e correttezza, ai
sensi dell'art. 10 della L. n. 247/2012 (cfr. parere del CNF del 26 marzo
2014).
Per
quanto riguarda i contenuti dell'informativa sul sito web, il professionista
potrà fornire informazioni sulla sua propria attività professionale (indicando
il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di
appartenenza), sull'organizzazione e la struttura dello studio, indicando
"i nominativi di terzi organicamente collegati con lo studio" (art.
35, co. 1, 3 e 6). Non è, invece, consentita l'indicazione dei clienti,
ancorché vi consentano (art. 35, co. 8), o il riferimento a titoli, funzioni o
incarichi non inerenti l'attività professionale (cfr. art. 35 co. 2).
In
ogni caso, le informazioni veicolate tramite internet dovranno essere
rispettose dei doveri di trasparenza, veridicità, correttezza, segretezza,
riservatezza senza essere equivoche, ingannevoli, denigratorie o comparative
con altri colleghi.
Inoltre,
anche la pubblicità online non dovrà ledere il decoro e la dignità della
professione: ad esempio, sono stati considerati lesivi di tali principi
l'offerta di prestazioni professionali gratuite in caso di soccombenza
all'esito della lite (CNF, 21 aprile 2011, n. 56), ovvero la pubblicazione sul
sito web di foto non attinenti l'ambito professionale (CNF 10 dicembre 2007, n.
211).
In
caso di violazione delle prescrizioni sopra menzionate, l'avvocato incorrerà
nella sanzione della censura (cfr. art. 35, co. 12).
In
conclusione, ad una prima lettura, le novità apportate dal nuovo codice
deontologico in ambito di pubblicità online non paiono essere di portata
particolarmente innovativa rispetto alla disciplina previgente. Tuttavia,
sarebbe opportuno che il CNF intervenisse al fine di chiarire gli aspetti più
problematici sopra evidenziati, soprattutto con riferimento ai social network,
strumento oggi centrale nell'attività promozionale degli avvocati.
Francesco Torniamenti,
Trifirò & Partners Avvocati (da diritto24.ilsole24ore,com del 17.11.2014)