Cass. sent. n. 14051 del 7.7.2015
Secondo la Corte nel liquidare
l'assegno di mantenimento
non si può tenere conto solo delle esigenze
non si può tenere conto solo delle esigenze
del coniuge avente diritto
Era
stato condannato a pagare un assegno mensile di € 760 per il mantenimento della
ex moglie ma lui ne guadagnava solo 900. Per la Cassazione però
(sentenza n. 14051/2015 del 7 luglio) il giudizio è da rifare.
Come
spiegano gli Ermellini, nel determinare l'importo dell'assegno di mantenimento,
non si può prescindere, ai sensi dell'articolo 156, comma 2, codice civile,
dalle circostanze e dai redditi dell'obbligato. Non basta quindi prendere in
considerazione solo l'inadeguatezza di redditi della ex moglie per determinare
l'importo del contributo economico dovuto dall'ex marito.
Nel
caso di specie la decisione di primo grado (poi confermata in appello) si era
basata solo sul sospetto che l'ex marito potesse avere dei redditi non
dichiarati, ed era stato valorizzato il fatto che questi non avesse ottemperato
all'ordine di produrre documentazione su presunti rapporti bancari e
assicurativi.
In
realtà l'uomo si era difeso spiegando di non poter produrre nulla in merito per
il semplice fatto che tali rapporti non sono mai esistiti e, quindi,
ingiustamente i giudici di merito avevano dato credito alla mera asserzione
della ex moglie "circa l' esistenza di ulteriori rapporti, senza che sul
punto fosse stato assolto l' onere probatorio ricadente sulla
richiedente".
Insomma
il quadro probatorio evidenziava solo un lavoro dipendente da € 900 mensili e
non si poteva quindi pretendere che lui provvedesse a pagarne € 760 alla ex
moglie dato che ciò l'avrebbe reso in condizioni di impossibilità a provvedere
ad esigenze primarie di vita.
La
Cassazione accogliendo
il ricorso dell'uomo ha anche ricordato che il coniuge che ha diritto al
mantenimento ha l'onere di dimostrare l'eventuale esistenza di ricavi non
dichiarati.
Inoltre,
conclude la Corte,
a prescindere dal valore probatorio che può assumere l'inottemperanza
all'ordine di deposito, occorre considerare che a fronte della affermata
esistenza di tali rapporti, non risulta che vi sia una prova della loro reale
esistenza.
Per
la Cassazione
ha ragione dunque l'ex marito e, pur non essendo in dubbio l'esistenza del
diritto al mantenimento della moglie, la quantificazione dell'assegno non
appare adeguatamente giustificata.
In
sostanza - scrive la
Cassazione - non si comprende su quali basi la corte
d'appello abbia ricostruito i redditi dell'onerato.
(Da studiocataldi.it
dell’8.7.2015)