Cass.
Sez. I Civ., Sent. 18.6.2015, n. 12645
Con
la sentenza in commento, la
Cassazione ha affermato che l’ex coniuge non ha diritto al
rendiconto delle spese effettivamente sostenute dall’ex coniuge per il
mantenimento degli figli.
Nel
caso di specie, l’ex marito ha promosso ricorso avverso la sentenza della Corte
territoriale che ha respinto la richiesta di riduzione dell’assegno di
mantenimento stabilito con la sentenza di separazione intervenuta tra le parti,
nonché la richiesta di rendiconto delle somme versate a favore della figlia
minore.
Sotto
il primo profilo, la
Suprema Corte ha ritenuto di doversi allineare con la
decisione impugnata. Il giudice dell’appello evidenziava infatti come la
richiesta di riduzione dell’assegno non potesse trovare accoglimento in quanto
non fondata su un significativo mutamento delle condizioni reddituali delle
parti. Né potevano invocarsi la crisi nazionale e la congiuntura
internazionale, in quanto la loro incidenza sul settore dei beni di lusso,
nell’ambito del quale il ricorrente svolge la sua professione, è pressoché
minima. Per queste ragioni, il giudice territoriale condanna il ricorrente al
rimborso forfettario delle spese prevedibili, nonché dispone l’aumento
dell’assegno di mantenimento.
Strettamente
connesso il secondo motivo di ricorso. La richiesta di rendiconto rispetto alle
spese sostenute con il mantenimento versato dal ricorrente a favore della
figlia trova il proprio antecedente nel mancato pagamento da parte della ex
moglie degli oneri condominiali relativi al godimento della casa coniugale, a cui
avevano fatto seguito atti espropriativi in relazione a tale immobile.
La Cassazione, come già in precedenza affermato, ha ribadito che
l’ammontare del mantenimento èdeterminato in misura forfettaria, tenendo conto
delle capacitàdei coniugi con riferimento al sostentamento dei figli e per le
loro esigenze quotidiane. Conseguenza è che non è dovuto al coniuge non
affidatario onerato, un rendiconto delle somme pagate e del loro effettivo
impiego in favore dei figli.
Tale
regola generale può subire eccezioni solo qualora “si deducano e dimostrino
fatti che rivelino la distrazione delle somme conseguite rispetto alla finalità
di cura della prole, per cui il giudice ben potrà procedere alla revisione
delle disposizione o degli accordi pregressi.”
Per
queste ragioni, la
Suprema Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Giulia Cavallari (da
filodiritto.com del 13.7.2015)