Cass. Pen., Sent. 24967 del 16.6.2015
Irrilevante il fatto che per il professionista
non vi sia stato un vantaggio diretto
Con
una recente sentenza la Corte
di Cassazione ha stabilito che il commercialista risponde insieme al cliente
della dichiarazione infedele.
Secondo
la decisione della Corte è legittimo dunque il sequestro preventivo dei beni
del professionista che ha agito con coscienza e volontà insieme al proprio
cliente per mettere in atto comportamenti fraudolenti.
Nel
caso preso in esame dalla Corte, un commercialista era stato chiamato a
rispondere del reato quale istigatore, perché in qualità di "tenutario
delle scritture contabili" del proprio cliente "ed incaricato della redazione
e trasmissione delle dichiarazioni dei redditi" aveva "prestato la
propria opera in continuativa difformità rispetto ai suoi doveri
professionali" ed aveva anche omesso "ogni adempimento utile per
ripristinare la legalità, pur avendo continuato per lungo tempo ad assistere
professionalmente il suo cliente".
Insomma
secondo la Cassazione
(sentenza n. 24967 del 16 giugno 2015) deve ritenersi legittimo il sequestro
preventivo dei beni del commercialista che non si è attivato in tempo per
correggere la situazione di illegalità.
E
al sequestro si può procedere anche quando dall'illecito deriva esclusivamente
un risparmio di spesa di cui a beneficiare è il cliente del professionista.
Il
motivo?
Secondo
la Corte, il
sequestro preventivo è attuabile sui beni di uno qualsiasi dei co-imputati,
indipendentemente dal fatto che dal reato derivi o meno un vantaggio diretto.
In
altri termini "il concorso di persone nel reato implica l'imputazione
dell'intera azione delittuosa e dell'effetto conseguente in capo a ciascun
concorrente ed il sequestro non è collegato all'arricchimento personale di
ciascuno dei correi, bensì alla corresponsabilità di tutti nella commissione
dell'illecito".
La
misura cautelare dunque, "può incidere contemporaneamente od indifferentemente
sui beni di ciascuno dei concorrenti, fermo restando che il valore dei beni
sequestrati non può complessivamente eccedere il valore del prezzo o del
profitto del reato, in quanto il sequestro preventivo non può avere un ambito
più vasto della futura confisca".
(Da studiocataldi.it del 10.7.2015)