martedì 9 giugno 2015

Più breve la sospensione feriale dei termini processuali

Quali sono i termini a cui si applica la sospensione,
quali le finalità e quali i casi di esclusione

La sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto di natura processuale che prevede l'esclusione dei giorni ricompresi tra il 1 e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali.

In passato la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1 agosto al 15 settembre ma il Decreto Legge n. 132/2014, recante convertito con modificazioni dalla legge 162/2014 ha ne ha modificato la durata e così a partire dal 2015 la sospensione sarà più breve.

Vediamo le specificità dell'istituto.

Per effetto della sospensione feriale, il termine per il compimento di una determinata attività processuale cessa di correre per tutto il tempo della sospensione e riprende soltanto alla fine della stessa; di conseguenza, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla sospensione mentre, ex art. 1 L. 742/1969, ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Il periodo di sospensione: finalità

Com'è sopra accennato con l'entrata in vigore della L. 162/2014, la sospensione dei termini nel periodo feriale è stata ridotta a trenta giorni. Mentre l'originario termine di quarantacinque giorni rispondeva ad una ratio garantista nei confronti delle parti in applicazione del più generale diritto di difesa, con la recente modifica il legislatore ha inteso smaltire il contenzioso arretrato anche attraverso la contestuale riduzione del periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato) così come prevista dal nuovo art. 8-bis della L. 97/1979.

In realtà come ha fatto notare l'Avv. Paolo Storani in un articolo del 19 settembre scorso, "quella che viene indebitamente chiamata dal mondo politico 'la chiusura delle aule giudiziarie' (sappiamo bene che i tribunali non chiudono mai e che sono solo sono sospesi i termini processuali) ... secondo quanto emerge dai lavori preparatori [alla legge n.742/1969)], era nata con lo scopo di consentire ad avvocati e procuratori un periodo di effettivo riposo nel periodo feriale. La sospensione dei termini processuali non è quindi necessariamente connessa con le ferie dei magistrati (interessante e significativo in proposito il preambolo alla proposta di legge che fu presentata nel 1969)".

Casi di esclusione

Per espressa previsione legislativa la sospensione feriale non si applica:

- in materia penale (artt. 2, 2-bis, 4 L. 742/1969, art. 91 r.d. 12/1941, art. 467 c.p.p.): ai procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare in caso di rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell'imputato o del suo difensore; alle indagini preliminari in caso di reati di criminalità organizzata; alle cause relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi, o che, comunque, presentano carattere di urgenza; ai procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza; in caso di incidente probatorio per l'assunzione delle prove non rinviabili.

- in materia civile (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 c.p.c.): alle cause di alimenti; ai procedimenti cautelari; ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione; ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione; ai procedimenti di dichiarazione e revoca dei fallimenti e, in genere, a tutte le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; alle controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti derivanti da altri contratti agrari; rapporti di agenzia, rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico; assicurazioni sociali; infortuni sul lavoro; malattie professionali; assegni familiari; ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie; nonché alle controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi.

- in materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato.


Laura Bazzan (da studiocataldi.it del 5.6.2015)