Quali sono i termini a cui si applica
la sospensione,
quali le finalità e quali i casi di
esclusione
La
sospensione dei termini nel periodo feriale è un istituto di natura processuale
che prevede l'esclusione dei giorni ricompresi tra il 1 e il 31 agosto dal
calcolo delle scadenze processuali.
In
passato la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1 agosto al
15 settembre ma il Decreto Legge n. 132/2014, recante convertito con modificazioni
dalla legge 162/2014 ha ne ha modificato la durata e così a partire dal 2015 la
sospensione sarà più breve.
Vediamo
le specificità dell'istituto.
Per
effetto della sospensione feriale, il termine per il compimento di una
determinata attività processuale cessa di correre per tutto il tempo della
sospensione e riprende soltanto alla fine della stessa; di conseguenza, ai fini
della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso
prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere
successivamente alla sospensione mentre, ex art. 1 L. 742/1969, ove il decorso
abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito
alla fine di detto periodo.
Il
periodo di sospensione: finalità
Com'è
sopra accennato con l'entrata in vigore della L. 162/2014, la sospensione dei
termini nel periodo feriale è stata ridotta a trenta giorni. Mentre
l'originario termine di quarantacinque giorni rispondeva ad una ratio
garantista nei confronti delle parti in applicazione del più generale diritto
di difesa, con la recente modifica il legislatore ha inteso smaltire il
contenzioso arretrato anche attraverso la contestuale riduzione del periodo di
ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (nonché
degli avvocati e dei procuratori dello Stato) così come prevista dal nuovo art.
8-bis della L. 97/1979.
In
realtà come ha fatto notare l'Avv. Paolo Storani in un articolo del 19
settembre scorso, "quella che viene indebitamente chiamata dal mondo
politico 'la chiusura delle aule giudiziarie' (sappiamo bene che i tribunali
non chiudono mai e che sono solo sono sospesi i termini processuali) ...
secondo quanto emerge dai lavori preparatori [alla legge n.742/1969)], era nata
con lo scopo di consentire ad avvocati e procuratori un periodo di effettivo
riposo nel periodo feriale. La sospensione dei termini processuali non è quindi
necessariamente connessa con le ferie dei magistrati (interessante e
significativo in proposito il preambolo alla proposta di legge che fu
presentata nel 1969)".
Casi
di esclusione
Per
espressa previsione legislativa la sospensione feriale non si applica:
-
in materia penale (artt. 2, 2-bis, 4
L. 742/1969, art. 91 r.d. 12/1941, art. 467 c.p.p.): ai
procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare in caso di
rinuncia alla sospensione dei termini da parte dell'imputato o del suo
difensore; alle indagini preliminari in caso di reati di criminalità
organizzata; alle cause relative ad imputati detenuti o a reati che possono prescriversi,
o che, comunque, presentano carattere di urgenza; ai procedimenti per
l'applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente
disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro
dei beni se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di
urgenza; in caso di incidente probatorio per l'assunzione delle prove non
rinviabili.
-
in materia civile (artt. 3 e 4 L.
742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 c.p.c.): alle cause di alimenti;
ai procedimenti cautelari; ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in
materia di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione; ai
procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari,
di sfratto e di opposizione all'esecuzione; ai procedimenti di dichiarazione e
revoca dei fallimenti e, in genere, a tutte le cause rispetto alle quali la
ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti; alle
controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro subordinato privato, anche se
non inerenti all'esercizio di una impresa; rapporti di mezzadria, colonia
parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto, rapporti
derivanti da altri contratti agrari; rapporti di agenzia, rappresentanza
commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzino in una
prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche
se non a carattere subordinato; rapporti di lavoro dei dipendenti di enti
pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro
pubblico; assicurazioni sociali; infortuni sul lavoro; malattie professionali;
assegni familiari; ogni altra forma di previdenza e assistenza obbligatorie;
nonché alle controversie relative alla inosservanza degli obblighi di
assistenza e previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi.
-
in materia amministrativa (art. 5
L. 742/1969): ai procedimenti per la sospensione
dell'esecuzione del provvedimento impugnato.
Laura Bazzan (da
studiocataldi.it del 5.6.2015)