Cass. Civ., sent. n. 12921
del 23.6.2015
Il consulente non può sostituirsi alle
parti
in violazione dei termini per la
produzione di documenti.
Ammessa solo l'acquisizione di atti
pubblici
con funzione di verifica
con funzione di verifica
La
Cassazione mette un
freno ai consulenti tecnici d'ufficio che, con troppa disinvoltura,
acquisiscono dati e documenti che non fanno parte del processo non essendo
stati prodotti nei termini dalle parti.
I
Consulenti del giudice, spiega la
Corte (sentenza n. 12921 del 23 giugno 2015 della terza
sezione civile), non si possono sostituire alle parti perché ciò andrebbe a
violare i termini previsti per il deposito di documenti.
Così
la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha respinto un ricorso in cui
si lamentava che la corte d'appello aveva ingiustamente dichiarato nulla la
consulenza tecnica d'ufficio che aveva acquisito una serie di documenti
comprovanti i costi di alcuni lavori perduti e i relativi quantitativi.
Secondo
la Cassazione
però la corte d'appello ha deciso correttamente di non avvalersi delle
risultanze della consulenza tecnica perché i documenti acquisiti dal CTU erano
stati a lui trasmessi da una delle parti in violazione dei termini previsti per
la produzione documentale. È corretta
quindi la pronuncia di nullità della consulenza tecnica d'ufficio e la
inutilizzabilità della stessa e di tutto il materiale acquisito.
Come
si legge nel testo della sentenza, il ricorrente aveva fatto riferimento a un
principio affermato dalla stessa Cassazione secondo cui "al consulente
tecnico è consentito acquisire aliunde i dati necessari per svolgere
laccertamento affidatogli (Cass. n. 1901 del 2010 ed altre)".
Ma,
come spiega la corte, "è errata
l'interpretazione che la ricorrente dà al suddetto principio di diritto in
ordine alla possibilità del consulente di acquisire aliunde la documentazione
necessaria per elaborare la consulenza.
La
giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che in tema di consulenza
tecnica d'ufficio, rientri nel potere del consulente tecnico d'ufficio
attingere "aliunde" notizie e dati, non rilevabili dagli atti
processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo
accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il
compito affidatogli, e che dette indagini possono concorrere alla formazione
del convincimento del giudice purchè ne siano indicate le fonti, in modo che le
parti siano messe in grado di effettuarne il controllo, a tutela del principio
del contraddittorio (Cass. n. 13686 del 2001, Cass. n. 3105 del 2004; Cass. n.
13428 del 2008; Cass. n. 1901 del 2010). E tuttavia occorre chiarire entro che
limiti è legittimo lesercizio di tale facoltà da parte del consulente e quali
siano i dati, le notizie, i documenti che egli può acquisire aliunde. Il
criterio guida è che si tratta di un potere funzionale all'esplemento
dell'incarico affidato, che non comporta alcun potere di supplenza, da parte
del consulente, rispetto al mancato espletamento da parte dei contendenti al
rispettivo onere probatorio".
In
buona sostanza il potere di attingere ad dati estranei al processo viene
legittimamente esercitato "in tutti i casi in cui al consulente sia
necessario, per portare a termine l'indagine richiesta, acquisire documenti in
genere pubblici non prodotti dalle parti e che tuttavia siano necessari per
portare a termine l'indagine e per verificare sul piano tecnico se le
affermazioni delle parti siano o meno corrette (può trattarsi,
esemplificativamente, di delibere comunali dalle quali estrarre il coefficiente
per determinare il canone di locazione, documentazione relativa ai piani
regolatori, dati riscontrabili relativi al valore dei terreni espropriati per
verificare che lindennità di esproprio sia stata correttamente
quantificata)".
Il
consulente, nel rispetto del contraddittorio, potrà anche acquisire documenti
non prodotti che risultino indispensabili all'accertamento di una situazione di
comune interesse come ad esempio gli atti di frazionamento che servono ad
individuare il confine tra due fondi.
Il
consulente tecnico d'ufficio infine, conclude la corte, può acquisire
"dati tecnici di riscontro alle affermazioni e produzioni documentali
delle parti, e pur sempre deve indicare loro la fonte di acquisizione di questi
dati per consentire loro di verificarne l'esatto e pertinente prelievo".
In
buona sostanza l'acquisizione da parte del CTU di dati e documenti che non si
trovano nei fascicoli di parte può avere l'unica funzione di riscontro e di verifica
rispetto alle allegazioni delle parti.
(Da studiocataldi.it
del 24.6.2015)