Quante
volte abbiamo condiviso e fatto girare una foto postata su una pagina Facebook
altrui? Tantissime. Ma ora è meglio stare attenti.
Secondo
una recentissima sentenza del Tribunale di Roma (n. 12076/2015), infatti, ogni
fotografia è e rimane di proprietà di chi l’ha pubblicata sino a prova
contraria e quindi chi la usa senza autorizzazione o menzione dell’autore
rischia grosso.
La
pubblicazione su una pagina Facebook, infatti, anche se in modalità pubblica,
“non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici” e l’indebito
utilizzo di contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale può far
scattare il risarcimento del danno patrimoniale e non.
Proprio
sulla base di questo principio, il tribunale capitolino ha accolto il ricorso
dei genitori di un minore che chiedevano il risarcimento danni per le foto
“rubate” al figlio e pubblicate sui media. Il ragazzo aveva realizzato un
mini-reportage sul fenomeno delle baby-cubiste nelle discoteche della capitale
e aveva pubblicato gli scatti sulla propria pagina Facebook.
A
sua insaputa, le immagini, venivano prelevate e usate a corredo di
un’intervista sul tema apparsa su un quotidiano nazionale senza indicare però
né la fonte né tantomeno l’autore delle stesse. In seguito, le foto venivano
utilizzate anche da alcuni programmi tv di rilievo nazionale.
Dopo
aver disquisito sulla natura delle immagini, il collegio romano, pur ammettendo
che non si trattava di c.d. “opere fotografiche” dove prevale, appunto, la
personale impronta dell’autore, ha ritenuto, comunque, che non si trattasse di
foto “semplici”, che si esauriscono cioè “in una semplice riproduzione
documentale di un determinato evento”, per cui erano meritevoli di una tutela
più ampia.
Non
può esservi dubbio, ha affermato la sezione specializzata in diritto d’autore,
che le foto siano coperte da copyright, perché, anche se la pubblicazione delle
stesse nella pagina personale di un social network non rappresenta di per sé
una “prova della titolarità dei diritti di proprietà intellettuale del
contenuto”, tale elemento, tuttavia, in mancanza di prova contraria (come ad
es. l’indicazione del nome di un terzo autore, la notorietà dell’immagine
appartenente ad altro utente o ad altra pagina web, ecc.), “può assurgere a
presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti
fotografici in capo al titolare della pagina del social network nella quale
sono pubblicate”.
Quanto
alla libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti su Facebook con
l’impostazione “pubblica” ha specificato il tribunale, la stessa riguarda
“esclusivamente le informazioni” e non anche i “contenuti coperti da diritti di
proprietà intellettuali degli utenti, rispetto ai quali l’unica licenza è
quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook”.
In
altre parole, se qualcuno condivide con tutti i propri scatti sul social, non
significa che abbia ceduto i diritti sugli stessi che rimangono di sua
proprietà.
Per
cui, non essendo stato provato il contrario, il collegio romano ha riconosciuto
al minore il risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello morale
connesso alla mancata indicazione della paternità delle foto, condannando in
solido giornalista e direttore pro tempore del quotidiano, nonché il soggetto
intervistato che aveva girato le foto al giornale.
Marina Crisafi (da studiocataldi.it
del 14.6.2015)