Cass.
Civ. Sez. II, Sent. 7.5.2015 n. 9237
In
tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, è
il cliente che deve fornire la prova che l'avvocato abbia svolto l'attività
difensionale affidatagli con imperizia o comunque con impegno inferiore alla
comune diligenza, altrimenti le singole voci ben possono essere liquidate al di
sopra del minimo tariffario. Solo se chieda compensi al di sopra del massimo
previsti, il professionista deve fornire, a norma dell'art. 2697 cod. civ., la
prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, cioè delle
circostanze che nel caso concreto giustifichino detto maggiore compenso,
restando in difetto applicabile la tariffa nell'ambito dei parametri previsti.
(Da
quotidianogiuridico.it del 12.5.2015)