martedì 12 maggio 2015

Sì a liquidazione sopra i minimi se non provato scarso impegno

Cass. Civ. Sez. II, Sent. 7.5.2015 n. 9237

In tema di liquidazione del compenso per l'esercizio della professione forense, è il cliente che deve fornire la prova che l'avvocato abbia svolto l'attività difensionale affidatagli con imperizia o comunque con impegno inferiore alla comune diligenza, altrimenti le singole voci ben possono essere liquidate al di sopra del minimo tariffario. Solo se chieda compensi al di sopra del massimo previsti, il professionista deve fornire, a norma dell'art. 2697 cod. civ., la prova degli elementi costitutivi del diritto fatto valere, cioè delle circostanze che nel caso concreto giustifichino detto maggiore compenso, restando in difetto applicabile la tariffa nell'ambito dei parametri previsti.

(Da quotidianogiuridico.it del 12.5.2015)