A
chi non è mai capitato di sfiorare un incidente per l'apertura improvvisa di
una portiera di un veicolo fermo al lato della carreggiata? Ma se un incidente
si verifica davvero la compagnia di assicurazione è tenuta a risarcire il
danno?
La
questione potrebbe apparire molto semplice ma in realtà implica una
interpretazione corretta del concetto di circolazione.
In
una interessante fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite della Cassazione
(sentenza n.8620/2015), una compagnia di assicurazioni aveva negato il
risarcimento dei danni prodotti da un mezzo in sosta sostenendo l'inoperatività
della copertura assicurativa al di fuori dei casi di effettiva circolazione
stradale.
Secondo
la Cassazione
però occorre avere una concezione ampia del concetto di "circolazione
stradale" di cui all'articolo 2054 del codice civile.
E
sotto tale profilo anche le manovre di carico e scarico, oppure l'apertura di
uno sportello devono considerarsi collegate all'avvio del mezzo nel flusso
della circolazione.
Insomma,
secondo la Cassazione,
nel concetto di circolazione stradale ben può rientrare anche la posizione di
arresto.
Un
veicolo fermo può difatti determinare problemi per svariate ragioni:
-
per l'ingombro che il mezzo può determinare gli spazi della circolazione;
-
per le manovre eseguite per avviare il mezzo o per arrestarlo;
-
per le operazioni che il mezzo può compiere e per le quali può circolare nelle
strade.
Anche
in queste ipotesi deve quindi considerarsi operante la garanzia assicurativa.
Vale
la pena ricordare anche un precedente della terza sezione civile della
Cassazione (Sentenza n.2092/2012) che aveva già enunciando il principio secondo
cui la sosta di un veicolo a motore su un'area pubblica integra anch'essa una
fattispecie di "circolazione del veicolo" con la conseguenza che
l'assicurazione deve rispondere di eventuali danni provocati a terzi dal
veicolo.
I precedenti giurisprudenziali
Prima
dell'intervento delle sezioni unite, in ogni caso, il problema dei limiti del
concetto di circolazione ai fini dell'applicabilità delle norme
sull'assicurazione obbligatoria era stato oggetto di contrasto
giurisprudenziale.
Da
un lato le sentenze n. 8305 del 2008 e n. 316 del 2009, avevano affermato che
deve considerarsi in circolazione anche il veicolo fermo per operazioni di
carico e scarico, e che "il presupposto dell'operatività dell'obbligo
assicurativo e della conseguente copertura consiste nel trovarsi il veicolo su
strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia
riconducibile ad un momento della circolazione ivi compresa anche la
sosta".
Dall'altro
lato con la sentenza n. 5146 del 1997, la stessa Corte aveva invece affermato
il principio secondo cui negli autoveicoli ad uso speciale bisognava
distinguere l'attività di circolazione in senso proprio dall'uso speciale del
mezzo da considerarsi estraneo alla circolazione come le attività di carico e
scarico da un automezzo.
Un'altra
sentenza del febbraio 2004 (la numero 2302/2004) aveva poi affermato che
"nell'ampio concetto di circolazione stradale (indicato sia dall'art. 2054
c.c., sia dalla L. n. 990 del 1969, art. 1, come possibile fonte di
responsabilità) deve essere ricompresa anche la posizione di sosta o di arresto
del veicolo su area pubblica, in quanto anche in occasione di fermate o soste
sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la
circolazione di altri veicoli o di persone".
N.R. (da
studiocataldi.it del 29.4.2015)