Cass.
Civ., sent. n. 8309 del 23.4.2015
Non
serve una delibera dell’assemblea condominiale per la nomina di un difensore,
per cui l’amministratore può incaricare un avvocato di fiducia senza bisogno di
alcuna autorizzazione, né preventiva, né successiva.
A
chiarire le facoltà concesse dalla legge all’amministratore, nell’esercizio dei
suoi poteri, è stata la
Cassazione, con la sentenza n. 8309 pubblicata il 23 aprile
scorso, pronunciandosi sull’impugnazione di una delibera condominiale relativa
all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e alla conseguente
ripartizione delle spese.
Nella
vicenda portata all’attenzione della S.C., il condomino che aveva trascinato in
giudizio l’intero condominio, eccepiva, tra le altre cose, il difetto di
rappresentanza processuale da parte dell’amministratore, poiché quest’ultimo
aveva conferito il mandato difensivo ad un avvocato di sua fiducia, senza
alcuna delibera dell’assemblea che a ciò lo autorizzasse e senza alcuna
ratifica successiva.
In
particolare, il ricorrente impugnava la decisione della Corte d’Appello di
Genova, dolendosi del vizio di motivazione e violazione di legge in cui era
incorso il giudice territoriale per avere respinto la sua domanda sul difetto
di potere rappresentativo dell’amministratore, limitandosi a menzionare le
ragioni di urgenza senza esplicitarne i contenuti e per avere riconosciuto
l’esistenza di tale potere in mancanza di una delibera assembleare, invece di dichiarare
l’assenza del mandato difensivo e il passaggio in giudicato della sentenza di
primo grado.
Ma,
per la S.C. il
motivo è infondato.
Ribadendo
i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
1451/2014; Cass. n. 27292/2005), la Cassazione infatti ha ricordato che
l’amministratore, nell’esercizio dei suoi poteri di rappresentanza processuale
ad agire e a resistere non ha bisogno di alcuna autorizzazione dell’assemblea,
cosa che peraltro è perfettamente rispondente alla ratio della recente riforma
condominiale che ha ampliato la sfera delle competenze e delle responsabilità
dell’amministratore stesso.
Per
cui, ha concluso la S.C.,
rigettando il ricorso, in tema di condominio negli edifici, l’amministratore
può benissimo “resistere all'impugnazione della delibera assembleare e può
gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o
ratifica dell'assemblea, giacché l'esecuzione e la difesa delle deliberazioni
assembleari rientra fra le attribuzioni proprie dello stesso”.
Marina Crisafi (da
studiocataldi.it del 27.4.2015)