venerdì 4 settembre 2015

L’asserito fallimento societario non scagiona dall’omissione Iva

Cass. Pen. Sez. Feriale, Sent. n. 34851/2015

È comunque prospettabile un onere di allegazione, anche se nel diritto processuale penale non è previsto a carico dell’imputato un onere probatorio come nel processo civile.

L’esimente delle difficoltà economiche non può essere invocata dal legale rappresentante di una Srl che si sia limitato ad affermare in giudizio che la sua società era fallita poiché, per poter ravvisare la causa di giustificazione della forza maggiore, è necessaria la prova rigorosa che la violazione del precetto penale è dipesa da un evento del tutto estraneo alla sfera di controllo del soggetto agente. Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza 34851 del 4 agosto 2015.

I fatti

La Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta al signor X per avere violato l’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, omettendo, nella sua veste di legale rappresentante di una Srl operante nel settore dei trasporti, di versare l’Iva, relativa all’anno 2006, per un importo superiore a 105mila euro.

Il signor X ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, manifesta illogicità della motivazione della sentenza di secondo grado nella parte in cui non teneva debitamente conto del fatto che la società del ricorrente era stata dichiarata fallita. Tale circostanza dimostrava le difficoltà economiche dell’imputato e, quindi, l’impossibilità di onorare il debito tributario.

Di conseguenza, a parere del ricorrente, doveva essere pronunciata la sua assoluzione per insussistenza dell’elemento psicologico del reato.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato.

In particolare, i giudici di legittimità hanno affermato che “La tesi – sviluppata nel primo motivo – delle difficoltà economiche che sarebbero state alla base dell’inadempienza qui contestata era già stata sviluppata in modo assertivo e del tutto generico nei motivi di appello sì che già la Corte di appello l’aveva disattesa evidenziando l’assenza di qualsivoglia allegazione”.

Osservazioni

Con riferimento alla crisi di liquidità dell’impresa, quale fattore in grado di escludere la colpevolezza, la Corte ha precisato che è necessario che siano assolti precisi oneri di allegazione.

La Cassazione, infatti, ha chiarito che, nonostante nell’ordinamento processuale penale non sia previsto a carico dell’imputato un onere probatorio modellato sui principi propri del processo civile, è comunque prospettabile un onere di allegazione.

L’imputato, cioè, è tenuto a fornire all’ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti che, una volta riscontrati, siano idonei a volgere il giudizio in suo favore (cfr Cassazione 20171/2013 e 10568/2015).

Tra questi ultimi, i giudici di legittimità annoverano le cause di giustificazione e, quindi, anche la forza maggiore (cfr Cassazione 20171/2013 e 7565/2015).

Nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, la Corte ha dato atto che il ricorrente aveva addotto di essere in una seria e inevitabile difficoltà finanziaria, tale da impedirgli di onorare i debiti prescritti con l’Erario.

Ha ritenuto, tuttavia, non sufficiente evocare il semplice dato del fallimento, poiché tale evento ben poteva dipendere da molteplici ragioni, tra le quali l’incapacità gestionale dello stesso imputato.

Ha concluso, quindi, che quest’ultimo non poteva invocare a propria discolpa un comportamento a lui stesso addebitabile.

Ma nulla ha detto della forza maggiore e neppure ha specificato quali siano gli specifici oneri di allegazione.

Ha escluso sì che le difficoltà economiche in cui versava il soggetto agente potessero integrare la forza maggiore penalmente rilevante (cfr Cassazione 4529/2007, 24410/2011 e 18402/2013), ma non ha richiamato i propri precedenti (cfr Cassazione 5905/2015) in cui aveva ricordato che l’esimente delle difficoltà finanziarie non trova definizione specifica nell’articolo 45 del codice penale.

La disposizione, infatti, si limita a indicare la causa determinante della condotta (“commesso il fatto per”) e postula l’individuazione di un fatto imponderabile, imprevisto e imprevedibile, che esula del tutto dalla condotta dell’agente (cfr Cassazione 18402/2013), così da rendere ineluttabile il verificarsi dell’evento, proveniente dalla natura o da fatto umano, che, di conseguenza, non può in alcun modo ricollegarsi a un’azione o ad un’omissione cosciente e volontaria dell’agente (cfr Cassazione 27113/2015).

Né la Corte ha ribadito che tali affermazioni hanno per corollario che, nei reati omissivi, integra la causa di forza maggiore l’assoluta impossibilità e non la semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso (cfr Cassazione 10116/1990 e 25317/2015).

E neppure che l’imputato, per escludere la propria colpevolezza, deve fornire prova idonea a dimostrare che la violazione del precetto penale è dipesa da un evento “decisivo” del tutto estraneo alla sua sfera di controllo (ad esempio, il fallimento dell’unico cliente del contribuente può causare indirettamente l’omissione del versamento d’imposta dovuto – cfr Cassazione 40394/2014).

La Corte, infatti, si è fermata solo a constatare la mancata allegazione di prove da parte del contribuente, senza ribadire che i precisi oneri di allegazione devono investire sia l’aspetto della non imputabilità al contribuente della crisi economica che improvvisamente ha investito l’azienda, sia la circostanza che la stessa crisi non poteva essere adeguatamente fronteggiata tramite il ricorso a idonee misure da valutarsi in concreto.

Probabilmente perché costituisce ormai principio consolidato di legittimità che, per invocare l’esimente della forza maggiore, occorre la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare le somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili (cfr Cassazione 5905/2014, 15416/2014, 5467/2013 e 25317/2015).

In conclusione, la Corte non ha escluso la colpevolezza del legale rappresentante della Srl ritenendo comunque sussistente la volontarietà della sua condotta (diversamente da un precedente nel quale, comunque, il soggetto passivo d’imposta aveva provato di aver commesso il reato solo per le sue precarie condizioni economiche, determinate da eventi eccezionali e di rilevanti dimensioni – cfr Cassazione 37301/2014).


Romina Morrone (da fiscooggi.it)

giovedì 3 settembre 2015

Tributario, mediazione obbligatoria sotto € 20mila

Delega fiscale. Il decreto sul contenzioso
la estende agli atti non emessi dalle Entrate

Mediazione obbligatoria per tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, e non soltanto per i soli atti emessi dall’agenzia delle Entrate. Introdotta la conciliazione anche in secondo grado, beneficiando della riduzione delle sanzioni al 40% del minimo previsto, nel corso del giudizio di cassazione le sanzioni saranno al 50 per cento. Sospensione della sent enza da parte del contribuente e dall’amministrazione ove ricorrano gravi e fondati motivi. Al contribuente sarà comunque concessa la possibilità di richiedere la sospensione dell’atto originariamente impugnato ove ricorrano danni gravi e irreparabili nell’ipotesi di pagamento.

Son queste in estrema sintesi le novità principali che prevede il decreto legislativo di riforma del contenzioso tributario.



Sospensione delle sentenze

In base alle nuove disposizioni l’appellante (e pertanto anche l’ufficio impositore) può chiedere alla commissione regionale di sospendere in tutto o in parte l’esecutività della sentenza impugnata. A questo fine devono sussistere gravi e fondati motivi. La sospensione della esecutività della sentenza favorevole al contribuente consente la riscossione delle somme esigibili nella pendenza del giudizio di primo grado (come detto variabili a seconda del tipo di tributo). Viene poi previsto che il contribuente possa comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa gli derivi un danno grave e irreparabile. La generica previsione «contribuente» e non anche «appellante» o «appellato» farebbe presupporre che tale sospensione possa essere richiesta nelle seguenti ipotesi:

soccombenza, anche parziale, in primo grado della parte privata laddove ritenga che i danni gravi e irreparabili siano più agevolmente provabili rispetto ai gravi e fondati motivi di riforma della sentenza, optando quindi per la sospensione dell’atto impugnato e non per la sospensione della sentenza di primo grado, ovvero presentazione di entrambe le istanze;

richiesta di sospensione degli effetti della sentenza da parte dell’ente impositore il cui accoglimento comporterebbe il pagamento di quanto dovuto per il primo grado ma che, appunto, potrebbe comportare un danno grave e irreparabile al contribuente.

Sembrerebbe esclusa la possibilità di richiedere al giudice di secondo grado la sospensione dell’atto originariamente impugnato nelle more della presentazione dell’appello.



Mediazione

Diventa obbligatoria la mediazione per tutte le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e quindi non più solo per gli atti impugnati emessi dall’Agenzia. La nuova norma risolve la questione delle cartelle di pagamento, prevedendo che la mediazione si applicherà anche per i ricorsi promossi avverso l’agente della riscossione.



Proposizione del ricorso

Le notificazioni tra le parti e il deposito presso la competente Commissione tributaria degli atti processuali potranno avvenire in via telematica. Le modalità di attuazione e l’ambito di operatività saranno stabiliti con appositi decreti. È auspicabile che poi non sarà necessaria la «copia cartacea di cortesia» da depositare presso le commissioni.



Spese di giudizio

La compensazione dovrà essere motivata. Viene introdotta nel giudizio tributario la lite temeraria a chi agisce in mala fede. Il pagamento in favore del contribuente dovrà avvenire entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, mentre se la pronuncia è favorevole dell’amministrazione saranno iscritte a ruolo, con l’evidente aggravio dell’aggio spettante all’agente della riscossione. Anche per la fase cautelare il giudice dovrà disporre le spese di giudizio, in occasione della richiesta di sospensione. In sede di valutazione di merito potrà, in ogni caso, decidere diversamente.



Conciliazione giudiziale

Sarà possibile effettuare la conciliazione anche in secondo grado, beneficiando della riduzione delle sanzioni al 40% del minimo previsto. Nell’ipotesi di conciliazione nel corso del giudizio di cassazione le sanzioni saranno al 50 per cento. Per il perfezionamento non sarà più necessario il pagamento della prima rata, risultando sufficiente la sottoscrizione dell’accordo.


Antonio Iorio (da Il Sole 24 Ore del 3.9.2015)

Bonus sulle liti, incognita fondi

Negoziazione assistita. Si prevede la chiusura
di almeno 152mila cause: il credito d’imposta è a rischio

Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell’anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita e a quelle che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri designati in esito al trasferimento della controversia pendente dinanzi all’autorità giudiziaria in sede di arbitrato forense, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro.

È una misura introdotta in via sperimentale nella legge di conversione del Dl 83/2015 (legge 132/2015, articolo 21-bis) ed entrata in vigore il 21 agosto. Gli incentivi fiscali alle cosiddette misure di degiurisdizionalizzazione erano stati invocati dagli operatori e promessi dal ministro della Giustizia per promuovere l’utilizzo di questi strumenti introdotti da circa un anno con finalità dichiaratamente deflative, ma che non sembrano aver riscosso il successo prospettato.

Sarà necessario ora un decreto attuativo del ministro della Giustizia, di concerto con quello dell’Economia e delle finanze, da adottare entro il 20 ottobre 2015, per stabilire le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sulla sua autenticità .

Il tetto di spesa è fissato in 5 milioni di euro per l’anno 2016, da attingere dal Fondo giustizia 2015/2017 (fondo destinato al recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico). La valutazione dell’adeguatezza dell’importo stanziato è cruciale considerato che viene stimato prudenzialmente in 152mila il numero dei procedimenti, già pendenti nei tribunali e nelle corti d’appello, che arriveranno in sede negoziale o arbitrale e che avranno esito finale positivo.

Per potergli far fruire del beneficio fiscale, il ministero della Giustizia comunicherà all’interessato, entro il 30 aprile 2016, l’importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti. L’importo sarà determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmetterà, in via telematica, all’agenzia delle Entrate, l’elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.

Il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 e sarà utilizzabile, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del ministero della Giustizia, in compensazione e - per le sole persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo - in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non darà luogo a rimborso e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell’Irap e non rileverà ai fini del rapporto di indetraibilità dei costi previsto dagli arti coli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Lo schema operativo adottato per questi incentivi è il medesimo già in vigore dal 2010 per la mediazione delle liti civili e commerciali. Si ricorderà infatti che, in caso di successo della mediazione, le parti hanno diritto ad un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione (nel caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà). Tuttavia, per la mediazione non risulta che la prevista comunicazione del ministero della Giustizia ai soggetti interessati sia mai stata inviata e ciè finora non ha consentito ad alcuno di usufruire del beneficio.

La recente adozione del Registro informatico degli organismi di mediazione dovrebbe sbloccare a breve la situazione. A tal fine il ministero della Giustizia ha precisato che, come previsto nelle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni dei redditi, se la comunicazione (relativa al credito di imposta) sarò pervenuta in data successiva alla presentazione della dichiarazione dei redditi, il credito di imposta potrà essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata ricevuta la comunicazione.


Marco Marinaro (da Il Sole 24 Ore del 3.9.2015)

mercoledì 2 settembre 2015

Il giudice onorario in sciopero non blocca la prescrizione

All’astensione dalla udienze del Vpo non possono
essere applicate le stesse regole di avvocati e parti

L’adesione allo sciopero, proclamato dalla categoria, da parte del giudice onorario non può comportare la sospensione del corso della prescrizione. Spetta al Procuratore della Repubblica trovare un sostituto, soluzione che può scongiurare il rinvio dell’udienza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 35797 depositata ieri, esclude la possibilità di estendere anche ai vice procuratori onorari l’articolo 159 del Codice penale, che ferma gli orologi della prescrizione in caso di legittimo impedimento del difensore, sciopero compreso, o delle parti. Una disparità di trattamento giustificata dal ruolo: il giudice onorario è titolare di funzioni giudiziarie che lo stesso ordinamento gli attribuisce. I giudici della sesta sezione penale sono consapevoli di discostarsi dall’orientamento espresso dalla terza sezione con la sentenza 41692 del 2013. In quel caso la Suprema corte affermò che l’adesione all’astensione dalle udienze penali di un organo della magistratura onoraria sospende il decorso della prescrizione, come previsto dall’articolo 159 del Codice penale. Allora era passata la tesi di una piena assimilazione, che oggi i giudici non si sentono di condividere, anche perché comporta degli effetti peggiorativi sui tempi della prescrizione: tema da interpretare in maniera rigida e che non tollera applicazioni estensive o analogiche. Il “microsistema” disegnato dal codice penale, prevede la sospensione della prescrizione - oltre che in caso di autorizzazione a procedere o di deferimento della questione ad altro giudizio - per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori oppure su richiesta dell’imputato o del suo difensore. E’ chiaro sottolineano i giudici il riferimento alle sole parti private. Ed è altrettanto pacifico che al difensore in quanto “soggetto processuale”, spettano diritti e doveri diversi.

L’appartenenza del magistrato onorario all’ordine giudiziario non limita però il suo diritto di aderire agli scioperi di categoria.

È, infatti, dovere del Procuratore della Repubblica adottare nel caso di assenza del Vpo, le disposizioni per garantire la partecipazione dell’ufficio al dibattimento penale.

Per la Cassazione l’impossibilità di sostituzione del Vpo che abbia aderito allo sciopero non incide dunque sul suo diritto «e può anche non necessariamente comportare il rinvio dell’udienza, là dove si proceda alla sua sostituzione». Per il ricorrente, il cui ricorso viene accolto, la soluzione adottata comporta invece il riconoscimento della prescrizione del reato.


Patrizia Maciocchi  (da Il Sole 24 Ore del 2.9.2015)

martedì 1 settembre 2015

Se il collega associato viene investito…

Cass. sez. III Civile, sent. n. 17294 dep. il 31.8.2015

Legale investito da un’automobile, stop forzato alla professione: risarcimento conteggiando anche i redditi dello studio associato.



"Da ricalcolare il quantum relativo al cosiddetto lucro cessante. Errata la visione tracciata in secondo grado, laddove erano stati presi in considerazione solo i redditi personali. Necessario tener presenti anche i redditi legati all’attività dello studio professionale di cui fa parte l’avvocato."


(Estratto da dirittoegiustizia.it del 31.8.2015)

Recupero morosità, condominio anticipa spese legali

Il «sollecito» a chi non paga completamente e puntualmente le spese è una prassi frequente, che ormai si è fatta frequentissima. Ma, nonostante l’indulgenza che si può avere per il vicino, bisogna rendersi conto che ha un costo.
In questi casi infatti, comunemente, l’amministratore si rivolge a un avvocato di fiducia, che con la sua opera riesce ad ottenere il pagamento dei debiti dai condòmini inadempienti.

Nel migliore dei casi il condomino debitore, ricevuta la lettera dell’avvocato, deciderà di pagare subito il suo debito evitando ulteriori attività legali.

Nel caso in cui questi non pagasse in via stragiudiziale, tuttavia, l’avvocato sarà costretto ad agire in giudizio per ottenere la condanna del condomino al pagamento di quanto ancora dovuto.

Al termine del proprio mandato, comunque, l’avvocato consegnerà all’amministratore la fattura per le proprie prestazioni professionali stilata sulla base dell’attività svolta.



Chi paga la parcella

È lecito domandarsi se questa parcella debba essere pagata dal condominio nel complesso o solamente dai condomini morosi, tenendo indenni dal pagamento delle spese legali i comproprietari che avendo pagato puntualmente non hanno reso necessaria l’attività dell’avvocato.

Per quanto possa sembrare paradossale, l’amministratore dovrà, in prima battuta, pagare la parcella del legale con i fondi del conto corrente condominiale e quindi con denaro anche dei condòmini in regola con il pagamento delle spese. Anche questa, infatti, rientra nelle spese necessarie per il mantenimento della cosa comune, così come indicate nell’articolo 1123 del Codice civile. Si può dire, infatti, che tali spese siano impiegate dal palazzo al fine di assicurare il buon andamento della propria situazione finanziaria e quindi, nel lungo termine, mirino al benessere di tutti i condòmini. Inoltre è un preciso dovere dell’amministratore di condominio ottenere il pagamento dei contributi necessari al mantenimento dello stabile.

Comunque, una volta saldate le spese legali, l’amministratore dovrà poi inserirle come «addebito personale» nel consuntivo condominia, addebitandole ai morosi.



Le altre strade

Esistono però dei temperamenti a questo principio. Occorre in prima battuta specificare che, qualora il condòmino moroso si sia rifiutato di pagare prima del processo e l’avvocato abbia instaurato la causa, il giudice potrà provvedere nella stessa sentenza a condannare il debitore a pagare le spese legali direttamente al difensore del condominio. In questo modo l’amministratore non dovrà anticiparle.



Inoltre, ai sensi dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, il creditore del condominio deve in via preventiva escutere i condòmini morosi: «I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condòmini». In caso di mancato pagamento dell’avvocato del condominio, quindi, questi richiederà all’amministratore i nominativi dei condòmini non in regola con il pagamento delle spese. Anche se non sarà possibile escutere il singolo condòmino per l’intero debito, ma solo pro quota. Avendo ottenuto un titolo esecutivo valido, poi, l’avvocato potrà mettere in esecuzione la sentenza ottenendo il pagamento coattivo della propria parcella. Arrivando sino a ipotecare l’appartamento del condòmino e addirittura a venderlo all’incanto.


Edoardo Valentino (da Il Sole 24 Ore dell’1.9.2015)

Parcelle restituite a soggetti falliti

Avvocati scoperti: l'assicurazione non risarcisce
L'assicurazione non è tenuta a risarcire il professionista che ha dovuto restituire, in virtù di revocatoria fallimentare, la parcella riscossa da una società poi sottoposta alla procedura concorsuale.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 17346 del 31 agosto 2015, ha respinto il ricorso di un legale che aveva citato in causa la sua assicurazione per ottenere la restituzione del compenso da lui reso al curatore della società cliente.

In altre parole, per la prima sezione civile, bene hanno fatto i giudici della Corte d'appello di Bari a ritenere che «il rischio assicurato consiste nel danno che il professionista possa aver cagionato a terzi o al proprio cliente, per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività forense o con quella connessi».

Quindi, per gli Ermellini l'interpretazione proposta dai giudici di merito è del tutto plausibile, posto che nella clausola contrattuale la società assicuratrice si obbligava a tenere indenne l'avvocato di ogni somma che questi fosse stato tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per i danni patrimoniali involontariamente cagionati per imprudenza o imperizia, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio dell'attività prevista dalla Tariffa forense.

Ma per la Cassazione il comportamento di chi riceve un pagamento, a qualsiasi titolo, è del tutto generico. Non può essere considerato prestazione d'opera intellettuale e non può dar luogo a responsabilità professionale.

Dello stesso avviso la Procura generale del Palazzaccio che ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso. 


Debora Alberici (da Il Sole 24 Ore dell’1.9.2015)