martedì 4 marzo 2014

Agenzia Entrate può annullare avviso di liquidazione irregolare

In materia di autotutela, la Corte di Cassazione, con sentenza 28 Febbraio 2014, n. 4823,  ha precisato che l’Amministrazione può annullare l’avviso di liquidazione irregolare (nella fattispecie privo di sottoscrizione da parte dell’ufficio)  ed emetterne un secondo rettificato.
Viene così respinto il ricorso con cui si rilevava l'illegittimità dell'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro; l'Ufficio aveva operato la reiterazione di tale avviso e ciò, stando al ricorrente, non era giustificato da elementi conosciuti o emersi successivamente.

L’Amministrazione, ad avviso della Suprema Corte, in mancanza di una norma ostativa, può emanare nei termini di decadenza, nell’esercizio del potere di autotutela, atti sostitutivi di quelli precedenti, ancorché identici nel contenuto e con lo stesso numero di protocollo dell’atto sostituito.

Già in altre occasioni si è affermato che  è legittimo il comportamento dell'amministrazione finanziaria che annulli un avviso di accertamento, già notificato al contribuente e, nell'esercizio del potere generale di autotutela, diverso dal potere previsto dall'art. 43, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973, lo sostituisca con un nuovo avviso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2531 del 22/02/2002, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19064 del 12/12/2003).

Né è preclusivo dell’intervento sostitutivo, aggiunge la Cassazione, la circostanza che il giudizio sul primo atto fosse ancora pendente.


Lilla Laperuta (da diritto.it del 4.3.2014)

Nulla cartella recante solo “omesso o carente versamento dell’imposta”

Nota a Cass., ord. 3.9.2013, n. 20211

SOMMARIO: 1. La decisione  2. Precedenti giurisprudenziali in materia di motivazione della cartella di pagamento



1. La decisione

Nella Ordinanza n. 20211 del 3 settembre 2013 la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della motivazione della cartella di pagamento.

Occorre rilevare che dalla ordinanza non si comprende la fattispecie concreta dalla quale trae origine la cartella, ad esempio se discendente da una liquidazione ex articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 o da un controllo formale ex articolo 36-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.

Soprattutto, non si comprende la norma giuridica di cui si è avvalsa l’Agenzia delle Entrate per procedere alla iscrizione a ruolo e alla conseguente emissione della cartella di pagamento concernente l’IRPEF.

Tuttavia, dall’inciso “omessi o carenti versamenti” si può desumere che si tratta di attività liquidatoria posta in essere dall’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, non si evince quali siano stati i motivi sui quali l’Agenzia delle Entrate ha impostato il proprio ricorso per Cassazione.

Ciò detto, nella fattispecie, la Corte, udita la relazione del Consigliere relatore, rigetta in camera di consiglio il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate “in quanto la sentenza di merito contiene l’accertamento in fatto relativo alla carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale, accertamento che doveva se mai essere contestato con il mezzo revocatorio”.

Infatti, precisano i giudici, “l’affermazione del giudice di merito secondo cui la cartella non contiene ulteriori dati idonei a sorreggere le ragioni della Amministrazione poteva se mai essere contestata con il mezzo revocatorio”

Da qui la conclusione che “l’indicazione di un ‘omesso o carente versamento’ non costituisce adeguata motivazione di una pretesa fiscale”.

La Corte di Cassazione sostiene dunque che il giudice d’appello, in presenza della sola dicitura “omessi o carenti versamenti”, ha accertato in fatto la “carenza di qualunque motivazione o spiegazione della cartella esattoriale”.

Alla luce di ciò, l’Agenzia delle Entrate, soccombente in appello, avrebbe dovuto contestare quell’accertamento in fatto non già attraverso ricorso per Cassazione bensì attraverso il rimedio della revocazione disciplinato dall’articolo 64 del Decreto Legislativo n. 546/1992 e dall’articolo 395 del Codice di Procedura Civile.

La Corte, tuttavia, non specifica quale motivo di revocazione avrebbe potuto essere addotto dall’Amministrazione finanziaria. In relazione alla fattispecie decisa dalla ordinanza in commento, si ritiene che la revocazione poteva essere chiesta sulla base del n. 4 dell’articolo 395, primo comma, che ammette la revocazione della sentenza d’appello “se la sentenza è l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.



2. Precedenti  giurisprudenziali in materia di motivazione della cartella di pagamento

Tra i precedenti della Suprema Corte degna di rilievo è Cassazione n. 26330 del 16 dicembre 2009, la quale ha affermato che è priva di motivazione una cartella di pagamento emessa a seguito di liquidazione ex articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 “sul presupposto che nella cartella non c’è alcuna precisazione circa il mancato riconoscimento del credito di imposta a L. 9.572.000”.

Nella fattispecie, l’Agenzia delle Entrate aveva precisato le ragioni della iscrizione solo in grado di appello. Tale modus operandi, precisa la Corte, non può sanare la carenza di motivazione della cartella, in quanto il contribuente deve essere messo in grado di conoscere le ragioni della pretesa fiscale sin dalla notifica della cartella di pagamento.

Nello stesso senso, Cassazione n. 22500 del 10 dicembre 2012, la quale ha evidenziato come nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa all’esito di una liquidazione effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 essa rappresenta il primo ed unico atto attraverso il quale il contribuente viene informato della pretesa fiscale. Se così è, è indispensabile che la cartella contenga tutti gli elementi al fine di rendere edotto il contribuente delle ragioni della pretesa.

Per quanto concerne la giurisprudenza di merito, si segnala Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 512/1/11 che così si è espressa: “questa Commissione ravvisa nella opposta cartella di pagamento una totale assenza di causale del recupero dell’imposta, non certo ravvisabile nella semplice dicitura ‘omessi o carenti versamenti’, senza alcuna specificazione a che titolo il richiesto importo era dovuto”.

Da segnalare, con particolare riferimento alla rappresentazione del calcolo degli interessi, Cassazione n. 4516 del 21 marzo 2012. Con la predetta pronuncia, la Corte ha confermato la decisione emessa dalla Commissione tributaria regionale, annullando la cartella di pagamento in quanto “nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l’accertamento riferito all’anno d’imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati”.

Da qui gli ermellini hanno concluso che “l’operato dell’ufficio era ricostruibile attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione che non competevano al contribuente che vedeva, così, violato il suo diritto di difesa”.

Altre sentenze della Cassazione si pongono in senso più restrittivo. In particolare, Corte di Cassazione 7 giugno 2013,  n. 14376, esclude un particolare onere di motivazione per la cartella che chieda il pagamento delle imposte come dichiarate dal contribuente e non si risolva in una rettifica dei risultati della dichiarazione stessa.

Ancora, Cassazione n. 10033 del 6 maggio 2011, ha affermato che la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazione dell’imposta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, articolo 36 bis, costituisce l’atto con il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesa fiscale e come tale deve essere motivata. Tuttavia, nel caso di mera liquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimo nella propria dichiarazione, nonché qualora vengano richiesti interessi e sovrattasse per ritardato od omesso pagamento, il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima.

Infine, secondo Cassazione n. 7401 del 31 marzo 2011, il difetto di motivazione della cartella esattoriale non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, e abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell’atto abbia determinato al suo diritto di difesa.


Leonardo Leo (Da filodiritto.com del 27.2.2014)

lunedì 3 marzo 2014

Orlando, da te vogliamo fatti

Gli avvocati aspettano il nuovo ministro
sui quattro punti chiavi del processo civile

Il 20 febbraio sono scesi in piazza con le toghe e i fischietti, 15.000 avvocati che hanno quasi paralizzato il traffico del centro di Roma per alcune ore. Una nuova astensione dalle udienze è stata indetta dall’Organismo Unitario dell’Avvocatura dal 17 al 22 marzo, però lo stesso Oua, pur chiedendo con fermezza al nuovo ministro Andrea Orlando “un forte cambio di rotta”, ha una posizione attendista, e tutto sommato fiduciosa. Anzi, spiega il presidente Nicola Marino, in effetti un primo segnale positivo già c’è stato: «Le commissioni Giustizia di Camera e Senato hanno finalmente dato parere positivo ai nuovi parametri forensi, che giacevano in Parlamento da un anno e mezzo, e che servono a determinare spese e onorari in mancanza di accordo tra le parti. È sicuramente un segnale positivo, noi non vogliamo fare un braccio di ferro con il ministro al quale invece auguriamo buon lavoro. Aspettiamo una convocazione: se ci fosse, potremmo revocare la protesta ». Fiducia a parte, il giudizio estremamente negativo della categoria nei confronti del disegno di legge di riforma del processo civile, approvato il 17 dicembre dal Consiglio dei ministri, e attualmente all’esame del Parlamento, non si è spostato di un millimetro. Però il Consiglio Nazionale Forense, che pure il 18 dicembre, all’indomani del via libera del Cdm, aveva espresso «il più radicale dissenso sul disegno di legge delega e la ferma riprovazione per taluni dei suoi contenuti», tanto da partecipare alla manifestazione di protesta del 20 febbraio con il consigliere segretario Andrea Mascherin, adesso non ritiene sia il caso di andare avanti con altre azioni di protesta: meglio aspettare e vedere quale sarà la posizione del nuovo ministro. L’Aiga, l’associazione dei giovani avvocati, non ha ancora deciso se aderire alle nuove proteste indette dall’Oua: «Abbiamo aderito alla scorsa manifestazione e astensione, però adesso aspettiamo di vedere cosa farà il nuovo governo. – spiega il presidente Nicoletta Giorgi – Certo se la situazione rimane la stessa, se non cambia nulla, valuteremo che altri segnali di protesta dare. Abbiamo dato al ministro le nostre priorità: diamogli il tempo necessario. Noi chiediamo che il ddl venga messo da parte e che si riparta con una riforma nuova, però siamo disposti anche a discutere su questo, purché il ministro ci dimostri che intende stralciare dal provvedimento tutti quegli aspetti che abbiamo contestato». Sono quattro le norme più contestate all’unanimità da tutte le associazioni di categoria, nazionali e locali: la prima è la cosiddetta “sentenza a pagamento”, per cui il giudice dovrà semplicemente pubblicare il dispositivo. Nel caso in cui l’avvocato voglia conoscere le motivazioni, per impugnare, dovrà pagare per la seconda volta il contributo unificato e i diritti di cancelleria. Sotto accusa anche l’istituzione di una sanzione economica a carico dell’avvocato se il giudice valuta la causa “temeraria” (priva di fondamento giuridico). Ancora, molto contestata anche l’istituzione del giudice unico in appello, in sostituzione dell’attuale collegio di tre giudici. E infine, c’è la norma che prevede una consulenza tecnica di parte obbligatoria prima di iniziare il processo per le materie “ad elevato tasso tecnico”, considerata penalizzante nei confronti di chi non ha i mezzi economici sufficienti per sostenere le spese. Tutte norme che, semmai dovessero accorciare i tempi del processo civile, raggiungerebbero l’obiettivo solo perché molti cittadini non avrebbero i mezzi per sostenere queste nuove e gravose spese. Ma non è detto neanche che questo avvenga, nonostante i rincari: «Negli ultimi 8 anni – ricorda il Consiglio Nazionale Forense – ci sono stati 17 interventi legislativi sul processo civile. Ma i tempi di durata sono aumentati di due anni. Nel frattempo, i costi sono lievitati del 55,62% per il primo grado, del 119,15% in appello e del 182,67% in Cassazione”. Però adesso qualcosa potrebbe cambiare: «La delibera dell’Oua è stata assunta in un momento in cui non c’era ancora il governo. – spiega il presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Massimo Vaglio – Da parte nostra c’è grande fiducia nel nuovo ministro: il grosso vulnus del ministro precedente era che non voleva neanche incontrarci. Se il governo dovesse decidere di ritirare il decreto e ascoltare le nostre istanze, certo torneremo sui nostri passi. Siamo sereni, la nomina di questo ministro è indicativa: Andrea Orlando, quando era responsabile giustizia del Pd, ha partecipato a tavola rotonda degli Ordini e ha mostrato di condividere le nostre istanze».


(Da repubblica.it)

Anai: su parametri il ministero ascolti rilievi del parlamento

Le Commissioni Giustizia del Senato e della Camera dei Deputati hanno dato parere favorevole allo schema di decreto ministeriale in tema di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. L’Associazione Nazionale Avvocati Italiani fa rilevare che vanno anzitutto aumentati i compensi - fissati in misura irrisoria - relativi alle fasce di causa di minor valore, con particolare riferimento alle controversie innanzi al giudice di pace perché le azioni dei cittadini incidono su diritti che sono suscettibili non solo di valutazione economica. Un passaggio sottolineato anche dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato nei loro pareri votati la settimana scorsa.  "I pareri sono stati corredati di rilievi critici e condizioni che il Ministero della giustizia dovrebbe accogliere" ha dichiarato il presidente Anai Maurizio De Tilla."Altra rettifica da farsi e sempre evidenziata dai pareri - ha continuato De Tilla - è il ripristino del compenso per le prestazioni nella fase successiva alla decisione che importano attività rilevanti e non di poco conto. Il rimborso forfettario per spese generali non va affidato alla discrezionalità del giudice, occorre ridurre o eliminare questa discrezionalità nel fissare i compensi. Bisogna vincolare la statuizione sulle spese ad una motivazione corretta ed esplicita. Spesso il giudice “sforbicia” notevolmente i parametri vanificando l’attività difensiva. Del resto questo passaggio - ha continuato De Tilla - è stato evidenziato anche dalla commissione Giustizia di Montecitorio. Il rimborso inoltre va stabilito nella misura fissa del 15 per cento". Infine, conclude De Tilla "sconcertano le riduzioni del compenso per le attività di difesa dei meno abbienti. Va quindi ribadita la impossibilità di cumularne le percentuali".

(Da Mondoprofessionisti del 3.3.2014)

Passi col rosso? Responsabile esclusivo nel sinistro

Cass., sent. 23.1.2014, n. 1365

Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall'articolo 2054, comma 2, codice civile, nonchè dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma, pur essendo i conducenti dei veicoli antagonisti tenuti ad effettuare una manovra di emergenza per evitare il sinistro, quest'onere non sussiste quando, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulti impossibile.

Sono i principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 23 gennaio 2014, n. 1365.

Il caso di specie riguarda un sinistro stradale avvenuto tra due veicoli un motociclo che transitava in una area di intersezione, regolata da impianto semaforico regolarmente funzionante, e un autoveicolo proveniente dall'opposta direzione di marcia, e che svoltava a sinistra.

Dagli accertamenti esperiti si è verificato che il motociclo aveva iniziato l'attraversamento dell'incrocio quando già il semaforo segnava, nei suoi confronti, la luce rossa.

La Suprema Corte di Cassazione, sulla scorta di una consolidata giurisprudenza (tra le quali, Cass. n. 5226/06, ed anche Cass. n. 9550/09) rammenta che in tema di scontro di veicoli, ai fini del superamento della presunzione di pari responsabilità di cui all'articolo 2054, codice civile, la prova che uno dei conducenti si è uniformato alle norme sulla circolazione dei veicoli ed a quelle di comune prudenza può essere acquisita anche indirettamente, tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente, dovendosi, quindi attribuire alla condotta colposa del protagonista del sinistro che abbia violato una norma del codice della strada, l'efficacia causale esclusiva dell'incidente.

Da un punto di vista di disciplina del codice della strada, pur non essendo il conducente che è favorito dal semaforo esentato dall'obbligo di diligenza nella condotta di guida (cfr. Cass. n. 8744/00, nonchè Cass. n. 16768/06 e, di recente, Cass. n. 17895/12), questa non può certo essere richiesta nel massimo grado, ma è sufficiente che si conformi alla comune prudenza, tenuto conto delle concrete condizioni dell'incrocio.

In tema di scontro tra veicoli, l'accertamento che il conducente di uno di essi abbia attraversato un incrocio regolato da semaforo emittente luce rossa comporta il superamento della presunzione di concorrente responsabilità di cui all'articolo 2054, codice civile., non essendo tenuto il conducente dell'altro veicolo, che impegna il semaforo con il verde, ad osservare l'obbligo di una particolare circospezione, come nel caso di attraversamento con il giallo (Cass. n. 19497/13).

E' vero che l'articolo 140, codice della strada, stabilisce il generale principio informatore della circolazione stradale, statuendo che gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

E' vero che l'articolo 145, codice della strada, al comma 1, precisa che I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti; e tale principio vale anche per le intersezioni regolate da impianto semaforico.

Ma, come si evince dalla sentenza in commento, è anche vero che salvo prova contraria chi attraversa l'intersezione con il semaforo proiettante luce rossa nella sua direzione di marcia, ha la responsabilità esclusiva del sinistro stradale.

A norma dell'articolo 41, codice della strada, durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non devono superare la striscia di arresto, o, in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possono più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.

La violazione di tale disposto, oltre alla relativa sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal codice della strada, determina una responsabilità, in questo caso non esclusiva, ma concorrente, nell'eventuale sinistro stradale avvenuto nell'area di intersezione.


Marco Massavelli (da ilsole24ore.com)

Condominio: inammissibile impugnazione delibera con ricorso

Trib. Cremona, sent. 23.1.2014 n° 37

La breve pronuncia che si annota rappresenta una delle prima applicazione dell'art. 1137 c.c. nella sua formulazione successiva alla riforma del condominio del 2012.

Nel riformare tale disposizione, il legislatore aveva infatti preso atto dell'oramai pacifico (o meglio, pacificato) orientamento giurisprudenziale in forza del quale doveva ritenersi che l'impugnazione delle delibere condominiali dovesse essere proposta con atto di citazione e non con ricorso, ancorché l'art. 1137 c.c., testualmente, utilizzasse la parola “ricorso”.

La nuova stesura dell'articolo prevede infatti che “Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.”

Come detto, nella vigenza della precedente stesura della disposizione, la giurisprudenza era comunque giunta ad affermare che "L'art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall'art. 163 c.p.c." (Cass. S.U. n. 8491/2011).

La conseguenza di tale impostazione era dunque quella di ritenere che la forma corretta per incardinare l'impugnazione fosse quella dell'atto di citazione: ciò però con il significativo temperamento di ritenere comunque sanabile l'errore della parte che avesse introdotto il giudizio con un ricorso.

Nel caso di specie, invece, il Giudice, preso atto dell'oramai chiarificazione raggiunta a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite e, soprattutto, a seguito della modifica della disposizione codicistica, ha ritenuto che il ricorso proposto avverso la deliberazione condominiale dovesse ritenersi inammissibile.

E questo perché introducendo il giudizio con l'atto di ricorso sono venuti a mancare i requisiti previsti a pena di nullità del numero 7) dell'art. 163 c.p.c.: ossia la data dell'udienza di prima comparizione e gli avvertimenti destinati al corretto instaurarsi del contraddittorio processuale con il convenuto.

Nella propria pronuncia il giudice ha poi soggiunto che, in una tale ipotesi, neppure può operare il principio generale di conservazione degli atti processuali fondato sulla possibilità che l'atto, per quanto invalido, abbia comunque raggiunto il proprio scopo, poiché mancando la data di dell'udienza lo scopo prefissatosi dal legislatore non è in alcun modo raggiunto.

In ultimo, nella pronuncia viene evidenziato come la nullità di cui è affetto l'atto introduttivo non potrebbe neppure essere sanata attraverso il meccanismo sanante di cui all'art. 164, comma 2, c.p.c., in quanto esso è regolato espressamente nei soli casi di introduzione del giudizio con citazione e, in ogni caso, in quanto il ricorso (necessariamente) era totalmente privo dell'indicazione di una udienza di comparizione (e non solo "l'avvertimento previsto dal n. 7) dell'art. 163" di cui al primo comma dell'articolo in questione).

Sulla base di tali argomentazioni, il Giudice ha dunque ritenuto inammissibile il ricorso proposto, con la conseguenza estremamente significativa che, stante il termine decadenziale di impugnazione, il ricorrente non potrà proporre alcun ulteriore tempestivo giudizio avverso la delibera condominiale.


 (Da Altalex del 26.2.2014. Nota di Riccardo Bianchini)

Rimborso Iva, prescrizione decennale

Comm. Tributaria Reg. Lombardia, sez. XXXI, 
sent. 13.6.2013 n° 83/31/13

In materia di “tempistica” prescrizionale ai sensi del rimborso Iva, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - con la sentenza 13 giugno 2013, n. 83/31/13 - ha stabilito che è applicabile il termine decennale, ai sensi dell’indebito oggettivo, art. 2033 c.c. e non quello biennale (a decorrere dal versamento dell’imposta non dovuta all’Erario), ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/92.

I fatti del processo
Il processo in questione traeva origine da un errore (ai fini del versamento Iva) commesso dal contribuente italiano, il quale avendo eseguito lavori murali in un immobile ubicato nel territorio francese, provvedeva a corrispondere la relativa imposta a favore del fisco italiano; tuttavia, in seguito, l’Erario francese richiedeva legittimamente l’assolvimento dell’Iva per i servizi prestati dal soggetto, di conseguenza quest’ultimo si vedeva costretto a versare “nuovamente” il medesimo tributo alla Francia.
Per effetto di questa circostanza, il contribuente provvedeva a chiedere il rimborso dell’Iva versata “in eccedenza” a favore dell’Amministrazione finanziaria italiana (per gli anni di imposta 2007 e 2008), la quale tuttavia decideva per il diniego, rilevando la tardività della domanda, atteso che anche per il rimborso Iva trova operatività il regime biennale previsto dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. 546/92.

La sentenza dei giudici milanesi; termine prescrizionale per il rimborso della maggiore Iva corrisposta (art. 2946 c.c.), ipotesi di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.)
In definitiva, la Commissione Tributaria competente confermava quindi la precedente decisione adottata dai giudici di primo grado, statuendo che in tema di rimborso Iva è pacificamente vigente il termine decennale previsto dall’art. 2946 c.c.:[1] i diritti sono sempre esercitabili nel termine di dieci anni, salvo previsioni diverse.
A ben vedere, secondo i giudici milanesi, è del tutto infondato ritenere valido il termine biennale per presentare l’istanza di rimborso Iva versata in eccedenza, alla luce del vuoto normativo in materia: non esiste alcuna disposizione nella legge Iva che stabilisca i tempi per il rimborso, dunque prevale il termine decennale[2].
In realtà non è la prima volta che la giurisprudenza propende verso un orientamento favorevole al contribuente[3] ed in linea con le interpretazioni comunitarie[4]; in particolare lo spirito della citata decisione è che l’art. 2946 c.c. prevede che tutti i diritti, compresi anche quelli di credito fiscale, si prescrivano esclusivamente con il decorso di dieci anni.
In particolare, il diritto al rimborso pro contribuente trova la propria ragion d’essere giuridica nell’istituto civilistico (che in questa fattispecie ha anche riflessi fiscali) dell’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.)[5]
La norma in esame prevede difatti che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
In altre parole, il soggetto (contribuente) - che ha pagato indebitamente una somma ad un altro (Amministrazione finanziaria) - ha diritto di ottenere la restituzione di ciò che ha corrisposto: nasce così, in capo a chi ha ricevuto il pagamento, un’obbligazione di restituzione.
Si tratta di un incasso di somme (corrisposte per un mero errore scusabile del contribuente) che l’Agenzia delle Entrate tratteneva indebitamente: ciò rappresenta un vizio sanabile, poiché l’ordinamento garantisce al soggetto la possibilità di ottenere il rimborso di dette somme.

 (Da Altalex del 26.2.2014. Nota di Federico Marrucci)

______________

[1] L’art. 2946 c.c., afferma che, in generale “i diritti si estinguono per prescrizione ordinaria” (ossia in 10 anni), “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente”;

[2] Proprio su siffatte conclusioni è approdata la Corte di Cassazione con la sentenza n° 9816 del 14 giugno 2012, in ordine alla quale ha statuito che le regole civilistiche sulla prescrizione si applicano anche ai rimborsi Iva: “è tardiva la nota con cui il contribuente sollecita l’Amministrazione al pagamento delle somme, se è inviata dopo 10 anni dalla presentazione della dichiarazione stessa”;

[3] Cfr. Cass., n° 6538/2004 e n° 27948/2009; a ciò si aggiunga un’ulteriore valutazione, supportata da una sentenza della S.C. (n° 7721 del 27 marzo 2013), in forza di essa è stato deciso che anche in caso di cessazione dell’attività, il rimborso del credito Iva, può essere richiesto dal contribuente con istanza da presentare entro il termine ordinario di prescrzione decennale;

[4] Le regole processuali dell’ordinamento nazionale non possono vanificare il diritto del soggetto passivo di ottenere dal Fisco il rimborso dell’Iva, soprattutto nei casi in cui il rimborso dell’imposta non risulti impossibile o eccessivamente difficile, nel qual caso gli Stati membri dell’Unione Europea sono tenuti ad adottare gli strumenti necessari per garantire il rispetto del principio di effettività (C-427/10 del 15.12.2011);

[5] Per maggior chiarezza espositiva, in materia proprio di rimborso Iva versata in eccedenza e trattenuta dal Fisco, una recente sentenza della Corte di Cassazione, n° 20526/13 ha ampliato lo scenario favorevole al contribuente, prevedendo anche la possibilità di avviare un procedimento “risarcitorio dell’amministrazione per condotta illecita nei confronti del contribuente ovvero indennitario per un indebito arricchimento” (art. 2041 c.c.), laddove il rigetto della richiesta di rimborso rappresenti una ingiustizia giuridica e fiscale. Brevemente, l’art. 2041 c.c., il quale disciplina l’azione generale di arricchimento, prevede: “chi, senza giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale”; anche in tale ipotesi, il termine prescrizionale è fissate in dieci anni.
In definitiva, i giudici della Suprema Corte hanno quindi statuito che in materia di c.d. rimborso di imposte corrisposte in eccedenza, sono pacificamente applicabili (entro 10 anni dal pagamento non dovuto) sia l’istituto civilistico dell’indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), sia quello dell’arricchimento senza giusta causa (art. 2041 c.c.): in tal modo, l’ordinamento assicura e garantisce al contribuente, “colpevole” di essere stato inaspettatamente generoso a favore dell’Erario, la concessione di una sanatoria derivante da un pagamento tributario non richiesto (e trattenuto indebitamente nelle casse statali).