martedì 19 ottobre 2010

Cinque ordini forensi contro le specializzazioni


Avvocati a fette in guerra di trincea
di Franco Stefanoni - Da Il Mondo del 15.10.2010


Cinque ordini locali di avvocati hanno già deliberato o si preparano a deliberare contro il regolamento che ha introdotto le specializzazioni forensi. Sono quelli di Napoli, Roma, Palermo, Firenze e Bari. I cinque ordini chiedono la sospensione della nuova regola voluta dal Consiglio nazionale forense (Cnf) che prevede il via, a partire dal giugno 2011, alla figura degli avvocati specialisti: come in diritto di famiglia, diritto sportivo, amministrativo o penale. L'obiettivo è alzare il livello di qualità degli avvocati e razionalizzare un sistema che con i suoi 230 mila iscritti causa non pochi problemi: meno lavoro e conseguente aumento (forzato) del tasso di litigiosità pur di sostenere il reddito. Secondo Bankitalia, le nuove cause legali avviate rispetto alla popolazione italiana risultano oltre il triplo di quelle registrate in Germania e il doppio di quelle della Francia o della Spagna. La categoria, però, è in subbuglio. Se da un lato in molti credevano nella necessità di alzare la qualità delle prestazioni dei professionisti, anche con corsi di formazione ed esami che autorizzano a dichiararsi specialisti in qualcosa, dall'altro non è piaciuto come si è mosso il Cnf. Il massimo vertice forense, anche innervosito dal nulla di fatto della riforma dell'ordinamento impantanata da mesi in Senato (da metà ottobre riprenderà il cammino), ha infatti preferito il blitz autonomo. In particolare, a non essere gradite, sono state le norme transitorie. Il punto più contestato è la specializzazione concessa d'ufficio, senza corsi né esami, agli iscritti all'albo da almeno 20 anni. L'Associazione nazionale forense (Anf) ha fatto sapere che «il regolamento è inopportuno e inadeguato». La prospettiva è avere 90 mila specialisti, molti dei quali esentati da verifiche di qualità. Una cosa che non va giù nemmeno a Maurizio de Tilla , a capo dell'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua): «Si rischia la sbracatura, dove tutti sono specialisti, una marmellata». L'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga), per voce del presidente Giuseppe Sileci , è più possibilista: «Spero ancora che il Cnf accetti di parlare con noi e riveda la questione, come ha fatto già in passato». L'allusione è alla modifica di una prima versione del regolamento del Cnf dove era consentito anche a chi aveva solo dieci anni d'iscrizione all'albo la possibilità di evitare il corso di formazione (ma non l'esame). Secondo Sileci, «il fatto che il regolamento non sia entrato in vigore subito è un buon segnale». Ma non tutti vanno contro il Cnf, criticato inoltre per concentrare su di sé la gestione delle future specializzazioni (anche se sono coinvolti associazioni e ordini locali). I primi a tifare in suo favore sono quelli dell'Unione camere penali italiane (Ucpi), storicamente supporter delle patenti ad hoc per i penalisti («Se fa male un dente si va dal dentista, non dal cardiologo, e deve valere anche per gli avvocati»). Il neo presidente Valerio Spigarelli ammette: «Siamo soddisfatti, perché i penalisti saranno più forti e preparati a garanzia di clienti e giudici. Bisognerà vedere quanti accetteranno di fare corsi ed esami». Anche se aggiunge: «Capisco che altre associazioni si lamentino, in quanto più generaliste, ma più di questo il Cnf non poteva fare».

Rischia l'estorsione chi fa firmare, pena il licenziamento, buste paga maggiorate

 Cassazione penale, sez. II, sentenza 11.10.2010 n° 36276

Se “ritocca” la busta paga del lavoratore, ne risponde il consulente del lavoro; risponde, infatti, del reato di estorsione il professionista che, in accordo col datore di lavoro, sotto minaccia di licenziamento, costringe il prestatore di lavoro a firmare una busta paga con corrispettivi superiori a quelli percepiti.
Così hanno sancito i giudici della II sezione penale della Suprema Corte, nella sentenza 11 ottobre 2010, n. 36276 i quali hanno, infatti, riconosciuto (confermando la condanna) il reato di estorsione a carico del consulente che aveva utilizzato lo “strumento” della minaccia di licenziamento, al fine di obbligare il lavoratore a firmare una busta paga contenente importi complessivi superiori a quelli che effettivamente erano stati corrisposti, “non potendo la concessione dell’attenuante ex art. 114 c.p. escludere una sua reale partecipazione al delitto”.
Secondo quanto precisato dai giudici nella sentenza de qua anche una “larvata” minaccia può bastare per il concorso di colpa.
I fatti oggetto di causa si imperniavano, infatti, sulle reiterate minacce di licenziamento dirette ad una dipendente al fine, come detto in precedenza, di farle firmare delle buste paga con importi differenti da quelli effettivamente percepiti, con “presumibili” finalità e benefici fiscali illeciti a vantaggio del datore di lavoro.
Sia il datore di lavoro che il consulente erano stati condannati in primo grado, con una provvisionale a favore della dipendente; la Corte di Appello aveva, poi, confermato la responsabilità anche del consulente del lavoro, riconoscendo, però, allo stesso le circostanze attenuanti in materia di concorso di colpa ex art. 114 c.p..
La questione si spostava dinanzi l’attenzione della Suprema Corte alla quale il professionista aveva presentato ricorso, sostenendo, tra le altre cose, l’incompatibilità logica del concorso nel reato con il riconoscimento delle circostanze attenuanti, tenendo, altresì, in considerazione il ruolo marginale assunto dallo stesso professionista.
Di diverso avviso i giudici di legittimità, che, al contrario, hanno riconosciuto che le circostanze attenuanti non fossero affatto incompatibili con l’attribuzione del concorso nel reato, ma che, anzi, la presupponessero.
Da qui la conseguenza, secondo quanto precisato nella sentenza in oggetto, che il ruolo del consulente del lavoro nella estorsione “possa pienamente giustificare, solidalmente col datore di lavoro, il risarcimento dei danni morali, esistenziali e patrimoniali subiti dalla dipendente”.

(Da Altalex, 19.10.2010 - Nota di Manuela Rinaldi)

lunedì 18 ottobre 2010

Se il cane aggredisce i passanti ne risponde il possessore


Cassazione penale, sez. VI, sentenza 27.09.2010 n° 34813

Nel caso di aggressione di una ragazza, da parte di un cane, dell’eventuale lesione ne risponde il possessore dell’animale. Lo ha stabilito la Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 27 settembre 2010, n. 34813 con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un uomo contro la decisione dei giudici territoriali con cui era stato condannato per lesioni colpose in conseguenza del morso che il suo cane aveva dato ad una passante.
In tal modo viene respinta la tesi dell’imputato, il quale sosteneva di non essere responsabile del cane in quanto quest'ultimo era di proprietà della madre e della nonna, e di essere intervenuto solo quando aveva sentito le urla della ragazza allo scopo di riportare il cane nell’abitazione.
I giudici di legittimità i quali hanno sottolineato come, in tema di custodia di animali, "l'obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l'animale e una data persona, posto che l'art. 672 c.p. relaziona l'obbligo di non lasciare libero l'animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell'animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico".
Nella specie, continuano i giudici, l'animale era sicuramente da ritenersi nel possesso dell'imputato, come è emerso da determinanti dati circostanziali. Ad esempio, era stato proprio l’uomo, che abitava a casa della madre e si rapportava quotidianamente con l'animale, a richiamare il cane, a dare spiegazioni ai verbalizzanti e a portare il cane dai veterinari per i dovuti accertamenti.
(Altalex, 18.10.2010. Nota di Simone Marani)

Richiesta sospensiva contro l’agente della riscossione


La contromossa è chiedere subito la sospensiva
(Da Il sole 24 ore – Norme e tributi del 18.10.2010)

Con l'accelerazione della riscossione anche nei casi in cui il contribuente si opponga all'atto notificato dall'ufficio, la difesa contro le azioni che potranno essere poste in essere dagli agenti della riscossione diventa una vera e propria corsa contro il tempo.
La strada maestra è individuabile nella sospensione della riscossione, di natura amministrativa, oppure nella sospensione cautelare, di natura giudiziale: questi istituti, rispettivamente, sono disciplinati dall'articolo 39 del Dpr 602/73 sulla riscossione e dall'articolo 47 del Dlgs 546/92, che regola il processo tributario.
Le opzioni
Nel primo caso, l'ufficio impositore previa istanza del contribuente ha facoltà di disporre la sospensione della riscossione in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente.
Si tratta, però, di una possibilità soltanto teorica in quanto gli uffici finanziari da molti anni non accolgono detta richiesta e il nuovo regime non sembra possa essere suscettibile di segnare un nuovo corso in proposito: la relazione illustrativa al Dl n. 78/10 recita, infatti, come «la più tempestiva ed efficace realizzazione della pretesa tributaria conseguirà, da una parte, alla significativa riduzione dei tempi mediamente intercorrenti tra la notifica degli avvisi di accertamento e quelli di notifica della cartella di pagamento e, dall'altra, al prevedibile incremento della propensione all'utilizzo degli istituti definitori della pretesa tributaria», lasciando quindi ben poche speranze a sollecitazioni che dovessero giungere presso gli uffici che hanno notificato gli avvisi di accertamento.
Le più fondate speranze del contribuente di arrestare la riscossione andrebbero dunque riposte nella richiesta al giudice di sospendere l'atto oggetto di impugnazione e, conseguentemente, di sterilizzarne l'esecutività e le relative ricadute sulle attività alle quali è preposto l'agente della riscossione, mediante la consueta procedura prevista nel contesto del rito tributario.
Qui scatta la corsa contro il tempo in quanto è decisamente improbabile che la decisione del giudice possa giungere in tempo utile rispetto all'affidamento, ossia quando la palla passa all'agente della riscossione (decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, il quale, singolarmente, coincide con il termine ultimo a disposizione del contribuente per la costituzione in giudizio presso la competente commissione tributaria).
Per cui, mentre sul versante "difensivo" la formazione del fascicolo d'ufficio processuale presso la Ctp è ancora nella fase embrionale – occorre infatti inserire non solo il fascicolo del ricorrente ma anche quello delle altre parti – sul versante "dell'attacco" l'agente della riscossione può già procedere all'esecuzione forzata.
Un tentativo di risolvere la problematica potrebbe teoricamente essere esperito mediante l'impugnazione pressoché immediata dell'atto e la conseguente immediata costituzione in giudizio, che farebbe guadagnare al contribuente quel numero di giorni che lo separano rispetto al termine di presentazione del ricorso e, quindi, al termine di pagamento.
Ma, oltre alla pratica impossibilità di redigere un ricorso a pochi giorni di distanza dalla notifica dell'atto, nel lasso temporale che fa maturare l'affidamento si dovrebbero anche verificare le ulteriori condizioni dell'assegnazione del ricorso e della fissazione del l'udienza di trattazione del l'istanza di sospensione.
Insomma, presentarsi davanti al giudice al massimo entro novanta giorni dall'avvenuta notifica del ricorso – date le attuali condizioni – diventa una missione molto difficile, se non impossibile, da portare a termine.

sabato 16 ottobre 2010

La proposta irrevocabile con termine al preliminare non è irrevocabile


Corte di Cassazione - Sezione II Civile, Sent. 5 agosto 2010, n. 18001

"L'irrevocabilità della proposta contrattuale "a fermo" o "ferma", consiste nella temporanea privazione degli effetti di una eventuale revoca voluta dal proponente ed ha lo scopo di accordare al destinatario per l'accettazione della proposta uno spatium deliberandi maggiore di quello ordinariamente necessario secondo la natura degli affari o secondo gli usi (articolo 1226 comma II Codice Civile). Elemento normativamente richiesto per la irrevocabilità è la determinazione del tempo per il quale il proponente è obbligato a mantenere ferma la proposta e l'essenzialità e la funzione del termine escludono che la limitazione della facoltà di revoca della proposta, riconosciuta in via generale al proponente sino alla sua accettazione dall'articolo 1328 Codice Civile, possa risolversi nella negazione di tale facoltà e nella subordinazione dell'efficacia della proposta esclusivamente alla volontà del suo destinatario".
Secondo la Cassazione, "laddove il tempo di irrevocabilità venga fatto cessare con la sottoscrizione del contratto preliminare o, in difetto di questa, con il rogito notarile di trasferimento della proprietà, che con la creazione di un vincolo contrattuale esauriscono la funzione della proposta, deve negarsi che all'irrevocabilità sia stato previsto un termine, poiché la necessaria temporaneità della stessa presuppone che alla scadenza di esso il proponente riacquisti la possibilità di esercitare la facoltà di revoca".
La Cassazione ha così cassato la pronuncia di secondo grado non avendo fatto corretto applicazione dei suesposti principi.

(Da Filodiritto del 15.10.2010)

Opp. a DI, rimessione in termini per il Tribunale di Pavia


Decreto ingiuntivo, opposizione, costituzione, rimessione in termini, applicabilità
Tribunale Pavia, ordinanza 16.10.2010

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, se l’opponente non ha rispettato il termine perentorio per costituirsi così come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione, SS.UU, sentenza 09.09.2010 n° 19246, tale comportamento deve ritenersi non imputabile alla parte in quanto, salvo qualche giurisprudenza di merito, l’indirizzo assolutamente maggioritario riteneva sufficiente il rispetto del termine di 10 giorni per provvedere all’iscrizione a ruolo.
Pertanto, si ritiene applicabile l'istituto della rimessione in termini, avente carattere generale.
Peraltro, la stessa Suprema Corte, già in una precedente statuizione (Cassazione civile, sez. II, ordinanza 17.06.2010 n° 14627), ha riconosciuto il mutamento giurisprudenziale come elemento sufficiente per concedere la rimessione in termini, anche d'ufficio.
(da Altalex del 16.10.2010 - Fonte: Massimario.it - 34/2010)

venerdì 15 ottobre 2010

Arresto: l’avvocato deve avere accesso agli atti del P.M.


Con sentenza n. 36212 dell’11 ottobre la Cassazione ha stabilito che l’avvocato dell’arrestato o della persona sottoposta a fermo ha il diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la misura.
Nel caso trattato una donna cittadina rumena indagata per vari reati ed in carcere a seguito di convalida del fermo invocava la revoca della custodia in carcere, perché emessa a seguito di interrogatorio viziato da nullità assoluta.
I legali della donna affermavano che, in sede di interrogatorio di convalida, l’indagata e il suo avvocato non avevano visionato gli atti su cui si fondava la richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero.
I Supremi Giudici confermando che il diritto di difesa non deve essere mai compromesso o menomato hanno accolto il ricorso della donna.
Nelle motivazioni viene enunciato il principio di diritto secondo il quale “il difensore dell’arrestato o del fermato ha diritto di esaminare ed estrarre copia degli atti su cui si fonda la richiesta di convalida del fermo o dell’arresto e di applicazione della misura cautelare. Il rigetto di tale richiesta determina una nullità di ordine generale a regime intermedio dell’interrogatorio e del provvedimento di convalida, che resta sanata a norma dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen., se non viene eccepita nell’udienza di convalida”.
(Da avvocati.it del 15.10.2010)