domenica 18 settembre 2011

Manovra bis 2011: la tabella delle novità

Ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
CONDONO
Prorogati al 31 dicembre 2011 i termini per il recupero delle somme non pagate da chi ha aderito al c.d. condono tombale.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'
Eliminato nella sua versione iniziale (che prevedeva per il settore privato una tassa del 5% sui redditi oltre i 90mila euro e del 10% oltre i 150mila euro), il contributo di solidarietà è stato reintrodotto come contributo del 3% per la parte di reddito eccedente i 300mila euro.
COOPERATIVE
Taglio alle agevolazioni: in particolare, aumenta dal 30% al 40% il peso che gli utili avranno nella formazione della base imponibile delle cooperative.
EVASIONE FISCALE
Carcere per chi evade per oltre 3 milioni di euro se l'ammontare dell'imposta evasa supera il 30% del fatturato. La norma che prevedeva l'indicazione nella dichiarazione dei redditi della propria banca è stata al momento eliminata. I Comuni incasseranno il 100% delle somme recuperate attraverso la lotta all'evasione fiscale.
FARMACIE
Via libera all'emendamento che limita la liberalizzazione delle farmacie attraverso il mantenimento del c.d. "numero chiuso".
FESTIVITA'
Stop alle feste patronali. Si salvano il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e le feste religiose previste dal Concordato.
GIUSTIZIA
Previste sanzioni disciplinari per avvocati, magistrati e consulenti che non rispettano il calendario processuale. Saranno inoltre ridotti tribunali e uffici giudiziari di primo grado. Soppressi gli uffici del giudice di pace che hanno sede diversa rispetto a quella circondariale.
IRES
Aumenta dal 27% al 37,5% (+10,5%) l'IRES per le società di comodo (una società che per 3 anni consecutivi presenta dichiarazione in perdita sarà considerata "non operativa" e quindi società di comodo).
IVA
L'aliquota ordinaria aumenta dal 20% al 21%.
LICENZIAMENTI
Introdotta la possibilità di derogare con accordi aziendali anche dalle norme in materia di licenziamento.
MEDIAZIONE
Prevista una sanzione, di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, per chi non si presenta al procedimento.
MINI-ENTI
Salta la norma con la quale si volevano tagliare i piccoli enti (meno di 70 dipendenti) culturali e di ricerca: salva, tra gli altri, l'Accademia della Crusca.
MONEY TRANSFER
Via libera all'emendamento presentato dalla maggioranza (Lega Nord) che introduce un'imposta di bollo (2% e minimo 3 euro per ciascuna operazione) sui trasferimenti di denaro all'estero: esente, presentando codice fiscale e matricola Inps, chi versa regolarmente i contributi previdenziali.
PARLAMENTARI
Ridimensionati i tagli alle indennità parlamentari: 20% oltre 90mila euro e 40% oltre 150mila euro solo per chi svolge un'attività lavorativa con reddito uguale o superiore del 15% rispetto all'indennità parlamentare stessa.
PENSIONI
La manovra prevede l'aumento dal 2014 dell'età pensionabile per le donne del settore privato.
PROFESSIONISTI
Viene introdotto l'obbligo di assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale attraverso una riforma degli ordini da effettuare entro 12 mesi.
PROVINCE
La manovra non conterrà la soppressione delle province ma soltanto una riduzione del 50% del numero dei consiglieri regionali.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Taglio del 30% della retribuzione di risultato al dirigente nel caso in cui la P.A. non centra i propri obiettivi di risparmio.
RENDITE FINANZIARIE
L'aliquota di tassazione aumenta al 20% (sono esclusi BOT e previdenza complementare).
ROBIN TAX
Il 100% dei proventi della Robin Tax sarà destinato agli enti locali.
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Nuova liberalizzazione che reintroduce l'art. 23-bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 precedentemente abrogato dall'esito del referendum del 12-13 giugno 2011 (scheda rossa).
SISTRI
Ripristinato con un emendamento il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi: l'entrata in vigore è prevista il 9 febbraio 2012.
SPENDING REVIEW
Via libera all'emendamento dell'opposizione (PD) per la ridefinizione dei costi standard delle amministrazioni centrali.
TAGLIO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con l'obiettivo di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza.
TIROCINIO FORMATIVO
Il ricorso al c.d. stage viene limitato a contratti della durata di 6 mesi ed entro 12 mesi dal giorno della laurea. La Circolare 24/2011 del Ministero del lavoro specifica le deroghe.
TRACCIABILITA'
Il limite per l'uso del contante e dei titoli al portatore scende da 5.000 a 2.500 euro.

(Da Altalex dell’8.9.2011)

sabato 17 settembre 2011

Equa riparazione anche con lite temeraria

Con sentenza n. 18745 del 13 settembre 2011, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano escluso il riconoscimento del diritto ad un’equa riparazione per le lungaggini di un processo amministrativo instaurato da un cittadino nell’ambito di una lite ritenuta «temeraria», e ciò nonostante il primo grado di giudizio fosse durato ben oltre i termini indicati dalla giurisprudenza di Strasburgo.
Secondo le previsioni della L. 89/2001 (cd. legge Pinto) la domanda di riparazione va proposta alla competente Corte d’appello e nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze e può essere presentata sia durante la pendenza del processo del quale si lamenta l’eccessiva durata (giudizio presupposto), sia dopo l’avvenuta definizione del processo con sentenza definitiva, nel qual caso la domanda è sottoposta al termine di decadenza di sei mesi dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato. La legge statuisce che, nell’accertare la violazione, il giudice debba valutare la complessità del caso, nonché il comportamento delle parti, del giudice del procedimento e di ogni altra autorità che abbia contribuito alla sua definizione.
Nella determinazione dell’indennizzo non si può dunque prescindere anche dal comportamento tenuto dalle parti, che deve essere improntato a diligenza, di modo che la valutazione di tale comportamento può determinare un a limitazione o addirittura l’esclusione del diritto all’equo indennizzo.
I giudici della 1ª sezione civile hanno, in proposito, sottolineato come il diritto all’equa riparazione di cui all’art. 2 della L. 89/2001 in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, spetti a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, e dalla consistenza economica o dall’importanza sociale della vicenda, salvi i casi in cui sia ravvisabile un vero e proprio abuso del processo, configurabile allorquando risulti che le parti abbiano artatamente prolungato la durata del processo allo scopo di ottenere un’equa riparazione, ovvero in caso di una lite temeraria, accompagnata, cioè, dalla piena consapevolezza da parte dell’interessato, dell’infondatezza delle domande avanzate nel giudizio presupposto. Di dette ultime situazioni è tuttavia la parte che le eccepisce che deve fornire la prova al fine di negare la sussistenza del lamentato danno, dovendo altrimenti ritenersi che esso si verifica di regola come conseguenza della violazione stessa, e che non abbisogna di essere provato neppure a mezzo di elementi presuntivi.
Nel caso di specie, osservano ancora gli Ermellini che la Corte di merito ha rigettato la domanda di equa riparazione ravvisando la temerarietà della domanda nella infondatezza della pretesa fatta valere, senza però evidenziare elementi idonei a configurare nella condotta del ricorrente una situazione di abuso del processo volta a realizzare il perfezionamento della fattispecie di cui all’art. 2 della L. 89/2001.
Sulla base delle argomentazioni esposte, la Cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha riconosciuto al ricorrente un risarcimento del danno quantificato, secondo i principi generali vigenti in materia, in 750 euro per ogni anno di ritardo eccedente il termine di ragionevole durata, ma limitatamente ai primi tre anni; per quelli successivi deve invece aversi riguardo al parametro di 1.100 euro, tenendosi conto che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Anna Costagliola (da diritto.it del 16.9.2011)

Configurabilità del mobbing

Consiglio di Stato, sent. n. 3648 del 15.6.2011

Al fine di verificare la sussistenza del mobbing occorre attendere ad una valutazione unitaria e complessiva degli episodi lamentati dal prestatore di lavoro, che siano tali da poter accertare:
- l’idoneità offensiva della condotta posta in essere dal datore di lavoro;
- la connotazione univocamente emulativa e pretestuosa della condotta.

Giustificato motivo del licenziamento

Cassazione civ., sent. n. 17739 del 29.8.2011

In tema di licenziamento, nel concetto di "giustificato motivo obiettivo" ex art. 3, legge n. 604/1986 rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, purché non pretestuosi e strumentali, bensì volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo un'effettiva necessità dei riduzione dei costi.

venerdì 16 settembre 2011

6 E 7 OTTOBRE PROTESTA AVVOCATI

Due giorni di manifestazioni in cento città contro gli interventi sulla giustizia e sulle professioni contenuti nella  manovra economica. È questo quanto deciso nel corso degli stati generali dell’Avvocatura svoltisi a Roma. 
“Informeremo gli italiani – dice a Mp Maurizio de Tilla, presidente dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura  - su una legge che prevede la chiusura di circa 50 tribunali, l’aumento del contributo unificato, norme vessatorie su una mediaconciliazione obbligatoria, oltretutto incostituzionale e non in linea con le direttive europee. Tutti provvedimenti che danneggiano innanzitutto i cittadini perché comprimono e riducono diritti sociali e che servono solo per fare cassa, non per eliminare gli sprechi. Viene da chiedersi dove sono finiti i tanti annunciati tagli ai costi della politica ».
«Non solo – aggiunge il presidente Oua – scenderemo in piazza anche per opporci al complessivo attacco alle professioni, ormai equiparate a delle semplici imprese.  Ma le manifestazioni – conclude de Tilla – sono anche per passare dalla protesta alla proposta. Lo ricordiamo ancora una volta, l’Organismo Unitario dell’Avvocatura, l’Associazione Nazionale Magistrati e tutti gli altri sottoscrittori del Patto per la Giustizia hanno avanzato un progetto concreto per far funzionare la macchina giudiziaria che è rimasto inevaso. Non solo. sul tavolo c’è da mesi anche un Decalogo di spunti concreti presentato dell’Oua: manager nella direzione degli uffici giudiziari, applicazione integrale del metodo Barbuto (il Tribunale di Torino che ha fortemente ridotto tempi e recuperato efficienza), maggiori risorse ben impiegate, riforma del giudice laico, diffusione su tutto il territorio del processo telematico, rivisitazione delle sezioni distaccate, migliore ripartizione nel territorio degli uffici giudiziari. Invece, il Governo ha partorito una “riformicchia” che non risolve i veri problemi e che peggiora in modo “epocale” la situazione. È giunto il momento del confronto, l’avvocatura è pronta”.
A de Tilla ha fatto eco  il consigliere segretario del Cnf, Andrea Mascherin: “Dagli avvocati proposte e non proteste. La manovra bis presenta profili di criticità, di metodo e di merito, che il Cnf ha più volte sollevato; ma riconosce la specificità degli ordinamenti professionali a garanzia della indipendenza e dell’autonomia delle professioni distinguendola dall’ attività di imprese  Alcuni dei principi enunciati sono già contenuti nella riforma della professione forense (formazione obbligatoria, assicurazione obbligatoria, compensi ai praticanti, ndr) che è a metà del guado, essendo stata già approvata dal senato. Chiediamo dunque l’approvazione veloce del provvedimento anche alla camera per corrispondere alle esigenze di qualità e professionalità, attesa  la peculiarità della professione  forense”

(Da Mondoprofessionisti del 16.9.2011)

DA DOMANI IVA AL 21%

Ricordiamo ai Colleghi che scatta da domani, sabato 17 Settembre 2011, l’aumento dell’Iva previsto nella nuova manovra finanziaria appena approvata. 
L’aumento, com’è noto, è di un punto percentuale e passa dal 20 al 21%, su beni e servizi.

giovedì 15 settembre 2011

I genitori si fanno la guerra, niente affido condiviso

Se durante la separazione i genitori continuano a farsi la guerra è giusto che, per tutelare lo sviluppo psicologico dei figli, il giudice neghi l'affidamento condiviso. A ribadirlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17191/2011.
Il caso
Continuamente vessata dalla famiglia del marito con atteggiamenti di disprezzo e di guerra aperta, una moglie otteneva la separazione dal coniuge, che - secondo i consulenti d’ufficio - era affetto «da dipendenza non ancora risolta con la madre». In primo grado, il tribunale di Cremona disponeva l'affido condiviso della figlia piccola a entrambi i genitori; tuttavia la Corte d’appello di Brescia affidava in via esclusiva la minore alla madre proprio alla luce dei rapporti sempre più conflittuali non solo col marito ma anche con la famiglia di lui.
Il giudizio di legittimità
Quest’ultima pronuncia veniva confermata dalla Cassazione, secondo cui «correttamente il giudice di Brescia non aveva concesso l'affido condiviso per non pregiudicare lo sviluppo psicologico della bambina se fosse stata costretta ad un adattamento a due realtà tra loro diverse e nemiche come era quello di questi genitori». Infatti, gli Ermellini spiegano come l'affidamento condiviso richiede «oltre a un accordo sugli obiettivi educativi, una buona alleanza genitoriale e un profondo rispetto dei rispettivi ruoli»; alleanza e rispetto assolutamente assenti nel caso di specie.

(Da avvocati.it del 14.9.2011)